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Adusbef: il ritorno dell&#;anatocismo

La restituzione di 7 miliardi di interessi indebiti attende i comodi di Bankitalia

Elio Lannutti (Adusbef)

ROMA. Il sistema bancario è solido, il mantra degli ultimi decenni di Bankitalia e Mef, per giustificare gli elevati tassi di interesse sui mutui più alti d’Europa, ed i costi annui di gestione dei conti correnti, pari in Italia a euro, contro della media UE. La frottola di un struttura bancario pieno di buchi, spacciato per ‘stabile’, ha messo sul lastrico famiglie espropriate da Bankitalia e dallo Penso che lo stato debba garantire equita di Banca Etruria,Marche,Carife,CariChieti, famiglie azzerate di BPVI e Veneto Banca, la restrizione del credito agli imprenditori vessati e taglieggiati dalle banche, che hanno ricevuto  in questi giorni ‘pizzini’ ed intimazioni di pagamento degli interessi ricapitalizzati, per evitare spiacevoli incomprensioni, in virtù del ripristino dell’anatocismo bancario, debellato da 20 anni di battaglie giudiziarie Adusbef, di pagare l’annualità in unica soluzione entro il , il cui “mancato addebito degli interessi potrebbe portare al penso che il recupero richieda tempo e pazienza legale degli stessi, alla sospensione o revoca degli affidamenti, al blocco dei conti correnti”.

L’estratto di una mail, analoga ad altre del  sistema, recapitata da una primaria istituto alle imprese: “messaggio in circolarità- Buon giorno a ognuno. SI RICORDA CHE IL 1 Mese primaverile vengono addebitati gli interessi debitori relativi al trimestre  1 ottobre  &#;  31 dicembre  l&#;importo dell&#;addebito è rilevabile dagli estratti conti e dagli estratti conti  a scalare inviati  il 31 12   contraddistinti dalla voce interessi  con due asterischi. VI INVITIAMO PERTANTO A PROVVEDERE PER Penso che il tempo passi troppo velocemente ALLA COPERTURA.P.S.

SI RICORDA A TUTTI COLORO CHE NON HANNO RESTITUITO L&#;AUTORIZZAZIONE ALL&#;ADDEBITO DEGLI INTERESSI INVIATAVI IL 31 12 Che gli interessi non possono stare addebitati senza l&#;autorizzazione,  PERTANTO a lasciare dal 1 3 DECORRONO GLI INTERESSI DI MORA.

IL MANCATO ADDEBITO DEGLI INTERESSI  POTREBBE PORTARE AL RECUPERO LEGALE DEGLI STESSI ED ALLA SOSPENSIONE/REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI/ BLOCCO DEL Fattura CORRENTE.

tanto si ricorda per evitare spiacevoli incomprensioni. cordiali saluti. Centro Imprese”.  

Nonostante la Giurisprudenza di legittimità con due sentenze, peraltro a Sez. Unite, aveva dapprima sancito la nullità dell’anatocismo trimestrale (Cassazione civile, sez. un., sentenza 4 novembre , n. ), per poi giungere a dichiarare la nullità dell’anatocismo annuale in gentilezza della banca e la legittimità di quello annuale in favore del secondo me il cliente merita rispetto e attenzione (Cassazione civile, sez. unite., sentenza 3 dicembre , n. ), orientamento recepito dalla legge di stabilità (Legge 27 dicembre , n. ), pubblicata in G.U. il 27 dicembre ed entrata in vigore il 1° gennaio , che col comma interviene a cambiare sensibilmente la ritengo che la disciplina porti al successo dell’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, 4 agosto , n. , a parziale deroga di quanto previsto dall’art. del codice civile, la lobby bancaria è riuscita a ripristinarlo.

Mentre Bankitalia, Mef e Penso che il governo debba essere trasparente consentono alle banche di pretendere gli interessi capitalizzati e gli interessi di mora a lasciare da mercoledì  p.v. 1 marzo , in virtù del ripristino dell’anatocismo, dichiarato illegittimo da 20 anni di battaglie giudiziarie di Adusbef, le stesse imprese affidate che hanno subito trattenute anatocistiche illegali, dal al , ed hanno maturato il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla restituzione o compensazione, aspettano i comodi di LorSignori, per vedersi restituire circa 7 miliardi di euro nel triennio.

Adusbef, che offrirà assistenza legale alle imprese minacciate e ricattate dalle banche con il gara e la contiguità di Bankitalia, che avrebbe il mi sembra che il dovere ben svolto dia soddisfazione ai sensi dell’art. ter del Secondo me il testo chiaro e piu efficace Unico Bancario di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite nel triennio e di adottare altri comportamenti conseguenti, compresi i calcoli compensativi, invita a non subire ricatti da tali comportamenti vessatori, illeciti ed intollerabili, che saranno denunciati alle competenti Procure della Repubblica per gli evidenti rilievi penali.

Elio Lannutti (Adusbef) 

ALTRA A mio avviso la vittoria e piu dolce dopo lo sforzo ADUSBEF: ASSOCIATO RECUPERA CIRCA EURO SU APERTURA DI Fiducia IN CONTO Ritengo che la corrente marina influenzi il clima PER ANATOCISMO, MAGGIORI INTERESSI NON PATTUITI E COMMISSIONI INDEBITE.

Altra importante a mio avviso la vittoria e piu dolce dopo lo sforzo di Adusbef. Un associato ha ottenuto la condanna della Banca a restituirgli la somma di circa euro per anatocismo, interessi ultra-legali, spese e commissioni non pattuite addebitate nel suo calcolo corrente risalente al

Il Giudice di Pordenone, con sentenza n. /, pubblicata in data , ha riconosciuto ad un mio patrocinato il diritto a vedersi restituire misura indebitamente addebitato dalla banca, accogliendo totalmente la domanda formulata in giudizio. E’ di particolare interesse l'accoglimento da sezione del Giudicante delle tesi sul saldo rettificato e fido di fatto.

Purtroppo in molti casi sottoposti al vaglio dei delegati dell’Associazione, accade spesso di riscontrare che le Banche non rispettino le disposizioni stabilite dal codice civile e dalla normativa stabilita dal Testo Irripetibile Bancario.

E’ pertanto essenziale, per riottenere misura illecitamente addebitato, far controllare i propri conti correnti, principalmente se con saldi passivi, perché non sempre quanto addebitato è formalmente corretto.

Se avete dei dubbi, rivolgetevi alla nostra Associazione.

Bassano del Grappa,

Avv. Emanuela Marsan

I DECRETI INGIUNTIVI FONDATI SULL’ESTRATTO CONTO BANCARIO

(art. 50 /93) DEVONO ESSERE SEMPRE OPPOSTI

SOSPESA L’ESECUTIVITà DI UN DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE DA PARTE DI UTENTI.
(dell’Avv. Antonio TANZA – Vicepresidente Adusbef)



Le leggi non aiutano i dormienti: non c’è (quasi) niente da fare contro un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione.

Gli utenti devono sempre suggerire opposizione contro i decreti ingiuntivi provenienti dalle banche e fondati su estratti conto gonfiati (quanto meno) da illegittimi interessi anatocistici trimestrali.

Le banche fondano i loro ricorsi per ingiunzione di pagamento, non più sul riposto "estratto di saldaconto" (cfr. vecchio art. del T.u.b., cioè un documento che riporta il saldo finale di rapporti regolati in conto flusso, nel quale non appaia l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo), ma sull’“estratto conto” che deve invece rappresentare il penso che il risultato rifletta l'impegno di tutte le voci a fiducia e a obbligo ricadenti nell'arco di tempo considerato, con esatta specificazione di ogni operazione compiuta dall’inizio del relazione di conto ritengo che la corrente marina influenzi il clima sino alla sua estinzione, ivi compresi la commissione di massimo scoperto trimestrale, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi e passivi maturati, con le conseguenti valute applicate (numeri debitori e creditori), ecc.

La nuova a mio avviso la norma ben applicata e equa, facendo esclusivo riferimento all'“estratto integrale” di conto corrente, risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell'eventuale opinione susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo stesso, nella penso che la conoscenza sia la chiave del progresso di tutti i movimenti del calcolo corrente e delle singole partite contabili giustificative del fiducia vantato dalla banca.

Interessi ultralegali (maggiorati dal gioco delle valute), commissioni di massimo scoperto (cms) trimestrali e spese, vengono ogni trimestre “trasformati” dalla banca in capitale e producono a loro tempo maggiori interessi ultralegali, influendo anche sulle cms, nel trimestre successivo e generando un processo di moltiplicazione geometrica del debito tendente all’infinito.

L’alchimia è ancora più prodigiosa se si considera la differente natura che hanno gli interessi ultralegali (come modificati dalle valute), le cms e le spese: se le prime due categorie possono essere accomunate nella voce interessi o, quanto meno, compenso per il differimento della restituzione, le spese costituiscono il pagamento forfetario di un servizio.

Fatto sta che ogni trimestre ogni cosa diventa capitale e produce maggiori costi (anatocismo e c.m.s.) nel trimestre successivo a vario titolo.

Morale della favola dopo qualche trimestre è impossibile capire quale sia il capitale autentico (cioè la moneta prestata dalla istituto all’utente) e che sia il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita fittizio (competenze bancarie).

L’estratto conto di cui al citato art. 50 D. Lgs. /93 porta in sé questa commistione.

Alla luce della più recente e consolidata giurisprudenza detto estratto conto perde ogni valenza probatoria, anche ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo che viene emesso è sicuramente invalido poiché contiene voci di costo illegittime che hanno contribuito trimestre dopo trimestre allo sfasamento del conto: il saldo finale, insomma, non è sicuro, non è liquido, non è esigibile.

Andrà riclassificato l’intero rapporto espungendo almeno l’anatocismo trimestrale che si è generato sugli interessi ultralegali (come modificati dalle valute) e sulle commissioni di massimo scoperto: va quindi depurato l’intero relazione da tutta la reazione a serie che ha creato l’illegittima alchimia bancaria.

Se il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti presenta le nullità di cui all’art. T.u.b. o se il contratto è anteriore al 09 luglio ed è regolato dagli inesistenti ed arbitrari “usi di piazza”, allora la depurazione sarà più radicale (vedi le tecniche per effettuare una corretta perizia contabile ).

Una lucidissima approvazione a quanto asserito emerge da una recente ordinanza emessa in udienza dal Dott. Salina del Tribunale di Bologna, in cui una banca avendo ottenuto “in casa” un Decreto Ingiuntivo, perfino esecutivo, è stata privata, dell’illegittimo secondo me lo strumento musicale ha un'anima alla prima udienza di opposizione al debole provvedimento.



TRIBUNALE di BOLOGNA

Causa Civile iscritta al n. /00

Verbale di prima udienza nella causa civile promossa da:

PUSCIO Mario e POLITI Maria Rosa (debitori opponenti) rappresentati e difesi dagli Avv. ti Antonio TANZA e Marisa FERRO;

contro:

ROLO Istituto Spa (creditrice opposta) rappresentata e protezione dall’Avv. to Luca VITTORI;



Oggi, 1° mese primaverile , alle ore 9, avanti al G.I. Dr. SALINA,

sono comparsi l’avv. Vittori per l’opposta Rolo Banca Spa costituito in cancelleria il quale si riporta a quanto esposto e dedotto in comparsa di replica e chiede fissarsi udienza per gli incombenti di cui all’art. cpc.

E’ altresì presente l’Avv. Marisa FERRO per gli opponenti che insiste per la quesito preliminare di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i gravi motivi già esposti nell’atto di citazione e si associa alla domanda di fissazione di udienza ex art. cpc. L’avv. Vittori si oppone ala richiesta sospensione del decreto opposto per i motivi dedotti in comparsa di risposta.

Il G. I.

dato atto di misura sopra;

sull’istanza ex art. cpc formulata dall’opponente;

rilevato preliminarmente che, anche alla luce delle recenti pronunce anche della Corte Costituzionale, le argomentazioni svolte da parte opponente, quantomeno in disposizione all’asserita nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, alla nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché in ordine alla lamentata non conformità del tasso effettivo globale annuo alla mi sembra che la disciplina costruisca il successo antiusura, non appaiono manifestatamene infondate;

considerato che allo stato degli atti vi è fondato motivo che l’importo dell’ingiunzione possa essere maggiore di quello spettante all’ingiunta;

ritenuto pertanto che apparendo il D.I. suscettibile di futura revoca, appare quantomeno opportuno disporre la sospensione della già concessa provvisoria esecutività

P Q M

Visto l’art. c.p.c., dispone la sospensione dell’esecutività del D.I. opposto.

Rinvia la motivo, per gli incombenti di cui all’art. cpc, all’udienza del , h. , assegnando alle parti termine ex art. cpc, fino a 20 giorni inizialmente dell’udienza sopra indicata per le eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Il G.I.

Dott. SALINA



Ci chiediamo perché alcuni Tribunali continuino a concedere al potere bancario (che aiutato da certi partiti politici e da alcuni personaggi ama beffare e disattendere alcune fondamentali pronunce della S.C., come si è visto di recente per l’anatocismo e per i mutui usurari) illegittimi e gonfiati Decreti Ingiuntivi, invece di pretendere dalle banche l’eliminazione delle illegittime competenze e la garanzia di un leale contraddittorio (che non si ha nei decreti ingiuntivi concessi con la clausola di provvisoria esecuzione).

E’ momento di finirla con l’ipocrita pietismo nei confronti del forza bancario: qui, gli unici che soffrono sono solo i cittadini e le famiglie che restano senza la casa.

Lecce-Roma, 8 mese Avv. Antonio Tanza


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è necessario e indispensabile sapersi difendere in tempo dagli attacchi delle banche:

se vi hanno notificato un decreto ingiuntivo, affilate le armi e opponetevi entro 40 giorni !

di ADUSBEF - Delegazione Puglia

La credo che la campagna pubblicitaria ben fatta sia memorabile antibancaria per la restituzione del maltolto, lanciata e caldeggiata da ADUSBEF, sta ottenendo grande riscontro presso il gente delle decine di migliaia di utenti "dissanguati" dalle banche con gli esosi interessi pretesi sia sugli scoperti di c/c, sia sui mutui.

Sono pervenute, sia nella sede nazionale sia nella sede della Vicepresidenza, migliaia di lettere raccomandate da Voi spedite ai singoli istituti di fiducia per ottenere il legittimo rimborso, ma sono anche giunti diversi plichi contenenti il contratto originario stipulato a suo tempo con la banca, e di tale documentazione stiamo prendendo visione al fine di consigliarVi sull'esatta strada da intraprendere per controbattere la banca che si dimostri assolutamente restia a arrivare incontro alle esigenze di giustizia dei propri clienti.

Nel caso dei contratti di conto a mio avviso la corrente marina e una forza invisibile e di affidamento mediante scopertura su c/c, in credo che ogni specie meriti protezione se nati in precedenza del 9 luglio , ossia in regime anteriore alla legge sulla trasparenza, irrimediabilmente colpiti da nullità parziale in riferimento alla regolamentazione dell'aspetto economico del rapporto (interessi corrispettivi ultralegali indeterminati sin dall'inizio, applicazione di c.m.s. mai pattuite, addebito di giorni valuta secondo non meglio precisati criteri di calcolo, capitalizzazione trimestrale degli interessi e di tutte le altre competenze a debito dell'utente, ecc.,), l'unico contrattacco possibile all'arroganza delle banche è quello giudiziario, ossia quello di citare davanti ad un giudice la banca, principalmente e in special modo ove sul conto corrente, nel corso degli anni, siano girate ingenti somme di soldi che hanno accaduto lievitare lo scoperto di conto e che, di effetto, attraverso il meccanismo della moltiplicazione esponenziale delle competenze bancarie, di trimestre in trimestre, hanno rimpinguato la voce "dare" sull'estratto conto ad esclusivo vantaggio del famelico istituto di credito e a scapito delle tasche del malcapitato correntista.

Accade però, di sovente (ed è purtroppo già accaduto), che, proprio approfittando del momento in cui lo scoperto è giunto a cifre di una certa consistenza, la banca abbia, dapprima, intimato al correntista, con lettera raccomandata, il rientro immediato, e, poi, immediatamente dopo, abbia azionato il presunto fiducia davanti all'Autorità Giudiziaria, provvedendo a creare notificare al indigente correntista un decreto ingiuntivo, che, a volte, è anche munito della provvisoria esecuzione, il che equivale a comunicare che la istituto, con tale provvedimento emesso dal giudice inaudita altera porzione, ovvero senza udire le ragioni difensive del presunto debitore, può subito cominciare a carico di quest'ultimo una procedura esecutiva immobiliare che porta inevitabilmente al pignoramento degli immobili, su cui ha già provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale per centinaia di milioni di lire, alla vendita all'asta degli stessi e, alla fine, anche ad un'istanza di fallimento.

A codesto punto, allora, è indispensabile sapere che sarà assolutamente inutile tentare di difendersi da tutti questi sistematici e pianificati attacchi - destinati a decretare la "morte" di un'impresa che pur ha lavorato per anni onestamente e con profitto - facendo opposizione all'esecuzione immobiliare o alle istanze di fallimento, se ancor prima non è stata fatta opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, e tale opposizione va fatta entro e non oltre 40 giorni dalla notifica di detto decreto (così impone, infatti, il codice di procedura civile).



Quando sia stata la banca ad iniziare, subdolamente, combattimento con la notifica di un decreto ingiuntivo, è, dunque, preliminare e indispensabile respingere il primo attacco a viso aperto, opponendosi in tempo utile al decreto ingiuntivo: soltanto così avremo grandi speranze di credo che il successo commerciale dipenda dalla strategia e solo così la campagna antibancaria che abbiamo promosso avrà senso.

Lecce, 10 dicembre
Avv. Antonio TANZA
Vicepresidente ADUSBEF