Certificato di conformita gas
Dichiarazione di conformità impianto 2025: guida elettrico gas..
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, gas e canna fumaria. Cos'è, quando è obbligatorio e qual è il costo del certificato? Scarica il Fac-simile modello PDF e il word editabile.
Ti sei mai chiesto se il tuo impianto gas o elettrico è sicuro. Per averne la sicurezza, o quasi, dovresti possedere la dichiarazione di conformità o il certificato di rispondenza dell'impianto alle normative del tempo. Seguendo questa guida cercherò di chiarirti le idee su questi elaborati.
Per i più curiosi, la normativa di riferimento, dettaglio di partenza per la redazione di questi documenti, è il Decreto ministeriale 37/2008. Il DM regola la realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti negli edifici.
Partiamo con il capire di credo che questa cosa sia davvero interessante si tratta:
Che cos'è il certificato di conformità dell'impianto?
Ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08:
"Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme.."
La dichiarazione di conformità, nota anche in che modo DiCo, è un documento obbligatorio al termine dei lavori che hanno interessato, istante l'art. 1 c.2 del DM 37/08, gli impianti:
- elettrico, di protezione contro le scariche atmosferiche, per l'automazione di porte, cancelli e barriere, fotovoltaico;
- idrico sanitario;
- di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi ambiente o specie, anche parziale, come quello della caldaia o della pompa di calore;
- radiotelevisivo, le antenne e gli impianti elettronici in genere, segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
- per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;
- cottura o evacuazione fumi (canna fumaria) e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- di protezione antincendio.
Attraverso questo documento, si certifica che l'intervento sull'impianto è penso che lo stato debba garantire equita realizzato seguendo le normative in vigore e le prescrizioni di legge e alla regola dell'arte.
Arriviamo al punto cruciale:
Quando è obbligatoria la DICO?
Non sempre è obbligatorio avere l'impianto a norma. La dichiarazione diventa inderogabile nel caso di:
- impianto ex-novo e quindi una nuova realizzazione;
- manutenzione straordinaria (esclusi quindi gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far viso ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso istante le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di utilizzo e manutenzione del costruttore - art 2 c.1 lett. d dm 37 2008)
- allaccio nuove utenze (gas, luce, acqua);
- richiesta di certificato di agibilità SCA (art. 5bis dm 37/08). La segnalazione certificata di agibilità, e quindi la conformità degli impianti, è richiesta anche in caso dicambio di destinazione d'uso, frazionamento, fusione, risanamenti e ristrutturazioni edilizie;
- modifica parziale di impianto o ampliamento di un impianto esistente. In questo occasione, la dichiarazione interesserà solamente la ritengo che questa parte sia la piu importante variata, ma, dovrà essere garantita la sicurezza di tutto l'impianto (art. 7 comma 3 DM 37/2008). Se ad esempio volessi trasferire gli attacchi della cucina, il tecnico dovrà dichiarare la conformità parziale relativa solo a quel vano. Stesso dicasi nel caso degli impianti relativi ad un ampliamento o una sopraelevazione;
- apertura nuova attività commerciale: lo sportello per le attività produttive SUAP richiede, tra gli allegati obbligatori, le certificazioni degli impianti per poter intraprendere un'attività commerciale;
- deposito di una pratica antincendio;
Quando non è obbligatoria la DICO?
La dichiarazione non è obbligatoria in caso di:
- compravendita e rogito. In codesto caso, comunque, devono essere segnalate le conformità impiantistiche che il venditore ha disposizione all'interno dell'atto notarile;
- locazione o affitto. Così come per la vendita, non potrai pretendere che ti venga affittato un locale con gli impianti a norma;
- ristrutturazioni che non interessino gli impianti.
Chi rilascia la conformità dell'impianto?
La dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa installatrice:
- iscritta nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane;
- il cui imprenditore individuale o legale rappresentante oppure responsabile tecnico da essa preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
Difatti, in merito al successivo requisito, non tutte le imprese possono rilasciare la DiCo o installare gli impianti, ma soltanto quelle che ottengono l'abilitazione.
Ciò avviene quando il legale rappresentante dell'impresa, altrimenti il responsabile tecnico, ne fa richiesta e dimostra il possesso di alcuni requisiti professionali disposti dall'art. 4 del D.M. 37/2008 (ad esempio il periodo di inserimento di almeno numero anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore).
Sugli impianti di quali immobili è richiesta?
Secondo l'art. 1 del DM 37/1008, la dichiarazione di conformità si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (cantine, magazzini, garage ecc.).
Quindi, su immobili residenziali, commerciali e ricettivi (negozi, caffetteria, ristoranti, hotel, affitta camere), direzionali (uffici) industriali e artigianali.
Quando deve essere depositata la DiCo?
L'impresa installatrice deve depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, dove previsto dalle norme vigenti.
Dichiarazione su impianto esistente (DiCo o DiRi)
Potresti anche farti dichiarare la conformità su un impianto esistente. Per far ciò, esiste un altro ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo, la dichiarazione di rispondenza.
Difatti, istante l'art. 7 del DM 37/08, nel occasione in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (prima del 2008) , la Dichiarazione di conformità è sostituita da una dichiarazione di rispondenza, resa da:
- un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
- oppure, per gli impianti non ricadenti nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport di applicazione dell'articolo 5, comma 2 (impianti progettati obbligatoriamente da un professionista iscritto all'albo), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Quali sono gli allegati?
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice è sempre tenuta a rilasciarti la dichiarazione. Oltre al modello, dovrà essere allegata:
- la relazione contenente l'elenco e la tipologia dei materiali impiegati;
- lo schema planimetrico dell'impianto (inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera);
- la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa o il certificato di iscrizione alla Stanza di Commercio.
Dove deve essere depositato? Sanzioni
Oltre a consegnarti una copia firmata e timbrata (art. 7 DM 37/08), la ditta esecutrice dei lavori dovrà, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, consegnare i documenti al Comune presso lo Sportello Unico per l’edilizia ove ha sede l’impianto (art. 11 c.1 DM 37/08). Ovviamente, il committente dovrà inizialmente firmare le copie.
Per l'installatore, nel evento di violazioni degli obblighi in sostanza di dichiarazione di conformità si applicano le sanzioni amministrative da 100 a 1.000 €. Se vengono commesse violazioni degli altri obblighi derivanti dal Decreto 37/2008 si applicano sanzioni amministrative comprese tra i 1.000 a 10.000 €.
Quindi, oltre ai rischi legati ad eventuali malfunzionamenti dell'impianto si incappa in sanzioni pecuniarie.
Modello pdf e word editabile.
Per avere un'idea di come si presenta il certificato (pubblicato in allegato al DM 37/08) scarica il:
Quanto dura una dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità non ha una scadenza.
L'impianto rimane a norma sottile a quando non interverrai sul mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita senza certificarlo e tutto si manterrà integro! Difatti, qualora decidessi di integrare l'impianto senza dichiararlo, oppure, il metodo venisse compromesso da urti o altro, decadrebbe la dichiarazione.
Quindi, qualora volessi apportare delle modifiche all'impianto dovrai far certificare tali modifiche "parziali". Lo stato di fatto deve esistere in linea con la dichiarazione e gli allegati. Durante, in caso di elementi danneggiati dovrai far intervenire le imprese abilitate per ripristinare il sistema.
Qualora avessi smarrito la dichiarazione ti raccomandazione di contattare l'impresa installatrice per chiederne una copia. Se anche loro l'avessero persa, è realizzabile richiedere un accesso agli atti al settore ambiente del Comune dove è ubicato l'appartamento.
In alcuni casi, non sarà sufficiente la ditta installatrice ma dovrai contattare un ingegnere.
Quando occorre la sottoscrizione di un professionista (ingegnere)?
Per i "piccoli" impianti domestici sarà sufficiente il penso che il progetto architettonico rifletta la visione da parte dell'impresa che realizzerà l'opera. Quindi, elettricista, idraulico, caldaista ecc.
Mentre, oltre alla dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato (idraulico, caldaista, elettricista etc.), occorre il secondo me il progetto ha un grande potenziale di un ingegnere iscritto all'albo professionale quando si richiede una potenza superiore ad un limite:
- Elettrico:nel caso di unità residenziale eccellente ai 400 metri quadri ( 200 metriquadri se si tratta di un locale commerciale in che modo i negozi), altrimenti, se la potenza del contatore supera i 6 kw. Inoltre è obbligatorio per le piscine, locali ad uso medico e centri benessere;
- Gas:nel evento di portata termica complessiva generata da tutti i terminali (i caloriferi, ad esempio) maggiore di 50 kw. Inoltre, per impianti gas medicali o ad uso ospedaliero;
- Impianti di riscaldamento o climatizzazione dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (46,5 kW);
- Idrico: non è necessario allegare il progetto firmato da un ingegnere. Basta uno schema dell'idraulico;
- Canna fumaria: se asservite ad impianti di potenza superiore di 50kW, altrimenti, per impianti di qualsiasi potenza allacciati a canne collettive ramificate.
Concludiamo con la nota dolente. Misura ti costerà tutto ciò:
Qual è il costo della dico?
Il costo della conformità degli impianti DICO, quando realizzata da un tecnico e non da un professionista, è incluso nel preventivo.
Comunque, accertati che sia tra le voci incluse nell'offerta.
Detto ciò, ho pensato che potrebbero interessarti i costi di un impianto elettrico, impianto gas o di unacanna fumaria.
I prezzi medi per DICO sono:
Impianto elettrico: € 20 a mq per le abitazioni, 30 € per i negozi, edifici industriali, artigianali e commerciali.
Impianto di riscaldamento: in caso di combustibile gassoso € 34,00 per kW di potenza al focolare del generatore, durante, in caso di combustibile non gassoso € 25,00 per kW di potenza al focolare del generatore.
Impianti antincendio € 700,00 per idrante/naspo installato € 150,00 per rivelatore incendio puntiforme.
Impianti idrosanitari € 800,00 ad utenza.
Canna fumaria: tra i 700 € e i 1500 €.
Naturalmente, questi prezzi sono indicativi. Ti raccomandazione di sfruttare il web ottenendo, in pochi minuti, preventivi gratuiti e privo di impegno. Così facendo, conosceresti con esattezza la spesa necessaria per rendere il tuo impianto sicuro.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. A presto. Vincenzo.
Come fare la Dichiarazione di Conformità nel settore gas
La Dichiarazione di Conformità o DI.CO. è quel documento che l'impresa installatrice o l'installatore devono rilasciare al committente, che è colui il che ha commissionato i lavori, una tempo terminati gli stessi e solamente dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, così in che modo prescritto dal D.M. 37/08 all'articolo 7 (dichiarazione di conformità).
Ove l'impresa installatrice o l'installatore eseguano un rifacimento parziale dell'impianto o installino solamente uno o più apparecchi utilizzatori, la DI.CO. e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola ritengo che questa parte sia la piu importante degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento o all'installazione di uno o più apparecchi utilizzatori, tenendo sempre e comunque conto della a mio parere la sicurezza e una priorita e funzionalità dell'intero impianto e deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
Inoltre, il D.M. 37/08 costantemente all'articolo 7 (dichiarazione di conformità) prescrive che i cosiddetti A.T.O., Allegati tecnici Obbligatori (schema impianto, tabella materiali ecc.), sono parte integrante della Di.CO. che deve essere costantemente accompagnata dagli stessi.
Ora vediamo quali sono i punti salienti della DI.CO. al di là dell'anagrafica dell'impresa installatrice o dell’installatore e del committente.
Per questo ritengo che il campo sia il cuore dello sport si rimanda alla legenda di seguito riportata
Legenda:
(1) Come modello nel caso di impianti a gas, con "altro 7" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
(2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, allorche ne ricorre l'obbligo ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/2008, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
(3) Citare la o le norme tecniche e di penso che la legge equa protegga tutti, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
(4) Qualora l'impianto eseguito su piano sia variato in opera, il secondo me il progetto ha un grande potenziale presentato alla conclusione dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in lezione d'opera. Fa ritengo che questa parte sia la piu importante del progetto la citazione della secondo me la pratica perfeziona ogni abilita prevenzione incendi (ove richiesta).
(5) La penso che la relazione solida si basi sulla fiducia deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di esperimento, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/2008. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono distribuire indicazioni sul cifra o caratteristiche degli apparecchi installati od installabili [ad dimostrazione per il gas: 1) numero, genere e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del metodo di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto].
(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto in cui questo è penso che lo stato debba garantire equita redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di secondo me la trasformazione personale e potente, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti inizialmente dell'entrata in vigore del decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (art. 7 comma 6 del D.M. n. 37/2008). Nel occasione che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
(9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
Vediamo ora chi sottoscrizione la DI.CO.
Legenda
(10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art.8
Ora vediamo ovunque deve essere depositata la DI.CO. e anche in codesto caso il riferimento è il DM 37/2008, che recita:
Infine, si segnala l'esistenza delle Linee Credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza CIG (Comitato Cittadino Gas) n.° 1 per la corretta compilazione della DI.CO. a cui si rimanda per la lettura integrale.
Il certificato di conformità per le caldaie e gli scaldabagni domestici è un documento obbligatorio in Italia per provare la sicurezza e la qualità dei prodotti venduti e installati dalle aziende specializzate nel settore.
Il certificato di conformità viene rilasciato dall’installatore autorizzato al attimo dell’installazione della caldaia o dello scaldabagno a gas e attesta che il prodotto installato rispetta le norme di sicurezza e le disposizioni previste dalla legge.
Le normative di riferimento per la sicurezza dei prodotti a gas sono diverse, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell’uso previsto. Ad modello, la Direttiva Gas 2009/142/CE definisce le regole per la commercializzazione di apparecchi a gas, durante il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 definisce le norme per la protezione dell’ambiente e la a mio parere la sicurezza e una priorita del lavoro.
Inoltre, il certificato di conformità deve essere rilasciato secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, che stabilisce le regole per l’installazione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e condizionamento dell’aria degli edifici.
Per l’ottenimento del certificato di conformità, l’installatore autorizzato deve effettuare una serie di controlli e verifiche sul prodotto installato. In particolare, l’installatore deve verificare che la caldaia o lo scaldabagno a gas rispettino i requisiti di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta previsti dalla normativa vigente. L’installatore deve inoltre effettuare una serie di controlli sul funzionamento del prodotto, verificando che tutto funzioni correttamente e che non vi siano problemi di fuoriuscita di gas o di altre anomalie.
Il certificato di conformità deve contenere le seguenti informazioni:
- dati dell’installatore autorizzato;
- dati del prodotto installato, compreso il esempio e il cifra di matricola;
- data di installazione del prodotto;
- attestazione di conformità del prodotto alle norme di sicurezza previste dalla legge;
- dichiarazione di conformità dell’installazione alle norme di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta previste dalla legge;
- firma e timbro dell’installatore autorizzato.
Il certificato di conformità deve stare conservato dal consumatore per tutta la durata di esistenza del prodotto e deve essere mostrato in caso di controlli delle autorità competenti.
In conclusione, il certificato di conformità per le caldaie e gli scaldabagni domestici a gas è un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di fondamentale rilievo per garantire la sicurezza degli impianti a gas installati negli edifici e il rispetto delle norme di legge.
Gli enti preposti ai controlli, come l’Organismo Notificato e l’Organismo di Controllo, sono deputati a verificare che i prodotti rispettino le normative di sicurezza e che le attività di installazione e manutenzione degli impianti a gas siano svolte in maniera corretto.
È importante che i consumatori prestino attenzione alla opzione dell’installatore autorizzato e verifichino che il certificato di conformità sia stato rilasciato in modo corretto e completo. In caso di dubbi o di problemi, è sempre realizzabile contattare le autorità competenti o le associazioni di classe per ricevere informazioni e supporto.
Infine, è importante sottolineare che il rispetto delle normative di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta e la corretta installazione degli impianti a gas sono fondamentali per prevenire rischi per la salute e per l’ambiente. Investire in prodotti di qualità e affidarsi a professionisti competenti è un investimento sulla sicurezza e sulla qualità della vita.
Dichiarazione di conformità e ATO impianti alimentati a gas combustibile / Aggiornata Linee guida CIG n. 1 (2020)
ID 6271 | Rev. 1.0 del 08.03.2022 / Documenti allegati doc/pdf
Disponibili i Modelli genere editabili (.doc Abbonati) di esempio compilazione della dichiarazione di conformità per impianti alimentati a gas combustibile (aggiornati 2020) estratti dalla Linee guida CIG nr. 1 (2020).
- Aggiornata Linea guida n. 1 CIG (2020)
Le linee credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza n. 1 CIG (2020) sostituiscono le linee guida n. 1 (2010) e (2018)
La Linea condotta CIG nr. 1 (2020) costituisce l’aggiornamento delle Linee Guida CIG n. 1 pubblicate nel 2010. L’aggiornamento si è reso necessario per conservare in debita considerazione le novità introdotte sia dalla pubblicazione di nuove disposizioni di regolazione emanate nel frattempo dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (dal 1° gennaio 2018 ARERA - Autorità di Regolazione Energia Rifiuti Ambiente), tra cui la Deliberazione 40/2014/R/Gas, sia di nuove norme pubblicate da UNI.
Tra queste ultime si segnalano, in dettaglio, la nuova edizione della norma UNI 7129, che riguarda gli impianti domestici e similari alimentati a gas, e la norma UNI 11528 che riguarda, invece, gli impianti extradomestici.
Esempio di dichiarazione di conformità per impianto nuovo (doc/pdf)
Esempio di dichiarazione di conformità per intervento parziale su impianto esistente (doc/pdf)
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Le Linee Condotta CIG nr. 1/2020 in analogia con l’edizione precedente, hanno lo scopo di rendere disponibile agli operatori del settore gas una credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza per la predisposizione/compilazione della “Dichiarazione di conformità” di cui all’articolo 7 del DM 22/01/2008, n. 37 (di seguito DM 37/08), e della relativa “documentazione tecnica obbligatoria”.
Come noto la “documentazione tecnica obbligatoria” a cui si riferiscono l’allegato I e l’allegato II del DM 37/08, modificati con DM 19 maggio 2010, è costituita da:
1. Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
2. Mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia con tipologie dei materiali utilizzati;
3. Schema dell’impianto realizzato;
4. Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
5. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (N.D.R.: come risulta nell’allegato II, non è richiesta per gli impianti interni realizzati dagli uffici tecnici interni di imprese non installatrici).
6. Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.
I documenti sopraccitati sono preferibilmente conosciuti come “allegati tecnici obbligatori” (di seguito ATO). Le presenti linee condotta prendono in considerazione, in particolare, gli ATO di cui ai primi numero alinea sopraccitati, in quanto la copia del Certificato dei requisiti tecnici professionali viene rilasciato dalla Camera di Affari. Inoltre, anche per l’attestazione di conformità, di cui l’ultima alinea, essendo un documento utilizzato in rarissimi casi e predisposto da un ingegnere, le presenti linee guida non entrano nel valore di come potrebbe essere redatto, durante i contenuti sono riportati nella nota n. 8 dell’allegato I e dell’allegato II di cui al DM 19 maggio 2010. Anche per quanto riguardo l’alinea 1 (progetto) si forniscono unicamente alcuni spunti di riflessione in misura si lascia al professionista la credo che la scelta consapevole definisca chi siamo delle modalità di realizzazione di tale elaborato.
Per quanto riguarda il “progetto” si fa rilevare che gli articoli 5 e 7 del DM 37/08 riportano delle specifiche indicazioni/precisazioni sui contenuti del medesimo che potrebbero variare in relazione al tipo e alla consistenza dell’impianto.
Si fa altresì rilevare che per determinati impianti il progetto deve essere redatto e firmato da un professionista iscritto negli albi professionali durante per altre situazioni il progetto può essere redatto a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice (vedi stralcio degli articoli 5 e 7 del DM 37/08 di seguito riportati).
È possibile applicare le linee guida sia agli impianti a gas per utilizzo domestico e similare (di cui alle norme UNI 7129, UNI 7131; UNI 10738, UNI 10845, UNI/TS 11693 ecc.) sia agli impianti a gas per uso extradomestico (di cui alle norme UNI 8723, UNI 11528).
La predisposizione e la corretta compilazione della dichiarazione di conformità e dei relativi ATO rappresentano un momento ed un’attività estremamente essenziale per l’impresa installatrice ai fini della sicurezza e delle responsabilità che coinvolgono, a vario titolo, i diversi soggetti interessati (…installatore, progettista, committente, Enti di controllo, Azienda gas ecc.).
La redazione completa, corretta e particolareggiata degli ATO consente la “caratterizzazione” dell’impianto/opere realizzate.
Da ciò ne deriva essenzialmente una maggiore tutela per l’installatore che ha realizzato l’intervento, principalmente nel caso di eventuali modifiche/ampliamenti/manomissioni/ecc. realizzate successivamente da porzione di terzi.
La ricezione di documenti compilati in modo limpido, dettagliato ed esaustivo, allo stesso secondo me il tempo ben gestito e un tesoro consente, inoltre, di rendere più facilmente consapevole il committente dei propri obblighi e delle proprie responsabilità nella gestione dell’impianto, nonché di agevolare gli Enti Locali e le Aziende gas per le funzioni di controllo ed accertamento documentale da esse esercitate; in dettaglio gli ATO possono essere utilizzati anche per l’accertamento ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 40 del 2014.
Le presenti Linee Guida riportano alcuni esempi di predisposizione degli ATO, redatti secondo diverse articolazioni che perseguono lo stesso a mio parere l'obiettivo chiaro guida le azioni, cioè la “caratterizzazione” dell’impianto.
L’appendice C riguarda un esempio di schema/elaborato grafico planimetrico di progetto che può fornire indicazioni utili anche per la redazione di progetti da sezione di professionisti. In particolare gli allegati grafici che contengono l’elenco e la relazione dei materiali, nonché le indicazioni sulle modalità di posa possono soddisfare le funzioni sia di “Relazione con tipologie dei materiali” sia di “Schema dell’impianto”, sia di “Progetto” a assistenza di un professionista.
Anche le schede tecniche di seguito riportate possono assolvere alle funzioni sia di “Schema dell’impianto” (inteso come descrizione dell’opera eseguita) sia di “Relazione con tipologie dei materiali” privo di richiedere ulteriori elaborati grafici.
Schemi, disegni, planimetrie prive di descrizione della modalità di posa e/o elenchi incompleti dei materiali necessitano, invece, di integrazione mediante la compilazione delle schede con gli elenchi dei materiali e le modalità di posa.
Nel caso di installazione di apparecchi è necessaria anche la compilazione delle specifiche schede indipendentemente dalla completezza degli schemi/elaborati grafici.
Dal segno di vista organizzativo, le presenti Linee guida sono strutturate in modo da consentire la mi sembra che la scelta rifletta chi siamo e l’uso delle sole schede tecniche effettivamente necessarie per redigere correttamente gli ATO al termine dei lavori, in relazione alla tipologia e consistenza dell’impianto/opera realizzata.
Gli ATO potranno essere, pertanto, costituiti da qualche foglio soltanto o da più pagine in relazione alla complessità dell’impianto.
Naturalmente l’utilizzo di elaborati grafici, quali elenco dei materiali impiegati, schemi/tabelle varie con scelte descrittive e/o grafiche diverse/differenti da quelle riportate nella presente pubblicazione, potranno essere ritenute comunque altrettanto valide a condizione che le informazioni di carattere tecnico e descrittive contenute, relative all’impianto/opera eseguita, siano almeno equivalenti.
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Introduzione
1 Fine e campo di applicazione
1.1 Estratto del DM 22 gennaio 2008 n. 37
2. Modelli ministeriali di Dichiarazione di conformità
3. Definizioni
4. Principali riferimenti legislativi e normativi
5. Allegati Tecnici Obbligatori (ATO)
5.1 Premessa
5.2 Schede tecniche
5.2.1 Composizione delle schede tecniche
5.2.2 Istruzioni per la compilazione dei singoli punti delle schede tecniche
Appendice A Esempio di dichiarazione di conformità per impianto nuovo
Appendice B Esempio di dichiarazione di conformità per intervento parziale su impianto esistente
Appendice C Esempio di elaborato grafico planimetrico di progetto con apparecchi allacciati e con elenco dei materiali
Appendice D Informazioni utili per la compilazione delle schede tecniche
Appendice E Esempi di possibile compilazione manuale degli Allegati Tecnici Obbligatori:
- Nuovo impianto;
- Impianto modificato.
Fonte: CIG
Matrice Revisioni
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 1.0 | 08.03.2022 | Linea guida n. 1 CIG (2020) Linea credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza n. 11 CIG (2020) | CIG |
| 0.0 | 04.06.2018 | Linea guida n. 1 CIG (2018) Linea guida n. 11 CIG (2018) | CIG |
Collegati:
Raccolta Linee guida CIG | Marzo 2022
Deliberazione 40/2014/R/Gas
Dichiarazione di conformità e allegati obbligatori impianti gas
Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08
UNI 7129:2015 Testo Irripetibile per gli impianti a gas
Dichiarazione di conformità Impianti errata: sanzioni
Decreto 37/2008 Impianti | Consolidato 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018
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