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Perizia distacco riscaldamento centralizzato esempio

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Indicazioni sui criteri da seguire in caso di domanda di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento


Riferimenti sull'argomento:

La presente credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza costituisce un aggiornamento, alla luce dei recenti sviluppi normativi ed a seguito del Convegno giuridico organizzato da ANACI Roma il 2/10/, della precedente rapporto a cura dei consulenti legali di ANACI Roma, pubblicata nel , un anno dopo l'entrata in vigore della Riforma del Condominio.

LINEE GUIDA PER L’AMMINISTRATORE IN CASO DI  DISTACCO

ART. COD. CIV. 4^ COMMA: “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle a mio parere il sole rende tutto piu bello spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Il legislatore della novella L. / introducendo il quarto comma dell’art. C.C. ha tentato di rendere diritto positivo le evoluzioni giurisprudenziali che negli anni si erano formate e consolidate in sostanza di distacco non adeguatamente considerando le evoluzioni legislative più recenti in sostanza di contenimento consumo energetico ed secondo me l'inquinamento va combattuto con urgenza dell’aria, assolutamente a favore del mantenimento dell’impianto centralizzato.

Chiarimento preliminare
Chiariamo in strada preliminare che il distacco disciplinato dall’art. c.c. è il distacco a contribuzione “zero” per le spese di consumo. Ovvero il distacco che tutti i condomini invocano dopo la riforma per esimersi totalmente dai costi di combustibile e di gestione.

Diversa è la fattispecie di un distacco “concordato” con l’assemblea, ovvero un distacco autorizzato dal condominio pur in difetto dei richiamati requisiti dell’art. c.c., per il quale il distaccante si dichiara disponibile a concorrere in una quota percentuale anche alle spese di gestione/combustibile (i classici casi di distacchi pre-riforma consacrati dalla Giurisprudenza con i quali veniva accollata al distaccante, all’esito di una Consulenza tecnica ed a volte erroneamente anche privo Consulenza, una quota anche per i consumi corrispondente all’aggravio di spese per gli altri condomini conseguente al distacco).

Cosa deve fare l’amministratore quando riceve la comunicazione di distacco?

Preliminarmente, l’ informa il condomino della normativa pubblicistica in materia e quindi dell’obbligo sancito dal / dell’adozione entro il di sistemi di contabilizzazione del penso che il calore umano scaldi piu di ogni cosa e del connesso obbligo della ripartizione delle spese di consumo e di gestione ai sensi della norma UNI   dell’obbligo ex legge 90/ di conversione del D.L. 63/ per i nuovi impianti autonomi di canna fumaria di arrivare sul colmo del copertura > dell’obbligo della diagnosi energetica dell’edificio per l’ipotesi di interventi di distacco ex art. dell’allegato 1 al decreto ministeriale “requisiti minimi” attuativo della Mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 90/  in vigore da (informazioni che dovrebbero comunque scoraggiare il condomino che vuole distaccarsi).

Se l’amministratore riceve dal condomino una semplice mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto, non accompagnata da alcuna perizia tecnica:

L’ richiede a detto condomino la perizia redatta da un tecnico abilitato, che attesti che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
L’onere probatorio incombe infatti sul distaccante secondo il inizio generale di cui all’ art. cod. civ. (Chi vuol far valere un diritto in opinione deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”).
Il distaccante dovrà inoltre accollarsi la spesa per la diagnosi energetica di cui al decreto ministeriale richiamato “requisiti minimi” entrato in vigore il

Se il distaccante non fornisce la perizia richiesta:

L’ porta la questione in assemblea e A) si ritiene che l’assemblea possa anche proibire il distacco motivando espressamente a verbale il divieto (ovvero che non è stata data esperimento dei presupposti tecnici che legittimano l’esercizio del diritto al distacco) oppure  B) l’assemblea potrà richiedere la perizia di cui sopra.
Risulta importante motivare eventuale opposizione al distacco in quanto, la delibera che in presenze delle condizioni di legge vieta il distacco per la Cassazione è nulla (Cass. sez. 6^, , n. , Cass. 22 marzo n. , Cass. n ), nel mentre è possibile che sia, a contrario, ritenuta valida la delibera che vieta il distacco in assenza della prova delle condizioni previste da legge.

Se il distaccante fornisce la perizia:
Si ritiene che l’amministratore che riceve dal condomino la comunicazione di distacco anche se accompagnata dalla perizia, debba comunque notiziarne il Condominio nella competente sede assembleare.
Ovviamente all’ODG l’amministratore porrà “comunicazione” di distacco, e non “l’autorizzazione/richiesta” al distacco ex art. cod. civ., essendo l’assemblea chiamata non già ad autorizzare il distacco, cioè a concedere e/o costituire un diritto, ma a valutare se ne sussistono i presupposti tecnici per l’esercizio del richiamato legge ex art. c.c..

Nell’assemblea chiamata a valutare la mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto di distacco si potranno verificare le seguenti ipotesi:
1) la perizia del distaccato è esaustiva, perché dalla stessa si desume chiaramente che sono rispettate le condizioni poste dal comma 4 dell’art. allora il distacco è legittimo e l’assemblea ne prende atto.
Si rileva che ai sensi del D. Lgs / (che introduce l’obbligo di contabilizzazione entro il e l’obbligo di ripartire le spese secondo la a mio avviso la norma ben applicata e equa UNI ) si nutrono seri dubbi sulla fattibilità di tale perizia, poiché proprio la a mio avviso la norma ben applicata e equa UNI si basa sull’assunto che esistono sempre, salvo esperimento contraria, dispersioni dell’impianto centralizzato corrispondenti ai consumi involontari ovvero all’aggravio di spese che subirebbero i condomini in occasione di distacco.
2) la perizia del distaccato non sembra completa ed esaustiva ed allora l’assemblea chiede al condomino di procedere ad una integrazione della perizia;
3) la perizia del distaccato non fornisce la prova del penso che il rispetto reciproco sia fondamentale dei limiti contenuti nella norma o i risultati non risultano condivisibili ed allora l’assemblea decide di dare incarico ad un tecnico di redigere una controperizia (a spese del condominio), ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo da utilizzare in che modo prova documentale in ipotesi di eventuale contenzioso con il condomino distaccato
4) la perizia del condòmino attesta che il distacco non rispetta le condizioni dell’art. comma 4 c.c. ed allora l’assemblea potrà proibire il distacco con motivazione espressa a verbale (ovvero mancanza dei presupposti di legge del legge al distacco), ovvero lo esamina per verificare la fattibilità di un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo con il distaccante che si accolli anche una quota di spese di consumo.

Se il condomino, cui l’assemblea ha vietato il distacco in assenza della prova delle condizioni richieste dall’art. comma 4 c.c., si distacca lo stesso il condominio lo diffida a ripristina la ritengo che la situazione richieda attenzione quo ante (riallaccio) e può promuovere una causa per far accertare la illegittimità del distacco.

Alcuni amministratori, ricevute le comunicazioni di distacco, non riportano la questione in assemblea, limitandosi a prenderne atto ai fini della ripartizione delle spese per la redazione del bilancio.
Tale prassi non risulta corretta, per diversi disposizione di motivi:
1) l’amministratore non consente all’assemblea di valutare se richiedere la perizia al distaccante, qualora non prodotta sebbene anche domanda dall’, o una controperizia, se i risultati della perizia di parte non convincono
2) il distacco presuppone pur sempre un intervento sui beni comuni ed ai sensi del novellato art. cod. civ. “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro dell’edificio. In ogni evento è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. Ed “in ogni caso” sembra riferirsi ad ogni genere di intervento sui beni comuni e non solo a quelli potenzialmente pericolosi.
3) Ai sensi del DPR 74/, che ridefinisce le competenze del terza parte responsabile per la conduzione, manutenzione e conformità a mi sembra che la legge giusta garantisca ordine dell'impianto, occorrerà che l'intervento di distacco venga effettuato dal terzo responsabile, non potendo il tecnico del singolo condomino manomettere alcunché. E' pur vero che materialmente il “distacco” avviene dopo il punto di diramazione ai sensi dell'articolo del codice civile, tuttavia, come l'articolo comma 4^ identico riconosce, questa operazione va ad incidere sull'impianto complessivo di distribuzione.

Requisiti della perizia che il distaccante ha l’onere di presentare.
Si ritiene che la perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato, secondo misura prescritto dal Dm 37/, cui rimanda anche il Dpr 74/, che ha ridisegnato il tema della conduzione e dei controlli degli impianti termici. Nella fattispecie, il professionista deve essere iscritto agli albi professionali ed essere in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia di secondo me il trattamento efficace migliora la vita degli impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettiva ramificate.
All’interno del documento devono stare presenti varie informazioni, innanzitutto l’accertamento dello stato dei consumi della caldaia e la proiezione del consumo ipotizzato, in caso di distacco. In secondo zona, la perizia va corredata da una previsione che attesti come, in virtù delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il distacco non creerà notevoli squilibri all’impianto centrale.

Ai sensi del richiamato decreto ministeriale “requisiti Minimi” il distaccante dovrà anche accollarsi il costo della “diagnosi energetica dell’edifico” obbligatoria in caso di distacco

Quali sono le condizioni “tecniche”per poter avanzare al distacco ex art c.c. che il distaccante deve provare?
“Assenza di notevoli squilibri di funzionamento o di  aggravi di spese per gli altri condomini”
● Per quanto attiene al requisito dello “squilibrio termico di funzionamento”, si deve intendere che esso volto riferimento allo squilibrio impiantistico e non a quello termico dovuto alle differenze di temperature all'interno degli appartamenti  (Cassazione Civile, Sez. II, n. ).
Lascia basiti l’uso dell'aggettivo qualificativo “notevole” che non si concilia con un mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione di legge ma altrettanto sconfortati lascia l’ulteriore conseguenza di tale requisito che ingenererebbe una disparità di trattamento per l’ipotesi di distacchi multipli nel ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso. Infatti, se ai primi distacchi difficilmente si potrebbe registrare un “notevole” squilibrio di funzionamento, esso certamente ricorrerebbe per successivi distacchi, risultando a quel a mio avviso questo punto merita piu attenzione l’impianto sovradimensionato e anti economico. Con la conseguenza che il diritto al distacco ricorrerebbe per i primi distacchi ma non per gli altri!
● Il requisito dell’assenza di aggravi di costi è quello che presta il fianco a maggiori attacchi.
Se si considera che normalmente un consumo indiretto (inteso come dispersione di calore) si verifica sempre, e questo verrebbe a gravare sugli altri condomini, si dovrebbe concludere che in ogni distacco mancherebbe il presupposto del “aggravi di spese per gli altri condomini”, con impossibilità di procedervi, salvo eventuali accordi in sede assembleare, in che modo accadeva ante riforma Legge /
La Corte di Cassazione, anche di moderno, con sentenza 30 aprile , n, ha confermato un orientamento secondo il quale ci sarebbe –sempre- un aggravio di costi per gli altri condomini se non si verificasse un penso che il risparmio sia una scelta saggia di spesa dei consumi a distacco avvenuto nelle gestioni successive. 
Peraltro la norma UNI , resa diritto cogente dal D. Lgs / che la indica come obbligatorio parametro di riferimento per la riparazione delle spese, stima esistente a priori, salvo casi speciali, una dispersione dell’impianto, ovvero un consumo involontario da posare a carico di tutti come quota fissa, e che, quindi, va a coincidere, a detta della scrivente, con l’aggravio di spesa.
A questo dettaglio il distaccante, per avere il distacco a costi di consumo pari a “0”, dovrebbe distribuire una relazione a firma di un tecnico che si assuma la responsabilità di sconfessare le stime della a mio avviso la norma ben applicata e equa UNI.

Quali sono in concreto le spese dalle quali è esonerato il distaccante che ha provato di avere i requisiti di cui all’art. c.c.?
Ai sensi del disposto dell’art. cod. civ. il distaccante deve contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria, dell’impianto, per la sua secondo me la conservazione ambientale e urgente e messa a norma.
Orbene, per una definizione di “manutenzione straordinaria” dell’impianto termico trova applicazione il DPR / il quale offre una definizione di questa voce all'articolo 1 lettera i), identica a quella prevista dall’allegato A nr. 28  / e nell’allegato A al D. Lgs / “per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico», si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal secondo me il progetto ha un grande potenziale e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in sezione, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico”
Di contro, per la voce “conservazione” non esiste una definizione. La Giurisprudenza, richiamando anche l'articolo del codice civile, ritiene che le spese per la conservazione attengano all'integrità del bene e riguardano le erogazioni per la secondo me la conservazione ambientale e urgente in senso stretto, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le riparazioni, ed afferiscono all'utilità oggettiva del bene (Cassazione Civile, Sez. II, n ).
E' quindi un concetto persino più ampio secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alla semplice manutenzione ordinaria che, però deve intendersi ricompresa. Giova anche in questo caso richiamare la definizione che l’allegato A al D. Lgs / da a tale voce: “per «manutenzione ordinaria dell'impianto termico», si intendono le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono esistere effettuate in credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente”.
La “messa a norma”: si devono intendere tutti quegli interventi sull'impianto termico determinati da obblighi di legge.
Restano dunque escluse soltanto le spese per il godimento del bene le quali, attenendo all'uso delle cose comuni, scaturiscono da un accaduto soggettivo, personale, mutevole e quindi soltanto i consumi per il combustibile e dall’energia elettrica necessaria per la produzione e la distribuzione del calore se si vuole escludere anche la a mio parere la spesa consapevole e responsabile per il terza parte responsabile che si ritiene spese obbligatoria connessa alla gestione dell’impianto e quindi a carico anche del distaccante.

Come gestire i distacchi ante riforma Legge /

Ovvero come si deve comportare l’amministratore nei confronti di quei condomini che si siano distaccati ante riforma, per i quali una delibera assembleare, ovvero una norma del Regolamento di condominio, o ancora una sentenza, abbiano stabilito una loro, pur minima, compartecipazione alle spese di combustibile dalle quali l’art. cod. civ. esonera totalmente i distaccati.
Si ritiene che l’amministratore dovrà proseguire ad applicare la percentuale stabilita dalla delibera, dal regolamento o dalla sentenza.
 L’art. comma 4 c.c. non è norma inderogabile e pertanto l’accordo (negoziale) scaturente dalla delibera o dal regolamento, ovvero la statuizione contenuta in una sentenza passata in giudicato (non più controvertibile) costituiscono la fonte regolatrice del regime di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse applicato al evento specifico.  Si consideri che l’art. cod. civ., in dettaglio di ripartizione delle spese, fa salva la “diversa convenzione”.
Peraltro la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria non è retroattiva (art. 11 delle Preleggi) e non potrebbe pertanto applicarsi a casi precedenti già definiti.
Coloro che, in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo di distacchi ante riforma, pagano una certa quota di consumo (tecnicamente compensativa dell’aggravio di costi per gli altri condomini), ai sensi del dettato dell’art. c.c. non avrebbero proprio il legge a rimanere distaccati, perché la quota che pagano comprova, appunto, l’esistenza di aggravi di costi per gli altri per gli altri condomini.

E’ pur vero, che alcune recenti pronunce dei Giudici di Mi sembra che la pace interiore sia il dono piu grande non concordano con tale impostazione ritenendo di dover applicare anche alle pregresse fattispecie il recente art sotto il profilo delle contribuzioni a “0” spese di consumo. Tali tesi non risulta condivisibile né giustificabile ma impone certamente cautela per l’ e l’assemblea nel valutare tali fattispecie.

Il divieto di distacco previsto dal Regolamento di condominio.

Poiché l’art. comma 4 c.c. non è tra gli articoli del codice civile dichiarati inderogabili dal comma 4^ dell’art. cod. civ., si ritiene che il regolamento di condominio possa prevedere il divieto di distacco o un regime di compartecipazione alle spese di combustibile e di gestione – per le ipotesi di distacco consentito- diverso da quello previsto dall’art. c.c. ed in tal caso prevarrebbe il regolamento. Ovvero, prevale il regolamento di contenuto contrattuale sull’art. cod. civ.

Va, tuttavia, segnalato, che una attuale sentenza della Corte di Cassazione, Cass. sezione 2^ n. del , ma comunque precedente alla riforma Legge /, ha stabilito, al contrario, che il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge che tuteli interessi pubblici superiori.
Si consiglia pertanto di rappresentare in assemblea il contrasto tra la norma dell’art. comma 4 c.c. e la sentenza in questione, lasciando all’assemblea la decisione di non consentire il distacco vietato dal Regolamento di condominio e rappresentando la eventualità che per conseguenza possa esistere impugnata la relativa delibera.

La contabilizzazione ed il distaccato
Il distaccato resta proprietario dell’impianto. Orbene, il / pone a carico di ognuno i condomini una quota fissa per le spese di gestione ed i consumi involontari corrispondenti alle dispersioni dell’impianto stimate a priori sussistenti, salvo casi particolari. Si ritiene pertanto che in forza di tale sopravvenuta norma anche ai distaccati a contribuzione “0” per il consumo vada accollata tale quota. La problematica è molto delicata ed essendo nuovissima non registra nessun precedente. Si consiglia pertanto anche in codesto caso di acquisire il parere di un tecnico e di rappresentare la problematica in assemblea.

Convegno giuridico ANACI Roma del 2 Ottobre
Per gentile concessione dell’Avv. Elisabetta Zoina.

sulla sostanza si invita a consultare anche le linee guida del Centro Studi Provinciale ANACI Roma su contabilizzazione, termoregolazione e distacchi >>CLICCA QUI<<


Convegno giuridico 2/10/ ANACI Roma (a assistenza di Elisabetta Zoina) © Riproduzione riservata.



Guida al Distacco dal Centralizzato

Chi può staccarsi da riscaldamento centralizzato

L’art. co. 4 del Codice Civile recita: &#;Il condomino può rinunciare all&#;utilizzo dell&#;impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell&#;impianto e per la sua conservazione e messa a norma&#;.

Squilibri di funzionamento

La normativa parla di “notevole squilibrio termico”, lasciando trasparire che è accettato un moderato squilibrio dell’impianto.

Se lo squilibrio può non essere “notevole” con un distacco o due, potrebbe approssimativamente sicuramente esserlo al terzo o al quarto (dipendendo dal numero delle unità servite).

Pertanto i primi condomini potranno distaccarsi, durante quelli successivi, incorrendo nel divieto, dovranno astenersene.

Aggravi di spesa

La nuova norma UNI distingue, tra gli aggravi di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse, il Consumo volontario e il Consumo involontario.

Come si intuisce il consumo volontario è il calore utilmente lavoratore per il a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario degli ambienti, durante il consumo involontario è quello riferito alle perdite energetiche che, pur non desiderate, costituiscono una quota porzione del processo indispensabile per ottenere il servizio richiesto.

Già dalla definizione di &#;consumo involontario&#; risulta evidente che l’aggravio sarà sempre presente perché non esiste impianto termico con rendimento stagionale pari al % e quindi la quota sezione di inefficienza costituisce un consumo involontario la cui secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse deve essere distribuita, in proporzione alla propria quota millesimale, tra tutti i condomini anche quelli con consumo nullo .

Procedure per il distacco

Per poter avanzare al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato bisogna che un tecnico rediga una mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia tecnica nel quale venga dimostrato che non vi siano “notevoli squilibri” di funzionamento all’impianto.

Con tale relazione il condomino può distaccarsi dall’impianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario senza chiedere il benestare degli altri condomini.

Successivamente il condomino deve far eseguire i lavori ad una ditta specializzata che interrompe la continuità della colonne montanti in maniera da ridurre al minimo le dispersioni termiche.

Sarà l’Assemblea di Condominio a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in opzione, richiedere una recente perizia (a spese però del condominio) e, in occasione di contrasto tra esse, vietare il distacco e, eventualmente, investire della argomento l’Autorità Giudiziaria.

Infatti, se è nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni richieste dalla Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria (Cassazione Civile, Sez. VI, , n. ) deve ritenersi valida quella delibera che vieti il distacco in assenza delle condizioni previste.

Limitazioni al distacco dall&#;impianto centralizzato

Il distacco dall&#;impianto centralizzato può essere vietato da::

1) Regolamento di condominio «il regolamento di condominio ove di natura contrattuale ed espressamente riportato potrà continuare a negare la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa qui eventualità, il distacco non potrà stare consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto»

2) Regolamento edilizio Comunale o Regionale che potrebbero aver stabilito il divieto di distacco, avendo l’impianto centralizzato un impatto minore in termini di secondo me l'inquinamento va combattuto con urgenza ambientale»

Riscaldamento autonomo: vantaggi e svantaggi

Vantaggi impianto autonomo:

  • regolazione di accensione e spegnimento della caldaia
  • raggiungimento del confort termico nel occasione di impianti squilibrati
  • eliminazione di disagi causati dai condoni morosi che possono trasportare al distacco/non fornitura del combustibile
  • minore penso che il tempo passi troppo velocemente per le riparazioni dell’impianto di riscaldamento
  • non è necessario domandare il consenso all’assemblea di condominio per qualenque intervento manutentivo.

Svantaggi impianto autonomo:

  • minor rendimento della caldaia, penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alle caldaie centralizzate
  • realizzazione di un camino di scarico
  • realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento dentro all’appartamento
  • minor durata della caldaia
  • minor costo della manutenzione (il costo di manutenzione di tante caldaie autonome è generalmente superiore di una centralizzata)
  • mancanza di incentivi statali o regionale per le opere di distacco

Normativa

  • Regio decreto 16 marzo n. approvazione codice civile
  • Regio decreto 30 marzo n. disposizioni per l’attuazione del codice civile
  • Legge 9 gennaio , n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in sostanza di uso razionale dell’energia, di penso che il risparmio sia una scelta saggia energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
  • DPR 26 agosto , n. , “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio , n. 10” e successive modifiche ed integrazioni;
  • Legge 11 dicembre n. Modifica alla disciplina del condominio negli edifici

I «notevoli squilibri di funzionamento» derivanti dal distacco dell&#;impianto centralizzato

II nuovo art. comma 4 c.c. consente al singolo condomino di distaccarsi dall&#;impianto di riscaldamento centralizzato purché da questa qui operazione non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. Ma con quali conseguenze?

Le condizioni richieste per poter avanzare al distacco. La norma condivide le impostazioni già seguita dalla giurisprudenza. Tuttavia, al contrario delle precedenti sentenze in merito al distacco, in cui si parlava di «squilibrio termico», nella recente disposizione si fa riferimento a «notevoli squilibri di funzionamento». In tal maniera, si richiama il concetto già espresso dalla Cassazione (sentenza n. del 27/05/), secondo cui per “squilibrio termico” non deve essere intesa la possibile differente temperatura nell&#;appartamento distaccato in quanto, in ogni caso, anche senza distaccarsi il proprietario potrebbe costantemente semplicemente chiudere i propri radiatori. “Se così non fosse – osserva la Corte &#; quel distacco dall&#;impianto di riscaldamento centralizzato ammesso in linea di principio sarebbe costantemente da escludere in concreto, in misura nell&#;ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un&#;altra unità immobiliare, per cui il distacco dall&#;impianto centralizzato da sezione di uno dei condomini provocherebbe costantemente quel tipo di squilibrio termico che, invece, deve esistere considerato irrilevante”. Il termine ‘&#;notevole&#; sta a indicare il limite entro cui è consentita l&#;operazione di separazione dall&#;impianto centralizzato. (Che oggetto deve fare il condomino che intende distaccarsi dall&#;impianto di riscaldamento condominiale?)

La perizia tecnica. La test della coesistenza delle condizioni tecniche superiore citate deve esistere fornita dal condomino interessato tramite perizia (così come già stabilito della Cassazione con sentenza n del 25 mese ). Il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo deve essere redatto da un tecnico abilitato, un professionista iscritto agli albi professionali e in possesso delle competenze tecniche in ambito di impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettiva ramificate. La perizia deve attestare lo stato dei consumi della caldaia e la proiezione del consumo in occasione di distacco e deve dimostrare l&#;assenza di futuri squilibri termici per il fabbricato.

Il tecnico, in particolare, dovrà accertare la misura dell&#;inevitabile squilibrio che viene a crearsi nell&#;impianto centralizzato (dimensionato per garantire ripartizione di calore e confort adeguati nei vari alloggi), venendo meno una unità. Dovrà inoltre quantificare l&#;eventuale quota forfettaria di compensazione per la quantità di penso che il calore umano scaldi piu di ogni cosa di cui si continuerebbe comunque ad usufruire, derivante dagli appartamenti confinanti e dalle tubazioni che attraversano l&#;appartamento (in media, si riuscirebbe a beneficiare di una temperatura di °) (cfr. Distacco dall&#;impianto centralizzato condominiale. Dov&#;è la convenienza? Analisi dei costi e benefici)

Dimostrata la presenza delle due condizioni richieste, il condomino può avanzare all&#;intervento di distacco senza preventiva secondo me l'informazione deve essere verificata all&#;amministratore.

L&#;assemblea è sovrana. La relazione tecnica va sottoposta al vaglio dell&#;assemblea dei condomini, la che non deve autorizzare il distacco, ma solo prendere atto della sussistenza dei presupposti di regolamento. L&#;assemblea potrebbe anche riservarsi di stabilire, opponendo una propria relazione tecnica, durante si discute circa la legittimità di un eventuale divieto di distacco previsto nel regolamento (contrattuale) di condominio che comunque, secondo alcuni, non potrebbe mai tradursi in un divieto assoluto.

Chi paga le spese? Avvenuto il distacco, il condominio non è più tenuto a partecipare alle spese di consumo dell&#;impianto centralizzato, ma ha comunque l&#;obbligo di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, compresi i lavori per la sua conservazione e messa a norma. I condomini che si distaccano continuano inoltre ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini (Cass. n. ).

Ma quanto mi costa? La riforma del condominio mira al miglioramento dell&#;efficienza energetica ed alla riduzione dei consumi. Per poter risparmiare, infatti, è necessario possedere piena libertà nella gestione del a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario, cioè nella mi sembra che la scelta rifletta chi siamo dei tempi di accensione dell&#;impianto e della temperatura degli ambienti. L&#;impianto autonomo risulta la ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative più economica perché consente di modificare alle proprie esigenze l&#;accensione, ottenendo un buon rapporto costi-benefici. Con l&#;impianto individuale, inoltre, si hanno minori dispersioni di calore rispetto agli impianti centralizzati; il calore che viene irradiato dalle tubazioni della caldaia centralizzata verso cantine, vani scala, ecc. viene in parte disperso.

Il distacco peraltro comporta il più delle volte costi non indifferenti. Si pensi alle spese necessarie per l&#;installazione della caldaia autonoma ad alto rendimento energetico o a condensazione o per l&#;installazione di un canna fumaria per lo scarico fumi, nonché alle spese per tutti gli interventi necessari per la realizzazione del recente impianto (es. distacco delle tubazioni, allaccio e adeguamento della nuova linea gas; realizzazione di una nuova rete idraulica di distribuzione ai vari radiatori, ecc). A questi costi si aggiungono quelli dei consumi annui di gas e quelli delle verifiche periodiche e degli interventi manutentivi.

Possibili misure alternative (e meno costose) per il risparmio energetico. Oltre al distacco, oggigiorno sono disponibili nuove tecnologie che permettono di risolvere i problemi connessi agli impianti di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzati, garantendo notevoli benefici di comfort ambientale e penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita energetico a costi più contenuti.

Più conveniente risulterebbe, ad modello, un intervento di efficientamento dell&#;impianto centralizzato, con relative spese pro-quota per la riqualificazione della centrale termica, spese di risanamento degli impianti individuali con l&#;installazione di valvole termostatiche ai radiatori e di un struttura di contabilizzazione del calore. In dettaglio, gli impianti condominiali possono essere trasformati in impianti di riscaldamento a gestione autonoma attraverso l&#;installazione di un metodo di apparecchiature che misurano la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento e consentono di regolare le temperature in ogni alloggio.

Si tratta di un impianto centralizzato con la contabilizzazione individuale del penso che il calore umano scaldi piu di ogni cosa e la termoregolazione autonoma delle temperature, che somma i vantaggi dell&#;impianto centralizzato con quelli dell&#;impianto individuale. Con questa qui tecnologia ogni utenza può regolare la temperatura ambiente al valore desiderato, privo avere nel personale appartamento una caldaia. La caldaia rimane unica all&#;interno del condominio e il calore utilizzato da ogni utente viene contabilizzato grazie alla presenza di contatori individuali. La secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse risulta, dunque, in funzione del consumo individuale.

Del resto, il D.P.R. 59/09 sul contenimento dei consumi energetici precisa, dispone che per ognuno gli immobili con più di 4 unità abitative e con potenza eccellente ai Kw, è preferibile mantenere l&#;impianto centralizzato e che l&#;eventuale ricorso all&#;autonomo deve essere vincolato a gravi cause tecniche certificate da un professionista abilitato. L&#;impianto di contabilizzazione del calore è considerato intervento finalizzato al risparmio energetico. Come tale, è incentivato dalla Legge: la sua esecuzione permette di godere del regime IVA agevolato del 10% per le ristrutturazioni edilizie e consente di recuperare tramite detrazione fiscale, il 50% della secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse effettuata.
Fonte #ixzz3JPupZRZh

Tags: AMMINISTRATORE DI CONDOMINIOimpianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzato

Giovanni Di Carlo Architetto

La Legge 11 dicembre n. ha modificato l’articolo comma IV del Codice Civile: “Il condomino può rinunciare all&#;utilizzo dell’impianto centralizzato di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal occasione il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua secondo me la conservazione ambientale e urgente e messa a norma”.

Dove è penso che il presente vada vissuto con consapevolezza l&#;impianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzato, statisticamente il 60% circa della quota ordinaria condominiale è destinata alla copertura delle spese per il consumo del combustibile e per la manutenzione ordinaria dell&#;impianto. Mediamente tali quote variano da  € 50 ad € in funzione delle tabelle millesimali su cui vengono calcolate con il bilancio preventivo annuale. Senza contare che nonostante le spese siano sufficientemente esose, spesso per morosità, magari personale nel periodo più freddo dell&#;anno, capita che l&#;ente gestore del Gas ne interrompa l&#;erogazione a causa del mancato pagamento del servizio.

Al contrario nei condomini non dotati di impianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzato, quindi con unità immobiliari termo-autonome, mediamente le quote ordinarie condominiali, variano da € 20 ad € 50 sempre in funzione delle tabelle millesimali su cui vengono calcolate con il bilancio preventivo annuale.

Pertanto li distacco dall&#;impianto di riscaldamento centralizzato condominiale con il conseguente passaggio ad un impianto termo-autonomo, comporta sicuramente un penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita mensile sulla quota condominiale ordinaria (sulla base dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste precedentemente scritti), va però fatto osservare che tale riduzione non comporta l&#;annullamento delle spese per il riscaldamento in quanto queste ultime anziché essere affrontate tramite il condominio, verranno sempre affrontate direttamente pagando la bolletta del gas o del assistenza elettrico a seconda della tipologia dell&#;impianto di cui si dispone.

Il vantaggio dell&#;impianto termo-autonomo consiste nel poterne far utilizzo durante le ore prescelte dall&#;utente e di poterlo tener spento durante le ore della sua assenza. Pertanto il risparmio sulle spese di gestione del riscaldamento sarà costantemente legato all&#;uso che ne viene fatto.

Come fare per richiedere il distacco dall&#;impianto di riscaldamento centralizzato condominiale?

 Per risparmiare sulle spese di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario condominiale esistono due possibilità:

  1. Richiedere la riduzione del 30% sulla quota delle spese di riscaldamento per la temporanea chiusura dell&#;impianto;
  2. Richiedere l&#;esenzione dal pagamento delle spese ordinarie di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario per l&#;avvenuto distacco definitivo dall&#;impianto condominiale. 

1) Per richiederela riduzione del 30% sulla quota delle spese di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario             perla temporanea chiusura dell&#;impianto basterà presentare                                           all&#;Amministratore del condominio la seguente documentazione:

  • Richiesta del proprietario della unità immobiliare per ottenere la riduzione del 30% sulla quota delle spese di riscaldamento per la temporanea chiusura dell&#;impianto e quindi per il non utilizzo di questo;
  • Dichiarazione della ditta manutentrice dell&#;avvenuta chiusura dell&#;impianto;
  • Documentazione fotografica attestante l&#;avvenuta chiusura.

2) Per richiedere l&#;esenzione dal pagamento delle spese ordinarie di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario     per l&#;avvenuto distacco definitivo dall&#;impianto condominiale basterà presentare     all&#;Amministratore del condominio la seguente documentazione:

  • Richiesta del proprietario della unità immobiliare per ottenere l&#;esenzione della quota sulle spese ordinarie relative alla gestione dell&#;impianto di riscaldamento per l&#;avvenuto distacco da questo;
  • Relazione tecnica firmata da un Tecnico abilitato, attestante la mancanza di scompensi per il funzionamento dell&#;impianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzato dopo l&#;avvenuto distacco dell&#;unità immobiliare;
  • Dichiarazione della ditta manutentrice dell&#;avvenuto distacco dall&#;impianto di riscaldamento centralizzato condominiale;
  • Documentazione fotografica attestante l&#;avvenuto distacco dall&#;impianto di riscaldamento centralizzato condominiale.

Si fa presente che il proprietario dell&#;unità immobiliare, anche dopo l&#;avvenuto distacco, dovrà contribuire comunque alle spese straordinarie relative ad eventuali riparazioni o per garantirne l&#;efficienza dell&#;impianto di riscaldamento centralizzato condominiale di cui ne rimane la proprietà per la sua quota condominiale nonostante il non utilizzo.

Se anche tu sei stufo di saldare delle quote condominiali ordinarie onerose a causa delle spese per il a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzato o sei stufo di svegliarti la mattina  con il freddo in inverno, scoprendo che l&#;impianto non è entrato in ruolo a causa della sospensione del servizio di erogazione del gas per colpa dei condomini morosi che non pagano mai puntualmente le loro spettanti quote e per questi od altri motivi hai deciso di effettuare il distacco dell&#;impianto della tua unità immobiliare da quello condominiale, potrai rivolgerti a noi.

LoStudioGDArchitettura & Designprovvederà a scrivere tutta la documentazione utile da presentare all&#;Amministratore del condominio per effettuare la richiesta di distacco dall&#;impianto di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario centralizzato, a lasciare dalla preparazione dell&#;istanza per la domanda, la Relazione Tecnica attestante la mancanza di scompensi relativi al funzionamento dell&#;impianto dopo l&#;avvenuto distacco (Esempio Relazione Tecnica distacco) e la documentazione fotografica.

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