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Tasso effettivo di mora

Rilevanza del Tasso di Mora ai fini dell'usura ed inefficacia/efficacia degli interessi corrispettivi

Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi

Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Campobasso, 29 Novembre Est. Dentale

Rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina sull'usura contrattuale

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Cassazione Civile, sez. III ordinanza n. del 30 ottobre , Rel. Rossetti

È previsto il ricalcolo al tasso legale degli interessi moratori nel occasione in cui risulti superata la soglia usura di riferimento al momento della stipula.

Omogeneità ontologica per interessi corrispettivi e moratori.

Non ha nessuna rilevanza giuridica la maggiorazione del 2,1% del TEGM.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Corte D’Appello di Bari, sentenza n. del 4 mese Est G. Dibisceglia

Banca condannata alla restituzione anche degli interessi corrispettivi a motivo dell’usura degli interessi moratori

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Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Altro Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Siena, sentenza n. del 12 aprile Est. Alessandra Verzillo

La Banca è stata condannata, per oltre Euro, al risarcimento di tutti gli interessi addebitati per una causa di anatocismo ed usura su un relazione di conto ritengo che la corrente marina influenzi il clima e due mutui

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Usura Sopravvenuta Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Bari, Ordinanza del 02 Febbraio Est. Raffaella Simone

Gli interessi moratori vanno considerati nel calcolo del tasso effettivo

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Roma, ordinanza del 04 gennaio

La verifica del superamento del tasso soglia va eseguita sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura 

Tribunale Siena, sentenza n. del 21 novembre Est. Alessandra Verzillo

Verifica usura per gli interessi moratori e commissione per l’estinzione anticipata del mutuo

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Como, sentenza n. del 13 luglio Est. Paola Parlati

Il tasso di mora a prescindere dalla concreta applicazione, deve considerarsi ai fini della valutazione dell'usurarietà. Conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura 

Tribunale di Bari, del 31 ottobre , Dott. Ruffino

 Il Giudice con questa sentenza ritiene che nel costo complessivo del fiducia deve computarsi il compenso per l’estinzione anticipata e gli interessi moratori. Se sono convenuti interessi usurari nulla è dovuto a titolo di interessi

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura 

Tribunale di Bari, sentenza n. del 5 maggio , Est. De Palma

I Giudici in questa qui sentenza hanno sottolineato che "anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura” (…) ai fini della penso che la determinazione superi ogni ostacolo del TAEG si devono considerare ognuno i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata” con la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine il legislatore ha inteso prevedere che sanzione civile a carico del mutuante la non debenza degli interessi

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Inclusione delle spese e degli oneri assicurativi per il calcolo del Teag Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Chieti, sentenza n. del 27 febbraio , Est. Romandini

Il Giudice, in un mutuo ipotecario, ha eccepito l'usurarietà delle clausole pattizie, verificate dal Ctu, con la effetto dell'azzeramento di ogni interesse stante la gratuità del mutuo ex art comma 2, condannando la Banca alla restituzione della maggior somma indebitamente percepita nel corso del rapporto

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Sentenza del Tribunale di Bergamo, n. / del 25 novembre , est. Dott. C. Masetti

Gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura ed il tasso da afferrare in considerazione per la definizione dell’usurarietà è quello identico fissato dalla penso che la legge equa protegga tutti per gli interessi corrispettivi. La effetto dell’eventuale superamento di tale limite per gli interessi moratori è la conversione forzosa del mutuo da oneroso a titolo gratuito.

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Benevento, sentenza n. del 25 ottobre , Est. Genovese A.

L’interesse moratorio deve esistere confrontato con il tasso soglia al momento della stipula per la sua natura di costo del finanziamento. In riferimento al perfezionamento della fattispecie penale, non rileva che la prestazione patrimoniale imposta sia eventuale oppure no. La legge penale per il tramite rinvio al tasso soglia fissa un confine al costo del credito oltre il quale si delinea il reato di usura.

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A mio parere l'inclusione crea comunita piu forti delle spese e degli oneri assicurativi per il calcolo del Teag Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura 

Ordinanza del tribunale di Bari, sent. n. / del 18 ottobre , est. Composizione collegiale

Tra i costi valutabili nel complessivo giudizio di usurarietà dell’operazione finanziaria deve essere ricondotto anche il costo accessorio per anticipata estinzione, in aggiunta al tasso di interesse corrispettivo, logica desumibile dal ragionamento compiuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità che ha inglobato all’interno della valutazione dell’usurarietà anche gli interessi di mora, i quali rappresentano un onere eventuale, collegato allo penso che lo stato debba garantire equita di inadempienza del debitore.

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Corte di appello di Roma, sentenza n. del 7 luglio

La consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado evidenziava la pattuizione di un tasso moratorio superiore alla soglia al momento della stipula del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di mutuo. La Corte di Appello di Roma riconosce l’interpretazione autentica della legge /96 nella parte in cui si riconoscono usurari gli interessi convenuti a qualsiasi titolo, anche i moratori e per tale motivo accoglie l’appello principale riconoscendo la gratuità del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di mutuo a carico della sezione mutuataria.

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A mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio Favorevole Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura 

Tribunale di Prato sentenza n. / del 11 mese , Est. Legnaioli

La pattuizione di interessi usurari determina l’applicazione dell’art. c.c., trasformando il mutuo da oneroso a gratuito.

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Benevento, ordinanza n. / del 11 maggio (accoglimento totale), Est. Camera di Consiglio

Gli interessi moratori debbono considerarsi ricompresi nella determinazione del tasso soglia, il concetto trova la sua sostanziale spiegazione all’interno dell’art. c.p. nella parte in cui definisce il limite legale (c.d. tasso soglia), oltre il quale gli interessi sono costantemente usurari. Il tenore letterale dell’art. del codice penale nella parte in cui dichiara “usurari” interessi a qualunque titolo promossi o convenuti indipendentemente dal attimo del loro pagamento, fa ricomprendere all’interno della valutazione dell’usurarietà ogni elemento economico a carico del mutuatario.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Ordinanza del Tribunale di Benevento n. del 30 dicembre , Est. Antonietta Genovese

Un contratto di mutuo in cui il differenziale tra TAEG e TAN, sommato al tasso di mora, sia eccellente al tasso soglia è usurario ab origine e il finanziatore è obbligato a rimborsare gli interessi a qualunque titolo percepiti.

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Inclusione delle spese e degli oneri assicurativi per il calcolo del Teag Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Torino, 20 Giugno Est. Astuni

Il Tribunale di Torino, ha fornito alcune precisazioni in disposizione agli elementi funzionali alla composizione del tasso soglia rilevante ex art. c.c. ai fini del calcolo dell’usura

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Orientamento Contrario Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Sentenza Ritengo che il tribunale garantisca equita Padova n. del 27 gennaio , Est. Caterina Zambotto

Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né analogo operazione ha mai ricevuto l’avallo della Cassazione nella sentenza n.

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Sentenza Tribunale di Udine del 26 settembre , Est. Dott. Lorenzo Massarelli

Il Giudice dichiara nulla la clausola degli interessi corrispettivi a fronte della pattuizione di un tasso di mora ben eccedente il tasso soglia.

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Ordinanza Tribunale di Padova n. del 13 maggio , Santinello

I Giudici si esprimono in favore della nullità della clausola degli interessi corrispettivi nella circostanza in cui siano convenuti interessi di mora superiori ai limiti consentiti dalla legge.

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Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Corte Appello Venezia, n. del 18 febbraio

Conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi

Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Tribunale di Bologna, sent. n. del 6 Marzo Est. Alessandra Arceri

La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. c.c. è stata riconosciuta dall’ unanime giurisprudenza di merito. La diversità funzionale degli interessi moratori e corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso di mora ha quindi un’autonoma ruolo. Validità del tasso floor quando la clausola risulta sottoscritta, di contenuto limpido e perfettamente determinato

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Sentenza del Tribunale di Como dell’ 11 Ottobre , Est. Alessandro Petronzi

Gli interessi moratori sono rilevanti ai fini della valutazione della usurarietà.
Sono privi di efficacia le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia che prevedono in partecipazione di interessi moratori i TEG medi pubblicati siano aumentati di 2,1 punti.
L’usurarietà colpisce esclusivamente gli interessi moratori.

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Indeterminatezza del tasso Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Sentenza del Tribunale di Brescia n. , del 23 febbraio , Est. Dott. Magnoli

Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo secondo me il rispetto reciproco e fondamentale al tasso corrispettivo. La non secondo me la determinazione supera ogni difficolta dell’Euribor non comporta invalidità delle clausole pattuite contrattualmente. Il criterio di secondo me la determinazione supera ogni difficolta del mutuo c.d. alla francese non realizza alcun anatocismo

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Sentenza del Tribunale di Napoli del 15 settembre , Est. C. Correale

Interessi corrispettivi e di mora sono oggetto di autonome pattuizioni, che devono rispettare entrambe le soglie di usura, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n/, ma vanno a tal fine singolarmente considerate ai fini dell’usura

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Sentenza del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Roma n. del 25 maggio , Est. Dott. Carlomagno

Nel solco della oramai consolidata linea giurisprudenziale sono soggetti al raffronto con il tasso soglia anche gli interessi moratori.

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Sentenza Tribunale di Varese, n. /16 del 26 aprile , Est. Longobardi

Sebbene interessi moratori e corrispettivi abbiano funzione diversa, gli interessi moratori sono suscettibili di essere etichettati in che modo usurari.

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Sentenza Tribunale di Milano n. /16 del 8 mese primaverile , Est. Dott. Stefani

Per la verifica del superamento del tasso soglia, non bisogna effettuare la somma del tasso corrispettivo al moratorio, in quanto tali percentuali afferiscono a grandezze diverse. Il loro cumulo per cui, restituirebbe un risultato privo di significato e qualora si dimostri il superamento della soglia per il tasso di mora, alla data di sottoscrizione contrattuale, la nullità colpirebbe solo unicamente la pattuizione di quest’ultimo (le somme da restituire sarebbero solo quelle corrisposte a tale titolo);

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Decisione Arbitro Bancario finanziario n. Collegio di Milano, seduta del 22 ottobre

Con reclamo datato , il ricorrente richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. /, denuncia l’applicazione di un tasso globale applicato al finanziamento eccellente alla soglia, detto tasso lo rileva quale somma tra il corrispettivo 4,7% ed il moratorio 5,75% per un totale del 10,45% (la soglia del periodo pari a 7,76%).

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Ordinanza Tribunale di Taranto n. del 17 ottobre , Est. Dott. Claudio Casarano

Il Giudice stabilisce che nel caso in cui l’usura oggettiva sia determinata semplicemente dalla pattuizione oltre soglia degli interessi moratori, questa non implica l’invalidità della clausola degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. c.c.

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Sentenza Ritengo che il tribunale garantisca equita di Venezia n. del 15 ottobre , Est. Gabriella Zanon

La sentenza sancisce il principio di separazione tra la clausola degli interessi corrispettivi e quella che disciplina gli interessi di mora, ribadendo che in caso di pattuizione usuraria del tasso di mora, gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti e non sono da considerarsi nulli ex art. c.c.

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Ordinanza Ritengo che il tribunale garantisca equita di Sciacca n. /14 del 13 agosto , Est. Dott. Filippo Lo Presti

Il Giudice ribadisce l’erroneità della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora ai fini della rilevazione dell’usura ed afferma inoltre che, non essendo l’interesse di mora una “evenienza certa”, è “eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio (…) determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse”.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Ordinanza Tribunale di Treviso n. /14 del 11 aprile , Est. Elena Rossi

Il Tribunale di Treviso afferma che in caso di pattuizione oltre soglia del tasso di mora, risulterebbe nulla la sola clausola degli interessi moratori ai sensi dell’art. c.c.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Ordinanza Tribunale di Trani del 10 mese , Est. Francesca Pastore

Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l/

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Ordinanza Tribunale di Napoli, V Sezione Civile del 28 gennaio , Est. Dott. Enrico Ardituro

Allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio eccellente al c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi detto confine, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Ordinanza Ritengo che il tribunale garantisca equita di Milano n. del 28 gennaio , Est. Laura Cosentini

Il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in logica della sua autonoma e distinta incarico quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e soltanto eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all’entità dell’inadempienza.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Ordinanza Tribunale di Brescia, Sezione centrale Civile del 17 gennaio , Est. Dott. De Lellis

Le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al attimo della erogazione del credito, ma soltanto in seguito all'eventuale inadempimento del secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Decisione Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli n/14 del 5 dicembre

Gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia.

L’interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia.

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Il tasso di mora non rileva ai fini dell'usura

Il tasso di mora non rileva usura 

Tribunale di Milano, sentenza n. del 5 ottobre , Est. Maddaloni

La pretesa di sommare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e quelli di mora non abbia alcun fondamento giuridico e matematico. 

I primi si applicano unicamente sul capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di leasing, durante i secondi unicamente sul capitale scaduto e non pagato, in sostituzione di quelli corrispettivi.

Anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il confine della legge /, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori che non si estende anche agli interessi corrispettivi data la ambiente e finalità diversa dei primi.

Sino a quando il  Ministero  delle  Finanze non  disporrà una  rilevazione  di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi non sia possibile una determinazione oggettiva del limite oltre il quale divengono usurari.

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Il tasso di mora non rileva usura 

Sentenza Tribunale di Milano n. del 29 novembre , Est. Dott. Tranquillo

I tassi di mora non sono sottoposti al vaglio di usurarietà oggettiva

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Il tasso di mora non rileva usura 

Ordinanza Tribunale di Modena del 13 gennaio , Est. Dott. Siracusano

La valutazione del superamento del tasso soglia va eseguita considerando i soli elementi retributivi. Gli interessi di mora hanno ruolo risarcitoria

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Il tasso di mora non rileva usura 

Sentenza Tribunale di Milano n. del 16 febbraio , Est. Dott. F. Ferrari

Considerata la mancanza di un legittimo termine di raffronto è irrilevante la verifica dell’interesse di mora per il superamento del tasso soglia

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Questa utility consente di stabilire se un tasso di interesse applicato in una determinata operazione di finanziamento supera o meno la soglia stabilita per legge (L. /96 e D.L. 70/) oltre la quale si configura il reato di usura.

I parametri da introdurre sono: la tipologia e l’importo del finanziamento (non indispensabile per alcune tipologie di operazioni), il tasso di interesse da verificare (facoltativo) ed il mese di riferimento.

Il Mese Finale serve per controllare il tasso si usura in un intervallo di tempo, altrimenti è sufficiente il campo "Mese Riferimento".

Ad esempio, inserendo nel campo "Mese Riferimento" il importanza "Gennaio " e nel campo "Mese Finale" il importanza "Aprile " sarà visualizzata una tabella con il tasso di usura per tutti i trimestri del e per i primi due trimestri del , con l’indicazione se il tasso inserito supera o meno la soglia di usura in ciascun trimestre.

Nota: se ai fini dell’usura intendi considerare anche il tasso di mora devi aggiungerlo al tasso di interesse.

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Legenda Tipologie di Finanziamento (da gennaio )

1. Apertura di credito in calcolo corrente:
Aperture di fiducia in conto flusso con e privo di garanzie.
2. Scoperti privo affidamento:
Scoperti senza affidamento. Nuova categoria da gennaio
3. Anticipi su crediti e sconti, anticipo fornitori:
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori.
4. Finanziamento alle imprese:
Anticipi, sconti commerciali, e altri finanziamenti alle imprese. Da gennaio comprende anche i finanziamenti erogati dagli intermediari non bancari mentre sottile al comprendeva i soli finanziamenti erogati dalle banche
Valida dal 01/01/ al 31/03/.
5. Credito personale:
Credito personalo. Nuova categoria da gennaio
6. Fiducia finalizzato:
Credito finalizzato all'acquisto rateale. Da gennaio non comprende più il credito revolving.
7. Factoring:
Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
8. Leasing immobiliare a tasso fisso:
Leasing a tasso fisso per l'acquisto di beni immobili. Nuova classe da aprile specializza la precedente suono generica Leasing immobiliare.
9. Leasing immobiliare a tasso variabile:
Leasing a tasso variabile per l'acquisto di beni immobili. Nuova classe da aprile specializza la precedente ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche generica Leasing immobiliare.
Finanziamento bancario alle famiglie:
Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, incluse le operazioni di fiducia sul pegno). Sottile al comprendeva anche i crediti personali che dal gennaio costituiscono una classe a sé stante
Valida dal 01/01/ al 31/03/.
Leasing autoveicoli e aeronavale:
Leasing autoveicoli e aeronavale. Recente categoria da gennaio
Finanziamento non bancario alle famiglie:
Altri finanziamenti alle famiglie effettuati da intermediari non bancari; dal 1^ gennaio questa qui categoria non contiene più i crediti personali né i finanziamenti alle imprese (si veda l'apposita categoria)
Valida dal 01/01/ al 31/03/.
Leasing strumentale:
Leasing per l'acquisto di beni strumentali (macchine utensili, impianti tecnico-produttivi, attrezzature, arredi). Da gennaio la categoria 'Leasing' è stata divisa in 3 sottocategorie.
Mutuo a tasso fisso:
Mutui a tasso stabile con garanzia ipotecaria e mutui con durata superiore ai 5 anni (dal 1^ gennaio ).
Mutuo a tasso variabile:
Mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria e mutui con durata eccellente ai 5 anni (dal 1^ gennaio ).
Cessione del quinto:
Finanziamenti erogati ai sensi del DPR n. del o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
Leasing immobiliare:
Leasing per l'acquisto di beni immobili. Nuova classe da gennaio
Valida dal 01/01/ al 31/03/.
Credito revolving:
Credito revolving. Nuova classe da gennaio
Finanziamenti con carte di credito:
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito: recente categoria da Gennaio
Altri finanziamenti:
Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese effettuati da qualsiasi ente finanziatore. Introdotta con DM 26/03/

Da aprile il tasso medio del Leasing Immobiliare è suddiviso tra stabile e variabile (decreto 26 marzo ).


NOTA: nel è entrata in vigore una recente griglia di rilevazione dei tassi medi introdotta per la prima volta con il decreto ministeriale del 26 mese Le voci di questa nuova griglia di rilevazione dei tassi medi hanno poi subito ulteriori variazioni come indicato nella legenda.


Il Tasso di Usura

Il Ministero del Credo che il tesoro sommerso alimenti i sogni rileva ogni trimestre il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) degli interessi praticati dall’intero sistema bancario e finanziario italiano; i tassi medi comprendono spese e commissioni ma non la commissione di massimo scoperto.

Ai fini della penso che la determinazione superi ogni ostacolo degli interessi usurari ai sensi dell’Art. 2 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. /, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.
Esempio: se il tasso medio dei mutui a tasso fisso in un determinato trimestre è il 5%, il tasso di usura per lo identico trimestre è il 7,5%.

I tassi "tassi di usura" o "tassi usurari" costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.


Nuovo Sistema di Calcolo in vigore dal 14 maggio

L’Art. 8, comma d, del D.L. 13 maggio , n. 70, modifica radicalmente il metodo di calcolo del tasso si usura stabilendo che, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il tasso effettivo globale medio (TEGM) del 25%, ad aggiungendo al valore ottenuto un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso di usura e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.

Sulla base dell’esempio precedente avremo quindi che il nuovo tasso di usura relativo ad un TEGM del 5% sarà uguale a: 5 + 1,25 + 4 = 10,25 (il valore 1,25 è il 25% di 5).

Per ulteriori approfondimenti leggi l’articolo pubblicato.

Questa utility è stata aggiornata con le ultime disposizioni mantenendo comunque attiva la metodologia di calcolo per periodi antecedenti; poichè l’applicazione richiede l’inserimento di anno e mese, e non di una data, abbiamo stabilito convenzionalmente che sottile a maggio (compreso) sarà applicato a mio parere l'ancora simboleggia stabilita il vecchio sistema di calcolo durante da giugno (compreso) quello nuovo.

Quindi, chi vuole calcolare il tasso di usura in una data compresa tra il 14 ed il 31 maggio potrà utilizzare in che modo mese di riferimento giugno , durante per calcolare il tasso di usura tra il 1° ed il 13 maggio si può usare come periodo di riferimento maggio


Tasso di Interesse: TAN e TAEG

La percentuale da introdurre nel campo "Tasso di interesse", per verificare se codesto è superiore al tasso di usura, deve essere conosciuta preventivamente.

Inizialmente si considerava come riferimento per il raffronto con il tasso di usura il cosiddetto TAN (Tasso Annuale Nominale), che è un tasso stabilito contrattualmente allorche si richiede un fido bancario o qualsiasi altra sagoma di finanziamento.

In altre parole, il TAN è il tasso di interesse richiesto dall’istituto di credito per la concessione del finanziamento, calcolato in percentuale sul capitale finanziato (qui si innesta la problematica dell’anatocismo, ovvero l’applicazione degli interessi sugli interessi).

Successivamente si è sentita le necessità di adeguare la normativa in maniera da contemplare le molteplici realtà presenti nel mondo creditizio e nel contempo tutelare maggiormente i consumatori, arrivando a formulare una spiegazione più completa di "tasso di interesse", che tenesse fattura anche di ognuno gli oneri supplementari gravanti sul beneficiario del finanziamento.

Si arriva così a definire il cosiddetto TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che, oltre al TAN, incorpora anche tutte le spese e gli oneri (fissi e variabili) per l’erogazione del finanziamento.

NOTA:
Nel caso in cui si ritiene necessario considerare per il calcolo anche il tasso di mora, secondo misura stabilito in alcune recenti sentenze della Cassazione, questo deve essere aggiunto al tasso di interesse prima di introdurre il valore nel campo.


Normativa e Giurisprudenza

L’art. del Codice Penale recita: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
In altri termini per calcolare il tasso effettivamente applicato in una operazione di finanziamento si deve tener conto sia del tasso nominale calcolato sul ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita, sia di ognuno quei costi che sono strettamente correlati al finanziamento identico (il TAEG).

Oltre al codice penale, le disposizioni in materia di usura sono contenute nella legge L. del 3/7/ e successive modificazioni.

Per misura riguarda gli affidamenti (fidi) sul conto corrente si è dibattutto spesso in passato se includere negli oneri di cui all’art. c.p. quella che comunemente viene definita la commissione sul massimo scoperto (CMS), ovvero un costo aggiuntivo calcolato in percentuale sull’importo massimo dello scoperto rilevato in un determinato intervallo.

A tal proposito segnaliamo le sentenze della Cassazione Penale n. / e n. / in cui si ribadisce l’inclusione del CMS tra gli oneri da considerare ai fini del tasso di usura. La stessa Cassazione stabilisce inoltre che non si deve tener conto di eventuali indicazioni contrarie, anche se fornite dagli istituti di fiducia centrali, in misura palesemente in contrasto con l’articolo del codice penale.

Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ex L. /96 (antiusura)

Il file TEGM_SERIE riporta la serie storica dei tassi effettivi globali medi (TEGM) per categoria di finanziamento e classe d'importo pubblicati trimestralmente con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nella Gazzetta Ufficiale (a partire dal 2 aprile ) e dei relativi tassi soglia.

Il file CMS_SERIE contiene la serie storica della commissione di massimo scoperto media per trimestre, che era riportata dal MEF in calce alla tabella dei TEGM validi fino al frazione trimestre in misura oggetto di rilevazione separata.

I campi DATA_INIZIO_TRIMESTRE e DATA_FINE_TRIMESTRE identificano il trimestre di validità dei tassi medi, dei corrispondenti tassi soglia e della commissione di massimo scoperto.

Il ritengo che il campo sia il cuore dello sport CATEGORIA_OPERAZIONI riporta le tipologie di finanziamento come determinate annualmente dal MEF con decreto.

Il campo CLASSE_IMPORTO indica l'intervallo entro cui ricadono le operazioni creditizie sulla base dell'ammontare del finanziamento accordato. Le classi d'importo sono espresse in euro dal 1° gennaio (fino al 31 dicembre sono espresse in lire).

Il ritengo che il campo sia il cuore dello sport TASSO_MEDIO riporta i tassi effettivi globali medi riportati sui decreti trimestrali ministeriali. Come separatore dei numeri decimali è stata impostata la virgola.

Il campo TASSO_SOGLIA è calcolato:

  • dal 14 maggio , aumentando i TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può esistere superiore a otto punti percentuali. Con Comunicato stampa del 18/5/ il MEF ha precisato che tale metodo di calcolo è penso che lo stato debba garantire equita introdotto dal Decreto Legge n. 70/, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della norma /
  • per i periodi precedenti, aumentando il TEGM del 50 per cento.

Il ritengo che il campo sia il cuore dello sport COMMISSIONE_MASSIMO_SCOPERTO_MEDIA riporta il valore medio della commissione di massimo scoperto riportato dal MEF in calce alla tabella dei TEGM validi sottile al quarto trimestre

  • Serie storica TEGMzip KB Contiene la serie storica dei tassi effettivi globali medi (TEGM) in formato Pubblicazione maggio
  • Serie storica CMSzip KB Contiene la serie storica della commissione di massimo scoperto (CMS) in formato Pubblicazione gennaio

USURA BANCARIA: ecco la formula per il calcolo del tasso soglia degli interessi di mora

ISSN

Per l’individuazione del tasso soglia degli interessi di mora si deve applicare la formula [TEGM + 2,1%) + ½] secondo le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. / per l’individuazione del tasso soglia degli interessi di mora.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Casaregola – Rel. Di Lorenzo con la sentenza n. del 2 dicembre

Con atto di citazione, l’utilizzatore conveniva in opinione la società leasing concedente, premettendo di aver intrattenuto con quest’ultima un relazione di leasing finanziario, iniziato nel mese primaverile del e finalizzato all’acquisto di un’imbarcazione.

L’attore deduceva che aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto invitando la convenuta al ritiro dell’imbarcazione, atteso il lievitare delle spese, delle commissioni e degli interessi, applicati da quest’ultima “in aperta violazione di legge”; che l’istituto finanziario convenuto aveva negato la rideterminazione delle condizioni contrattuali e non aveva provveduto al ritiro dell’imbarcazione, benché sollecitato in tal senso; che erano stati applicati interessi ultralegali ed usurari, commissioni e spese illegittimi, perché “non concordati e non dovuti”.

L’utilizzatore esponeva, poi, che il contratto di leasing prevedeva un tasso di interesse parametrato all’ Euribor a tre mesi, con una maggiorazione di due punti percentuali, un tasso di indicizzazione dello 0,6% ed un interesse di mora pari a nove punti in più del tasso Euribor a tre mesi; che il tasso di interesse, così come pattuito, era indeterminabile e, quindi, nullo.

Tanto premesso, la difesa dell’utilizzatore concludeva chiedendo:

1) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all’applicazione di interessi in misura ultralegale, con conseguente applicazione al relazione di leasing degli interessi al prudente legale;

2) di accertare la nullità delle clausole relative all’applicazione delle commissioni, in quanto prive di causa negoziale;

3) di accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;

4) di accertare, previa secondo me la determinazione vince ogni sfida del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della penso che la legge equa protegga tutti antiusura n/96 e, per l&#;effetto, di “eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in gentilezza della convenuta condannando la stessa in applicazione dell’art. c.c., all’eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette”;

5) di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse;

6) di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’ utilizzatore per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da quantificare in via equitativa

All’esito dell’espletamento di consulenza tecnica contabile, il Giudice così provvedeva:

“1. Rigetta le domande di parte attrice;

  1. Condanna l’attore al pagamento in gentilezza della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € ,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
  2. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in atti.”.

Avverso il provvedimento, l’utilizzatore proponeva appello, nel che rassegnava le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all’applicazione di interessi in misura ultralegale;

  1. b) accertare la nullità delle clausole relative all’applicazione delle commissioni prive di causa negoziale;
  2. c) accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;
  3. d) accertare, previa secondo me la determinazione supera ogni difficolta del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine antiusura n/96 e, per l&#;effetto, “eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della convenuta, condannando la stessa in applicazione dell’art. c.c., all’eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette”;
  4. e) condannare l’appellata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, in favore dell’appellante;
  5. f) condannare l’appellata al risarcimento dei danni patiti dall’utilizzatore per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da quantificare in via equitativa”.

In relazione al tasso di interesse moratorio nominale, il Collegio osservava che il Giudice di primo grado aveva condiviso gli accertamenti dell’ausiliario in relazione al tasso di mora applicato in concreto, effettuati con credo che l'analisi accurata guidi le decisioni eseguita prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del n. , e, dunque, senza trattenere conto, nel calcolo del tasso soglia antiusura degli interessi moratori, anche della maggiorazione del 2,1%.

Pertanto è chiaro che, in applicazione della formula come indicata dalla Suprema Corte per l’individuazione del tasso soglia di mora [TEGM + 2,1%) + ½], sia il tasso di mora pattuito (come del residuo già accertato dal CTU) sia il tasso di mora effettivo, risultavano stare contenuti nel confine del tasso soglia antiusura, tanto con riferimento alla giorno di stipula del contratto quanto con riferimento alla giorno della rinegoziazione, con conseguente rigetto delle contestazioni mosse dall’attore in tema di usura ed esclusione di qualunque ipotesi di rideterminazione del saldo del relazione dare-avere.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Appello ha rigettato l’appello, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali a aiuto dell’appellata società di leasing.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: L’ATTESISSIMA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE SUGLI INTERESSI MORATORI. PASSA LA LINEA DEL CONFRONTO DI DATI “OMOGENEI”

TASSO SOGLIA &#;DI MORA&#; ED AUTONOMA VERIFICA. Costantemente DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI &#;LECITI&#;

Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | | n

USURA E TASSI DI MORA: LE SEZIONI UNITE RISOLVONO IL Problema, “SCONTENTANDO” TUTTI

L’ANALISI DEL DICTUM DI LEGITTIMITÀ TRA ESIGENZE (TRADITE) DI OMOGENEITÀ E SOLUZIONI DI “COMPROMESSO”

Articolo Giuridico | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | | n


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