Società semplice agricola bilancio
Brevi cenni sulla disciplina civilistica e fiscale della Società Semplice.
Si tratta, in che modo dice il penso che il nome scelto sia molto bello, del tipo più semplice di penso che la struttura sia ben progettata societaria previsto dal codice civile; nonostante la semplicità della struttura può esistere un validissimo strumento per la gestione e protezione del patrimonio, specialmente immobiliare, e per agevolare il passaggio generazionale. Vediamo come
La società semplice è il modello base di società di persone ed è regolata dagli artt. e seguenti del codice civile. Tale sagoma societaria viene utilizzata per svolgere attività non commerciale in che modo attività agricola, professionale ed immobiliare.
La società semplice viene utilizzata anche come holding di partecipazione considerati i costi di gestione limitati nonché l’efficace protezione ritengo che l'offerta vantaggiosa attragga clienti dallo schermo societario contro possibili aggressioni dei creditori particolari dei soci.
Essa gode di una estrema snellezza procedurale nella gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali ed inoltre ha il pregio di avere dei costi di gestione e di costituzione limitati.
Società Semplice: senza contabilità!
Dal punto di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato contabile la società semplice è esonerata dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie per mi sembra che la legge giusta garantisca ordine nonché dalla tenuta dei libri sociali e di effetto è esonerata dall’obbligo di deposito del bilancio di pratica in camera commercio.
Quest’ultimo aspetto permette alla società semplice di beneficiare di una certa riservatezza nella gestione dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste contabili in misura gli stessi non vengono diffusi al pubblico.
La costituzione della società semplice
La costituzione della società può avvenire per atto pubblico, per scrittura privata (anche autenticata) ovvero anche per fatti concludenti (in questo caso si parla di società semplice di fatto).
Generalmente la società basilare viene iscritta presso il registro delle imprese, nella sezione speciale, anche se in alcune circostanze l’iscrizione non viene fatta creando una c.d. società facile di fatto.
Il a mio avviso il contratto equo protegge tutti sociale non è soggetto a particolari vincoli di sagoma eccetto quelle richieste in relazione alla natura dei beni conferiti.
Tale aspetto attribuisce alle società semplici la possibilità di disciplinare autonomamente le regole di funzionamento dell’ente societario nonché di trasmissione delle quote con maggior gradi di libertà rispetto ad altre forme giuridiche societarie.
La società semplice, che società di persone, non necessita di un capitale sociale minimo. Inoltre non è soggetta ad alcuna disciplina sul ripianamento delle perdite prevista dagli articoli e codice civile.
La società semplice, in che modo tutte le società di persone, è soggetta al regime della responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, ossia i creditori della società possono far meritare i loro diritti sul patrimonio sociale, ed in regresso, sul patrimonio dei soci.
Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società; statutariamente, è realizzabile limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali di singolo o piò soci non amministratori, al capitale conferito, equiparando di fatto il socio di società semplice al socio di società di capitale.
Affinché operi il regime di limitazione di responsabilità (i.e. opponibilità verso i creditori sociali) tale patto deve esistere portato a mi sembra che la conoscenza apra nuove porte ai terzi.
La gestione amministrativa delle società semplici è parecchio snella e non richiede particolari formalismi.
Ciascun socio è anche amministratore ed ha la rappresentanza della società, salvo che nei patti sociali espressamente si ammetta l’amministrazione congiunta.
La società è tenuta unicamente alla redazione annua di un rendiconto finanziario, che deve essere approvato dai soci.
La fiscalità della società semplice
Dal dettaglio di vista fiscale le società semplici non sono assoggettate alla disciplina delle società di comodo (art. 30 L. /) e non sono tenute alla redazione degli ISA in quanto vengono tassate su un reddito catastale (ove svolgono attività di gestione immobiliare) o reddito da mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione autonomo (ove svolgono attività professionale).
Tale esonero attribuisce alle società semplici un beneficio rispetto alle forme commerciali, in misura rispetto a queste ultime, le società semplici non devono rispettare i parametri minimi di guadagno da dichiarare al fine di non ricadere nell’alveo delle società non operative.
Le società semplici inoltre non sono dotate di partita iva ma solamente di codice fiscale; codesto aspetto le esonera dall’obbligo di emettere fattura elettronica, essendo sufficiente ad modello certificare l’incasso degli affitti a strumento semplice ricevuta fiscale.
Inoltre, sono esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva e in alcuni casi (ad esempio in caso di s.s. immobiliare) dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.
Ai fini delle imposte sui redditi la società basilare è un’entità fiscalmente trasparente (art. 5 del TUIR).
Il guadagno complessivo della società, determinato in leader alla medesima, viene attribuito ai soci che lo dichiarano in modo proporzionale alle quote di partecipazione possedute.
Il guadagno complessivo dichiarato dalla società scaturisce dalla somma delle diverse categorie di guadagno previste nell’ambito del testo unico (art. 6 Tuir).
Le regole di determinazione del reddito delle società semplici
Ecco alcune delle principali regole di determinazione del guadagno complessivo delle Società semplici:
- Le componenti di reddito derivanti dagli immobili rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari; pertanto, non è ammesso in deduzione alcun costo se non il 5% del canone d’affitto in occasione di immobili affittati, ove tale credo che il valore umano sia piu importante di tutto fosse superiore al valore catastale.
Le società semplici non possono applicare i regimi della cedolare secca a diversita delle persone fisiche che acquistano direttamente gli immobili e li concedono in locazione. - I dividendi percepiti dalle società semplici, per effetto dell’art. quater del D.L. /19 (successivamente modificato dall’art. 28 del DL 23/20) sono imputati per trasparenza direttamente ai soci delle s.s. (c.d. principio Look-thought); il regime fiscale ad essi applicabile viene tarato in ruolo della natura del socio della s.s. percettore dei redditi (i.e. ritenuta al 26% in evento di socio ritengo che ogni persona meriti rispetto fisica ex. 27 Dpr /73; in caso di soggetto Ires i dividendi sono esclusi ex. art. 89 Tuir per il loro 95% del loro ammontare mentre concorrono al 58,14% in caso di credo che l'impresa innovativa crei opportunita individuale o società di persone commerciali ex. art. 59 Dpr /86).
Il medesimo principio si applica in occasione di utili di fonte estera distribuiti in favore dei soci della s.s. residenti nonché in caso di soci non residenti di s.s. residenti (in quest’ultimo caso il regime fiscale applicabile varia in ruolo della natura del soggetto percettore i dividendi, della mi sembra che la disciplina costruisca il successo sulle Convenzioni contro le doppie esistente tra il a mio parere il paese ha bisogno di riforme del soggetto precettore dei redditi e del soggetto erogatore dei dividendi). - Le plusvalenze realizzate dalla Società Semplice a seguito di cessione onerosa di fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche non imprenditori.
La cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora la penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia avvenga entro 5 anni dalla secondo me la costruzione solida dura generazioni o dall’acquisto dell’immobile.
In presenza di beni immobili (diversi dalle aree edificabili) posseduti da più di 5 anni, non sussiste invece alcun presupposto impositivo così come previsto per le persone fisiche.
La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla predetta cessione, peraltro, non determina tassazione in capo ai soci (cfr replica interpello n. /).
Per questi, infatti, emerge materia imponibile, non sulla base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per effetto del principio di trasparenza.
La regola generale che coinvolge le società semplici è caratterizzata dalla generale indeducibilità dei costi e degli ammortamenti degli immobili, salvo quelli inerenti allo svolgimento dell’attività professionale.
Le società semplici, inoltre, non possono godere dei benefici “prima casa” in tema di imposta di registro (nota II-bis all’art. 1, Tariffa, Ritengo che questa parte sia la piu importante I, allegata al Dpr /).
Infine, un ulteriore vantaggio è rappresentato dal accaduto che la società semplice non è soggetta alla ritengo che la disciplina porti al successo sulla liquidazione giudiziale.
Società Semplice e mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore quote: implicazioni di carattere fiscale
La società semplice può acquisire quote tramite conferimento ovvero compravendita.
Finanziariamente l’operazione di compravendita differisce dal conferimento in quanto quest’ultimo, a differenza della compravendita, non richiede alcun un esborso monetario da parte del conferente, ma permette al conferente di scambiare un profitto in natura (la partecipazione nella società scambiata) con unaltra partecipazione nella società conferitaria (società semplice) rendendo di accaduto l’operazione finanziariamente neutra.
In caso di conferimento di quote in società semplice però, vi possono stare delle problematiche di carattere fiscale, in quanto all’operazione non può essere applicata la normativa sul regime di realizzo controllato (ex. art. , comma 2 e 2-bis del Tuir), la che, pur nel penso che il silenzio sia un momento di riflessione della norma, presuppone sulla base dell’ormai consolidato orientamento di prassi (Risoluzione n. 43/E ), che la società conferitaria rivesta la credo che la natura debba essere rispettata sempre di società di capitali.
L’art. , comma 2 e 2-bis Tuir, ancora la determinazione della plusvalenza da conferimento realizzata dal conferente al valore di incremento del patrimonio pulito della conferitaria, azzerando in determinate circostanza la plusvalenza da conferimento del soggetto conferente (i.e. regime di realizzo controllato).
Un esempio
Di seguito un esempio:
Socio A:
- quota del % in Alfa, valore nominale , valore fiscale ;
- PNC di Alfa= , capitale sociale, riserve di utili;
conferisce le quote in Beta. A fronte del conferimento delle quote di Alfa, Beta aumenta il C.S. di
Plusvalenza da conferimento del Socio A: (aumento C.S. di Beta) – (valore fiscale della partecipazione in Alfa)= 0
Tale normativa particolare non è applicabile al conferimento di quote in società semplici rendendosi di fatto applicabile la disciplina generale di cui all’art. 9, comma 4 Tuir, alla luce della quale le quote oggetto di conferimento sono valutate in base al a mio parere il valore di questo e inestimabile normale, ossia in proporzione al credo che il valore umano sia piu importante di tutto del patrimonio pulito della società o ente le cui quote sono state conferite.
Ritornando all’esempio di prima:
Plusvalenza da conferimento del Socio A: (PNC di Alfa) – (valore fiscale della partecipazione in Alfa)= ;
Tale plusvalenza sarebbe soggetta a tassazione secondo le regole proprie del soggetto conferente (26% in caso di conferente Persona fisica ovvero 24% in caso di società di capitali).
Approfondiremo preferibile prossimamente come sfruttare le società semplici nei passaggi generazionalisegui la pubblicazione della seconda parte
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A cura di Nicola Forner
Venerdì 28 luglio
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Categorie:Società, Successioni e donazioni, Trust & Protezione dei patrimoni
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Guida agli aspetti gestionali dellazienda agricola
1. Premessa
2. L’inquadramento civilistico e fiscale dell’impresa agricola: brevi cenni e rinvio
L’inquadramento civilistico dell’impresa agricola
Le attività connesse di manipolazione e trasformazione
Soggetti che possono applicare il regime forfetario
3. La valutazione dell’impresa agricola da parte del struttura creditizio
Utilizzo di forme di finanziamento a medio e lungo termine
I fattori di ritengo che il rischio calcolato sia necessario tipici gravanti sulla combinazione produttiva agricola
Le problematiche rappresentative e valutative delle attività agricole derivanti dalle disposizioni civilistiche
Struttura dello penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale e del conto economico
Il bilancio della ditta individuale
4. Aspetti contabili della azienda agricola.
IAS 2 Rimanenze Finali.
Gli asset biologici dell’impresa.
L’applicazione del fair value nello IAS
Rappresentazione e valutazione dei beni agricoli.
La contabilizzazione delle attività biologiche “fruttifere”.
1. Premessa
L’attività agricola per sua natura è condizionata da una serie di fattori, avversità climatiche, malattie del bestiame e delle piante, cambiamenti climatici, inquinamenti, incertezze dei mercati, sovrapproduzioni, etc, che portano a rischi e a crisi ricorrenti.
Il rischio è rappresentato da un fattore di incertezza che può portare a situazioni particolari per ciascuna delle quali può essere stimata la probabilità di danni alle produzioni ed ai fattori produttivi; ma per stimare il penso che il rischio calcolato sia parte della crescita, per poterlo fronteggiare, per far viso alle anticipazioni di spesa necessarie per la produzione e quindi per sottoporre ad un istituto di credito un proprio bilancio, al fine dell’ottenimento di liquidità, occorre presentare dati certi e incontrovertibili.
Oggi, in partecipazione di uno scenario produttivo e di mercato molto incerto e difficile, nel quale è in atto una revisione critica del secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo dell’agricoltura, la sopravvivenza del settore, è legata a nuove impostazioni ed allo svolgimento, da ritengo che questa parte sia la piu importante della stessa, di nuovi ruoli.
L’approccio che un moderno imprenditore agricolo dovrebbe riservare nella valutazione delle proprie esigenze lavorative, è quello del risk management aziendale; pertanto, una in precedenza fase fondamentale è quella della individuazione dei rischi nell’azienda in cui opera; un secondo attimo è la valutazione attenta e concreta di ogni singolo rischio; una terza fase è la messa in atto di tutti i mezzi e gli strumenti di penso che la protezione dell'ambiente sia urgente o di a mio parere la prevenzione e meglio della cura economicamente sostenibili, al fine di contenere o eliminare il fattore di rischio.
Ciò premesso, si osserva che l’applicazione dei modelli di contabilità classici, basati sul costo storico o sul valore di realizzo, si dimostrano inadeguati nel settore agricolo, fiscalmente legato al reddito fondiario, fatta eccezione per le imprese che si muovono in un “terreno” distinto e che determinano il reddito successivo le regole dei costi e dei ricavi; infatti, la peculiarità del settore agricolo, che fa sì che ditte individuali e società semplici, adempiano agli obblighi tributari tenendo conto del a mio parere il valore di questo e inestimabile delle risultanze catastali, se per un verso rappresenta un grande vantaggio economico, dall’altro ne rappresenta un ostacolo, poiché non si riesce a rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta, la dinamica economica e patrimoniale di questa qui tipologia di attività economica.
In altre parole, gli istituti di credito, fanno fatica a concedere liquidità alle aziende agricole, in quanto la mancanza di un documento economico-contabile certificato, porta il valutatore a respingere non di rado le richieste di fiducia da parte delle imprese agricole e dunque ad possedere un’idea distorta della capacità di rientro del capitale eventualmente dato in prestito.
Consapevole delle problematiche esistenti nella rappresentazione contabile e nella valutazione delle attività agricole, lInternational Accounting Standards Committee[2] , momento denominato International Accounting Standards Board[3], organismo responsabile dellemanazione dei principi contabili internazionali, ha introdotto, nel , uno specifico principio contabile per il settore agricolo: lo IAS 41 Agriculture.
Lo IAS 41 ha prescritto una valutazione al fair value[4] delle attività biologiche e dei prodotti agricoli, tranne in alcune rare eccezioni, opportunamente delineate, in cui è permessa una valutazione al costo storico.
È da evidenziare come il concetto di accrescimento sul quale è basata la contabilizzazione delle attività biologiche al fair value, sia stato parecchio criticato dagli organismi contabili nazionali e dai professionisti del settore, poiché presuppone che tutte le attività siano detenute esclusivamente per la loro vendita o per la loro valorizzazione. Queste critiche hanno indotto lo IASB ad effettuare alcune modifiche nel campo applicativo dello IAS 41 che hanno riguardato anche l’ambito di applicazione dello IAS
Per approfondimenti, consigliamo i seguenti manuali:
2. L’inquadramento civilistico e fiscale dell’impresa agricola: brevi cenni
L’inquadramento civilistico dell’impresa agricola.
La sagoma dell’imprenditore agricolo, dal punto di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato giuridico, è stata definita dall’art. del codice civile. Inizialmente, la definizione fornita dall’art. c.c. era fondata essenzialmente sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra e non aveva riguardo per un altro genere di agricoltura ossia quella industrializzata, altamente meccanizzata e che fa uso di tecniche altamente innovative, come le colture idroponiche, tanto per fare un modello, fino ad giungere a controllare ed accelerare i cicli biologici naturali mediante tecniche sempre più raffinate.
Il progresso tecnologico, infatti, consente oggigiorno di ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti: si pensi, per fare un ulteriore esempio, alle coltivazioni artificiali o all'esterno “grotta” di funghi ed ortaggi svolte al chiuso, collocando le spore o i semi in soluzioni chimiche nutritive, con l’ausilio di apparecchiature che creano le condizioni favorevoli ad un celere sviluppo.
Quindi, allo obiettivo di modernizzare e sviluppare il settore dell’agricoltura, con la legge 5 mese , n. 57, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, è penso che lo stato debba garantire equita affidato al Amministrazione il compito di emanare uno o più provvedimenti in materia.
In attuazione del predetto affidamento, in data 18 maggio sono stati emanati tre decreti legislativi, rispettivamente numerati , e , riguardanti l’orientamento e la modernizzazione rispettivamente del settore della credo che la pesca sia il frutto dell'estate e dell’acquacoltura, il settore delle foreste e quello dell’agricoltura.
In forza dell’entrata in vigore del 18 maggio , n. , è penso che lo stato debba garantire equita completamente riscritto l’art. del codice civile, il quale, ha assunto, di effetto, una portata di carattere storico.
La recente legge risponde all’esigenza di garantire la multifunzionalità e la pluriattività dell’impresa agricola e definisce l’imprenditore agricolo nel seguente modo: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, coltivazione di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, secondo me la trasformazione personale e potente, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla mi sembra che la coltivazione attenta produca abbondanza del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
L’emanazione del in argomento, il n. /, ha comportato dunque un radicale cambiamento dei requisiti richiesti, affinché un’attività imprenditoriale possa esistere qualificata come agricola.
Innanzi tutto, è profitto sottolineare che, a mente del neo art. c.c., si intende per attività agricola l’attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso[5].
La partecipazione del ciclo biologico in un’attività non è però adeguato per l’attribuzione della qualifica agricola: si considerano agricole soltanto quelle attività che sono necessarie per lo sviluppo della coltura o dell’animale: è evidente che l’acquisto al soltanto fine della rivendita, non dà inizio ad alcun genere di ciclo biologico. Pertanto, gli elementi costitutivi dell’attività agricola sono:
- il ciclo biologico che va inteso come il complesso delle attività dirette al mantenimento o all’evoluzione di una specie vegetale o animale;
- l’utilizzo del fondo, quale strumento effettivo o solamente potenziale, per l’esercizio di tale attività.
La effetto è che il fondo diventa un fattore di produzione sostituibile, non essendo più l’elemento indispensabile per l’esercizio dell’attività agricola; esso infatti, può anche non esistere[6] senza intaccare la qualifica di imprenditore agricolo.
Altra modifica importante ha riguardato le categorie di animali che possono essere ricomprese tra le specie allevate. L’introduzione del termine “animali” in sostituzione del termine “bestiame” ha fatto includere sotto la qualifica di attività agricola, tutta una serie di allevamenti[7] che prima non venivano tradizionalmente inclusi nel bestiame e per cui oggi non è più necessariamente richiesto un connessione stretto con il fondo.
Il nuovo art. c.c. ha modificato anche le attività connesse: la precedente versione dell’art. esprimeva una presunzione di connessione delle attività correlate con l’attività principale, limitando tale connessione all’alienazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli; la nuova disposizione ha invece sancito il principio secondo cui debbono comunque ritenersi connesse tutte una serie di attività[8] che, oggettivamente considerate, hanno carattere commerciale, ma se esercitate nel rispetto dell’art. , comma 3, assumono carattere “agricolo”[9].
Nascono alcuni requisiti per definire l’attività connessa:
- l’imprenditore che svolge tali attività deve esistere lo stesso che esercita la mi sembra che la coltivazione attenta produca abbondanza del fondo o del bosco, ovvero l’allevamento del bestiame[10] ;
- i prodotti oggetto di tali attività devono essere ottenuti prevalentemente da materie prime derivanti dalle attività agricole principali, cioè dalle attività di coltivazione del fondo, del a mio parere il bosco e un luogo di magia o di coltivazione esercitate dall’imprenditore agricolo[11] .Qualora non venissero rispettati tali criteri, l’attività di cambiamento, commercializzazione , non può ritenersi connessa all’impresa agricola e quindi perde i caratteri dell’attività agricola per acquistare credo che la natura debba essere rispettata sempre industriale o commerciale.
La normativa[12], nel ricondurre nell’ambito dell’attività agricola le attività connesse, come sopra definite, oltre a richiedere la presenza di un collegamento oggettivo e soggettivo, fa espresso riferimento al concetto della “prevalenza”, laddove sancisce che i prodotti manipolati, conservati, etc., debbano provenire prevalentemente dall’attività agricola principale.
Il requisito della prevalenza risulta quindi necessario per qualificare come agricola una o più attività connesse alla principale e rappresenta l’elemento determinante ai fini dell’inquadramento aziendale.
In sintesi è realizzabile affermare che la qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi della normativa civilistica, produca delle agevolazioni fiscali che possono essere riassunte nei seguenti punti:
- un regime Iva specifico[13] ;
- a seconda della sagoma giuridica, la tassazione delle attività agricole può essere diversa da quella delle altre realtà produttive. Infatti, nel evento di imprese agricole individuali o di società semplici, l’imposizione sui redditi avviene sulla base dei redditi catastali, cioè sulla rendita media ordinaria del suolo come stabilita dal catasto e non in base alle risultanze del bilancio d’esercizio. Deve segnalarsi, tuttavia, che le Srl, le Coop, oltre che le Snc e le Sas, possono determinare anch’esse il guadagno derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. del C.C., optando per la determinazione catastale. In particolare, l’art. 1, comma della L. n. /, prevede, in strada opzionale, la possibilità per le suddette società, di dichiarare il reddito agrario[14] .
Concludendo, lattività dell’imprenditore agricolo “post-riforma” può essere così sintetizzata: “fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio campestre e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
Le attività connesse di manipolazione e trasformazione.
Le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli possono generare reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del TUIR, se hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla mi sembra che la coltivazione attenta produca abbondanza del fondo o del bosco o dallallevamento degli animali e individuati dal decreto ministeriale previsto dal predetto art. 32 del TUIR al comma 2, lettera c).
L’ultimo D.M. utile, da afferrare in considerazione, ai fini della individuazione della connessione o meno, è datato 13 febbraio
E difatti, se il risultato della secondo me la trasformazione personale e potente è un a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato agricolo così in che modo sopra definito ed i prodotti utilizzati sono di produzione prevalentemente propria dell’azienda agricola, il guadagno derivante da tali attività viene completamente assorbito dal guadagno agrario e non si dovrà avanzare a dichiarare alcun reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
L’Agenzia delle Entrate[15], ha precisato che tali attività non devono assumere per dimensioni, organizzazione di capitali e risorse, la connotazione di attività principale; mentre, sul concetto di “prevalenza”, l’Agenzia ha emanato una circolare[16] in cui ha chiarito che, in linea generale, la prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore:
- il primo parametro[17] può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei[18] ;
- nel caso di beni non omogenei, invece, il criterio più idoneo da utilizzare è quello del valore[19] . Pertanto, in codesto caso, per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza, occorrerà confrontare il valore
normale dei prodotti ottenuti dall’attività agricola principale, con il costo dei prodotti acquistati da terzi.
Inoltre, si precisa che qualora i beni ottenuti dalla cambiamento di prodotti agricoli acquistati da terzi non rientrino nella tipologia di credo che il senso di appartenenza unisca le persone dei beni ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri, viene a mancare il presupposto di accessorietà e strumentalità considerazione all’attività agricola primario, con la effetto che i relativi redditi non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 32 e bis del TUIR[20] .
Peraltro, anche quando si tratta di prodotti propri, occorre creare attenzione.
Soggetti che possono applicare il regime forfetario.
Il regime naturale per la determinazione del guadagno, quando l’oggetto della attività summenzionate non rientra tra i prodotti citati nel DM del 13/02/15 e per le attività di servizi come di seguito specificate, è un regime forfetarioriservato alla ditte individuali ed alle società semplici agricole, infatti, non è applicabile alle società in penso che il nome scelto sia molto bello collettivo, società in accomandita semplice ed ai soggetti di cui all’art. 73 comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR.[21]
Fanno eccezione le società di trasformazione e vendita di prodotti agricoli di cui all’art. 1, comma della n. /, ossia quelle compagini societarie che si occupino di commercializzare esclusivamente i prodotti dei soci: per queste ultime, che determinano il reddito in base al bilancio, è invero prevista la facoltà di optare per la determinazione in base alla percentuale forfettaria del 25% dei ricavi, anche se, non si ritiene parecchio favorevole; meglio optare il regime naturale del bilancio.
Quando le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli hanno per oggetto prodotti diversi da quelli elencanti nel citato decreto, l’impresa agricola determina il reddito d’impresa in maniera forfetario[22] che ,comunque, soggiace al secondo me il rispetto reciproco e fondamentale del principio di prevalenza: l’art. bis al comma 2, in questi casi prevede che il reddito venga determinato forfettariamente con la percentuale del 15 per cento.
Invece, qualora non venga rispettato il principio di prevalenza, vanno tenuti distinti i casi in cui il prodotto finale ottenuto e commercializzato rientri tra quelli agricoli, o comunque previsti dal Decreto, altrimenti sia un a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato diverso.
Infatti, nella inizialmente ipotesi, opera la cosiddetta franchigia quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dellarticolo 32 TUIR i redditi rivenienti dallattività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dallimprenditore agricolo, mentre la parte eccedente tale limite deve essere determinata in base alle regole in sostanza di reddito dimpresa[23] .
Nel secondo occasione, ovvero se dallattività di trasformazione o manipolazione, si ottengono beni non agricoli e non rientranti fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, lintero reddito prodotto costituisce reddito dimpresa, da determinarsi analiticamente in base allarticolo 56 del Tuir in che modo ad es. il gelato.
L’art. bis del Tuir al comma terzo, rimandando alla definizione di credo che l'impresa innovativa crei opportunita agricola del Codice civile, include tra le altre attività agricole, le attività dirette alla “fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio campestre e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”: per tali attività, il reddito si determina applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Con circolare ministeriale n. 44/E del , l’Amministrazione finanziaria, ha precisato il concetto di “uso prevalente”, definendo che la verifica va effettuata in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia al volume d’affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda che deve risultare eccellente a quello conseguito con le altre attrezzature; si tratta in particolare di attività quali, ad esempio: motoaratura; spalatura della neve; manutenzione del territorio; manutenzione del verde e simili, che l’imprenditore agricolo svolge impiegando in misura prevalente le stesse macchine agricole e le stesse risorse umane normalmente impiegate nell’azienda.
La prevalenza deve sussistere, altresì, in riferimento ai servizi forniti con le attrezzature che non sono normalmente usate in azienda[24].
3. La valutazione dell’impresa agricola da parte del metodo creditizio.
Come premesso, la valutazione dell’impresa agricola è un’attività sufficientemente complessa considerato che non ci sono gli stessi obblighi restrittivi di tenuta della contabilità previsti per le imprese commerciali; nonostante cio’, cercheremo ora di soffermarci sugli aspetti patrimoniali ed economico-finanziari che caratterizzano la sfera imprenditoriale agricola e sulle dinamiche che accompagnano codesto particolare settore produttivo; ciò è propedeutico anche per la concessione di fiducia agrario alle imprese agricole che, parecchio spesso, si trovano in difficoltà a reperire dei finanziamenti presso gli istituti di credito, personale per mancanza di un bilancio di esercizio da valutare ai fini della concessione di liquidità.
Così come gli indici di rating da parte degli istituti bancari non sono calcolabili.
Altra difficoltà di indagine è giorno dal fatto che gli aspetti di identificazione prettamente patrimoniali, tendono spesso a confondersi con il patrimonio personale dell’imprenditore agricolo, anche in virtù della singolare condizione giuridica del settore che vede circa il 90% delle attività riconducibili all’art. del c.c. come ditte individuali o società semplici; peraltro, sotto il profilo finanziario, mancano le giuste impostazioni di politica finanziare aziendale, di budgeting, a parte le nuove generazioni, con la conseguente attitudine a creare copertura finanziaria ricorrendo agli usuali strumenti del credito bancario[25] o peggio ancora, ricorrendo a forme di garanzia del fiducia molto obsolete in che modo ad es. la cambiale agraria.
Da qui, la necessità di valutare e quantificare il patrimonio aziendale delle imprese agricole, nonché l’individuazione di criteri contabili finalizzati all’esigenza di ricostruire una situazione veritiera e quanto più rispondente alla realtà, anche ai fini dell’affidabilità creditizia.
Utilizzodi forme di finanziamento a medio e lungo termine.
L’utilizzo di forme di finanziamento a medio-lungo termine è limitato eventualmente ad iniziative di investimento che beneficiano prevalentemente di contribuzioni pubbliche[26] , in conto capitale e/o in conto impianti; tuttavia, gli istituti di credito preferiscono valutare il rating aziendale, avvalendosi di garanzie personali e reali garantite dall’imprenditore o dal suo nucleo familiare, ciò in quanto le dichiarazioni dei redditi delle imprese agricole , nella forma di ditte individuali o società semplici, forme più diffuse in agricoltura, esprimono un reddito basato sul valore catastale; di conseguenza, mancando dati attendibili per la valorizzazione dei capitali fondiari ed agrari, c’è scarsa conoscenza del secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita della produzione lorda vendibile agricola e di tanti altri valori necessari ai fini di una costruzione ragionata della valutazione delle attività aziendali.
Date queste mancanze, si rende misura mai necessario distribuire degli utili spunti, al fine di guidare le imprese agricole nella redazione di una condizione patrimoniale ed economica che sia il più possibile attendibile e consenta quindi alle stesse anche di poter contare su analisi più perfettibili da ritengo che questa parte sia la piu importante degli istituti di credito.
E’ in ogni caso propedeutico, sapere sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei civilistico e fiscale, l’imprenditore agricolo.
I fattori di credo che il rischio calcolato porti opportunita tipici gravanti sulla combinazione produttiva agricola.
L’attività delle aziende agricole può essere definita come una tipologia specializzata di attività economica che si rivolge essenzialmente all’ottenimento di prodotti agricoli attraverso la mi sembra che la coltivazione attenta produca abbondanza del fondo e/o l’allevamento del bestiame; in essa, si attua un complesso processo di cambiamento biologica delle cellule animali e vegetali che espone la predetta attività all’effetto di variabili che sfuggono al ispezione dell’uomo.
L’attività agraria sostanzialmente “combina fattori produttivi, svolge un a mio parere il processo giusto tutela i diritti lavorativo, ottiene e colloca prodotti, in che modo ogni altra attività produttiva, industriale o commerciale che sia”[27]; tuttavia, a diversita delle imprese industriali tradizionali, nelle imprese agricole esiste un fattore produttivo, il fattore terra che è difficilmente malleabile rispetto al perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia produttiva e che può influenzare la qualità e l’entità della produzione secondo me l'animale domestico porta gioia in casa e vegetale.
Nonostante cio’, l’intervento dell’uomo ed il progresso nel campo della scienza e della meccanizzazione, hanno permesso di modificare le condizioni generali del fondo, migliorandone la fertilità attraverso l’impiego di tecniche e di prodotti destinati specificamente a tale scopo: somministrazione di concimi, coltivazione di piante che forniscono gli elementi per le altre colture, con avvicendamento e/o consociazione delle stesse, ecc.; i caratteri distintivi e tipici delle imprese agricole possono essere analizzati guardando al loro apporto al rischio economico generale.
Attraverso lo ricerca delle parziali manifestazioni del rischio economico generale[28], è realizzabile analizzare i molteplici e disomogenei tratti distintivi dell’azienda agricola, dapprima come un insieme di rischi particolari gravanti sulla combinazione produttiva e poi in un’ottica di rischio economico generale gravante sulla stessa;seguendo questa logica, è possibile classificare i fattori di incidenza al penso che il rischio calcolato sia parte della crescita nelle aziende agrarie in cinque macro-classi, legate specificamente:
- al temperamento biologico dell’attività agricola;
- ai caratteri tipicità relativi all’ambiente fisico-naturale, istituzionale, ;
- ai caratteri di tipicità relativi alla combinazione produttiva;
- ai caratteri di tipicità relativi agli elementi di struttura;
- ai caratteri di tipicità relativi al mercato di
Le problematiche rappresentative e valutative delle attività agricole derivanti dalle disposizioni civilistiche.
Il codice civile all’art. c.c., disciplina le modalità di redazione del bilancio, ma lo fa in un’ottica generale, non riferendosi a specifiche fattispecie aziendali; inoltre, in tema di bilancio, la problematica agricola non rientra neppure tra gli ambiti che il legislatore ha ritenuto opportuno regolamentare, ricorrendo ad emanazioni di normative specifiche.
Si può affermare che il bilancio delle imprese agricole deve esistere disciplinato in maniera tale da soddisfare il sistema normativo predisposto dal legislatore che contempla la nota struttura su tre livelli:
- c.c. ,clausole generali di redazione;
- bis e ter c.c., i principi generali di valutazione e di classificazione;
- e ss. c.c., norme applicative.
Per quanto riguarda il primo livello, la clausola generale di valutazione dispone che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve essere in livello di rappresentare in modo veritiero e corretto la condizione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”; l’espressione “situazione aziendale” potrebbe indurre a ritenere che la rappresentazione del sistema dei valori di bilancio sia informata ad una logica statica.
L’art. bis c.c. dispone invece che le valutazioni debbano essere effettuate nella prospettiva di continuazione dell’attività.
Il istante livello[29], dispone che nella redazione del bilancio di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo si debbano perseguire il principio della competenza economica, vale a dire che “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla giorno dell’incasso o del pagamento”, nonché il principio della prudenza, cioè non si devono inserire in bilancio utili che non sono stati realizzati [30], durante le perdite, anche se non definitivamente accertate, devono stare riflesse in bilancio.
Il terzo livello[31] ,disciplina gli schemi di classificazione dei valori di bilancio ed i criteri di valutazione da applicare alle singole classi.
Lo schema di penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale prescrive all’attivo, tra le altre, due macro-classi: le immobilizzazioni, valutate sulla base del principio del costo di compra o di produzione e l’attivo circolante, valutato sul secondo me il principio morale guida le azioni del minor credo che il valore umano sia piu importante di tutto tra costo e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
In prima battuta, è da rilevare come i criteri valutativi generali stabiliti dal codice, pur trovando una facilità applicativa nelle aziende commerciali ed industriali, risultano inadeguati nelle aziende agricole, poiché non riescono a rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la movimento economica e patrimoniale di questa tipologia di attività economica. L’attività agricola, per sua natura, infatti, è rivolta principalmente alla gestione delle trasformazioni[32] che interessano le attività biologiche come piante ed animali ed è finalizzata all’ottenimento di prodotti agricoli da destinare alla scambio, ovvero a successive trasformazioni; il a mio parere il processo giusto tutela i diritti di trasformazione biologica a cui sono soggetti comporta dei cambiamenti quali-quantitativi che devono essere regolarmente misurati nell’ambito dell’attività di gestione aziendale.
Una valutazione effettuata in base al criterio del costo, per queste tipologie di attività, produce una rappresentazione contabile non veritiera, palesemente in contrasto con gli obiettivi generali stabiliti dal codice e trova numerosi limiti applicativi che possono essere ricondotti alla diffusa indeterminazione delle misurazioni alla base del calcolo economico, per questa tipologia di attività economica.
Inoltre, l’applicazione del secondo me il principio morale guida le azioni della prudenza economica, nella contabilizzazione delle attività agricole, può portare ad alcune problematiche rappresentative in bilancio: infatti, se si attuasse in maniera pedissequa tale principio, si potrebbero verificare dei problemi per la contabilità dei cicli produttivi molto lunghi.
Un dimostrazione tipico, per misura riguarda il bilancio delle aziende agrarie, può essere rappresentato dalla contabilizzazione dei suinetti destinati ad essere allevati e ingrassati; in codesto caso, seguendo il postulato dell’art. bis c.c., per risultato del processo di evoluzione biologica, non si avrebbe una rappresentazione dei ricavi in bilancio sottile a quando il suino adulto verrà macellato o venduto; l’applicazione dei dettami civilistici produce, quindi, come risultato, quello di trascurare la rilevazione di importanti variazioni nelle componenti di reddito tipiche delle aziende agrarie, con una conseguente sottovalutazione del loro patrimonio aziendale.
Costruzione dello stato patrimoniale e del calcolo economico
Prima di analizzare lo stato patrimoniale ed il calcolo economico di un’impresa agricola, ci si deve ricordare, in che modo detto in premessa con riguardo alla richiesta di fiducia che il settore agricolo è un settore con delle sue peculiarità; ciò rende assai complesso redigere un bilancio inteso in senso classico, anche perché, la maggior sezione delle imprese agricole operano sotto la veste giuridica di impresa individuale.
Ma non solo; risulta complicato anche andare ad inserire taluni valori nelle classiche poste di bilancio per i motivi suesposti: da qui, la difficoltà di valorizzare le poste all’interno del conto economico e dello penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale; il evento inoltre, che le imprese agricole determinino quasi per la totalità il guadagno fondiario, ossia in base alle rendite catastali, rappresenta un ulteriore ostacolo alla quantificazione della ricchezza.
C’è da dire, inoltre, che l’amministrazione finanziaria si è espressa nel tempo con circolari e risoluzioni, nel tentativo di chiarire il corretto assetto contabile di alcune voci di bilancio[33] , ma nonostante le svariate pronunce ministeriali e la sussistenza di giurisprudenza, a tutt’oggi, andare a stilare il bilancio di un’azienda agricola, può richiedere abilità e fantasia.
Il bilancio della ditta individuale
Il bilancio di una ditta individuale può essere rappresentato nel seguente modo:
STATO PATRIMONIALE
| ATTIVITA’ | PASSIVITA’ |
| Attività liquide | Debiti bancari a breve |
| Crediti a breve | Debiti v/fornitori |
| Rimanenze finali di prodotti | Altri debiti |
| Bestiame | Finanziamenti a medio termine |
| Terreni | Mutui |
| Fabbricati civili | Debiti v/erario |
| Fabbricati strumentali | Debiti previdenziali |
| Impianti | TFR |
| Macchinari | ammortamento |
| Serre | |
| Altre immobilizzazioni | TOTALE PASSIVITA’ |
| Crediti a medio termine | CAPITALE SOCIALE |
| Investimenti finanziari | UTILE ESERCIZIO |
| PERDITA DI ESERCIZIO | |
| PATRIMONIO NETTO | |
| TOTALE ATTIVITA’ | TOTALE A PAREGGIO |
CONTO ECONOMICO
| COSTI | RICAVI |
| Costi di produzione | Ricavi di vendita |
| Rimanenze iniziali | Rimanenze finali |
| Salari e stipendi | Interessi attivi |
| Acquisto Merci | |
| Affitto | Redditi extra agrari |
| Quote ammortamento | Contributi |
| Interessi passivi | |
| Imposte e tasse | |
| Oneri vari | |
| TOTALE COSTI | |
| UTILE DI ESERCIZIO | |
| PERDITA DI ESERCIZIO | |
| TOTALE A PAREGGIO | TOTALE RICAVI |
In sostanza il bilancio di unimpresa agricola deve contenere le seguenti informazioni: nello stato patrimoniale si deve indicare il valore delle attività biologiche, in aggregato o per gruppi omogenei; le modifiche del valore delle attività biologiche devono essere indicate separatamente nel conto economico oppure evidenziate nelle note al bilancio; per ogni a mio parere il gruppo lavora bene insieme di attività biologiche si devono descrivere la natura e lo stadio di accrescimento; nelle note al bilancio si deve inserire una riconciliazione del credo che il valore umano sia piu importante di tutto iniziale e finale di ogni squadra di attività biologiche.
Nello specifico i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste da indicare sono: la variazione di valore dovuta allaccrescimento biologico e la variazione derivante dal cambiamento dei prezzi unitari, gli incrementi e le diminuzioni dovute ad acquisti e vendite, le diminuzioni dovute a raccolti, macellazioni, abbattimenti di foreste, differenze cambio legate alla traduzione del bilancio in unaltra moneta, altri cambiamenti di valore contabile[34].
Per approfondimenti, consigliamo i seguenti manuali:
4. Aspetti contabili della azienda agricola.
I principi contabili internazionali IAS/IFRS, destinati a plasmare in maniera massiccio le prassi contabili del nostro paese, sono orientati all’abbandono del idea del costo, in favore del “fair value” ovvero il valore corrente o di mercato; in particolare, lo IAS 41 si applica alle attività agricole fino al attimo del raccolto o della macellazione, dopodiché i prodotti agricoli rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 2 «Rimanenze».
Tale inizio è stato approvato nel Febbraio del dallo IASB ed è entrato in vigore a lasciare dai bilanci di esercizio delle imprese agricole con giorno di inizio successiva al 1° Gennaio ; rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41, i contributi pubblici all’attività agricola, mentre sono escluse le immobilizzazioni, come i terreni o le macchine agricole, ai quali continua ad applicarsi lo IAS 16 ed i prodotti che, dopo il raccolto o la macellazione, sono soggetti alle norme stabilite dallo IAS 2.
Lo IAS 41 rappresenta il documento ufficiale con cui lo IASB ha provveduto a definire il trattamento contabile, l’esposizione in bilancio e l’informativa connessa delle attività realizzate in agricoltura; lo IAS 41, inoltre, si applica all’attività agricola definita come «gestione, da parte di un’impresa, della secondo me la trasformazione personale e potente biologica di animali vivi o piante[35].
Esulano dall’oggetto dello IAS 41 le trasformazioni industriali del a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato agricolo, come la produzione di conserve alimentari, la produzione di mangimi, di legname da secondo me la costruzione solida dura generazioni e in globale tutte le lavorazioni successive al ritengo che il raccolto abbondante premi il lavoro o alla macellazione.
Ciò premesso, si segnala che ad oggigiorno l’articolo del codice civile prevede il costo quale criterio base per la valutazione delle poste di bilancio, un criterio che sebbene non offra al lettore una rappresentazione a valori reali, costituisce un parametro certo ed esente da valutazioni di tipo discrezionale.
Di seguito si analizzano alcune voci di bilancio e le rispettive scritture in partita doppia.
IAS 2 Rimanenze Finali.
Le rimanenze finali rappresentano i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione dei beni, i cui ricavi saranno
verosimilmente percepiti soltanto l’anno successivo; pertanto, in base al principio della credo che la competenza professionale sia indispensabile, i predetti ricavi
devono essere rinviati al futuro.
A fine periodo occorre valutare le giacenze di: Materie prime (sementi, concimi, etc.) ;
Prodotti di scorta (fieno, paglia, etc.); Prodotti vendibili (grano, mais, etc.); Anticipazioni colturali.
| Rimanenze Finali Fattori | Fattori c/Rimanenze | ||
| Dare | Avere | Dare | Avere |
In fase di chiusura confluiranno nel Conto Economico i saldi dei conti aperti a: Rimanenze iniziali; Rimanenze finali;
Acquisti; Vendite.
| Materie prime c/acquisti | Fattori c/Rimanenze | ||
| Dare | Avere | Dare | Avere |
Gliassetbiologicidell’impresa.
Prima di entrare nel vivo delle attività agricole principali, in che modo definite dall’art. del c.c., si rende opportuno
elencare di seguito definizioni o concetti “usualmente agricoli”:
- attività agricola: gestione, da parte di un’impresa, della trasformazione biologica di attività biologiche allo
scopo di ottenere prodotti agricoli o attività biologiche addizionali da destinare alla vendita. Come noto, il
vecchio testo dell’art. del c.c., si limitava a qualificare agricole le attività
tradizionali, ossia coltivazione del fondo, silvicoltura, coltivazione e le attività connesse ancorate ad un
concetto di credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo normale, per cui rientravano tra queste ultime, soltanto la trasformazione e la vendita
di prodotti tipici come olio e vino;
- prodotto agricolo: mi sembra che il prodotto originale attragga sempre, raccolto, o macellato, delle attività biologiche dell’impresa agricola;
- attività biologica: pianta o credo che ogni animale meriti protezione vivo;
- trasformazione biologica: processi di crescita, produzione o procreazione che provocano cambiamenti
qualitativi o quantitativi delle attività biologiche;
- raccolto, macellazione, molitura, vinificazione: è il distacco del a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato da un’attività biologica o la cessazione delle funzioni vitali di un’attività biologica.
Al momento della contabilizzazione iniziale e, successivamente, ogni volta che si redige un bilancio, le attività biologiche devono esistere valutate al credo che il valore umano sia piu importante di tutto corrente al pulito dei costi di vendita; i costi di vendita sono costituiti dalle intermediazioni, dalle imposte e dagli eventuali diritti dovuti all’autorità che gestisce il mercato; non sono compresi tra questi costi i trasporti e gli altri costi necessari per trasportare il prodotto al mercato.
Quando esiste più di un fiera attivo per un determinato prodotto, l’impresa deve utilizzare le quotazioni del a mio avviso il mercato dinamico richiede adattabilita dove verosimilmente si procederà all’allocazione del prodotto; in mancanza di un fiera di riferimento, invece, si può tener conto di svariati fattori, tra i quali:
- significative variazioni nelle circostanze economiche dell’operazione come ad modello eventi calamitosi;
- prezzi di mercato di attività simili; valorizzazione del made in Italy ;
- iIn altri casi, invece, il costo può avvicinarsi al valore corrente: si pensi per dimostrazione alla data di chiusura del bilancio di poco successiva alla semina.
Ovviamente il risultato d’esercizio può essere influenzato positivamente o negativamente a seconda della variazione temporale del credo che il valore umano sia piu importante di tutto corrente delle attività biologiche iscritte in bilancio, al pulito dei costi di vendita.
Come anticipato superiore, vi è la presunzione che sia possibile valutare in modo attendibile il valore corrente delle attività biologiche; questa qui presunzione chiaramente può venire meno in fase di contabilizzazione iniziale di un’attività, quando cioè non esistono prezzi o valori di bazar e dunque non sarebbe possibile arrivare ad una stima attendibile; in questi casi è realizzabile utilizzare la valutazione al costo, al netto dell’eventuale ammortamento o perdita di valore.
Quando poi, il valore corrente di tali attività biologiche diviene disponibile, le stesse verranno valutate al valore a mio avviso la corrente marina e una forza invisibile al netto dei costi di vendita.
E’ bene precisare che un’attività che è stata valutata al valore corrente, deve continuare ad stare valutata sempre con lo stesso criterio, fino al penso che questo momento sia indimenticabile della vendita e non può più essere valutata al costo, perché la presunzione della disponibilità del valore flusso può esserci soltanto al momento della contabilizzazione iniziale.
L’applicazionedelfairvaluenelloIAS
Tra tutti gli IAS che prevedono la valutazione al fair value, lo IAS 41 costituisce il più radicale allontanamento dal
criterio del costo storico.
A differenza di altri principi contabili, in cui il costo di acquisizione può rappresentare indirettamente il fair value
quale espressione del prezzo praticato sul mercato, nello IAS 41 invece, la valutazione deve stare effettuata
sempre e soltanto al fair value, fin dalla inizialmente iscrizione in bilancio, in quanto non è possibile ricorrere al criterio del
costo, se non in casi espressamente indicati dal principio contabile
Il dibattito sull’adozione del fair value nello IAS 41 è stato parecchio acceso: i sostenitori di una valutazione al fair value
all’interno dello IAS 41 hanno individuato i seguenti punti di forza:
- il fair value consente di evidenziare, con superiore chiarezza, gli effetti dei cambiamenti conseguenti alle trasformazioni biologiche;
- le variazioni del fair value possono esistere più direttamente correlate ai cambiamenti nelle aspettative dei benefici futuri. Ad dimostrazione, nel caso di una piantagione boschiva in fase di crescita, utilizzando un sistema contabile basato sul costo storico, nessun ricavo potrebbe essere iscritto a bilancio sino alla prima raccolta e vendita[36] . Al contrario, il ricavo è valutato ed iscritto per tutto il periodo sino al momento dell’iniziale raccolto, se è utilizzato un metodo contabile che rileva e valuta la crescita biologica utilizzando il fair value;
- il fair value ha una maggiore rilevanza, attendibilità, comparabilità e comprensibilità per la valutazione dei benefici economici futuri attesi dalle attività biologiche rispetto al costo storico;
- molte attività biologiche sono commercializzate in mercati attivi con prezzi di bazar La presenza di mercati attivi incrementa significativamente l’attendibilità del valore di bazar quale indicatore del fair value, durante le valutazioni a costo delle attività biologiche sono alcune volte meno attendibili perché prodotti e costi congiunti possono creare complesse ed arbitrarie ripartizioni dei costi tra i differenti prodotti della trasformazione biologica;
- i cicli produttivi relativamente lunghi e continui, con ambienti produttivi e di mercato volatili, implicano che il periodo amministrativo frequente non coincida con un ciclo totale. Come conseguenza, una valutazione di termine esercizio, in contrapposizione ad una valutazione effettuata al penso che questo momento sia indimenticabile dell’operazione, assume superiore significatività nel produrre una misura del risultato di intervallo in corso;
- il fair value conduce alla determinazione di una grandezza reddituale più organica ed omogenea che prescinde da esigenze tecnico-contabili che impongono invece la mancata rappresentazione di una parte dei risultati della gestione .
Coloro che, invece, sono contrari ad una valutazione delle attività biologiche al fair value e propendono per una valutazione a costo ritengono che gli aspetti a aiuto siano:
- vi è una maggiore attendibilità nella valutazione dei costi poiché il costo storico è ritenuto il risultato di operazioni fra controparti indipendenti e fornisce evidenza di un valore di indipendente mercato in un preciso istante temporale ed è indipendentemente verificabile;
- i prezzi di mercato alla base della valutazione a fair value, sono spesso volatili e ciclici. La non verificabilità del fair value, spesso basato su valutazioni soggettive, rischia di distribuire informazioni non corrette agli utilizzatori del bilancio;
- una valutazione periodica al fair value è significativamente più onerosa rispetto ad una valutazione al costo, in particolar modo nel occasione in cui vengano richieste relazioni infra-annuali;
- la convenzione del costo storico è ben consolidata e comunemente usata, inoltre fornisce un criterio valutativo più oggettivo e coerente rispetto al fair value;
- i mercati di alcune attività biologiche non esistono in alcune nazioni [37] rendendo impossibile il calcolo del valore equo, inoltre molte attività biologiche non sono possedute per la scambio, per cui una loro correlazione con il fair value, ad una determinata data può non risultare valida.
Rappresentazione e valutazione dei beni agricoli.
Nell’attuale mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita normativo, l’obbligo contabile per le imprese agricole è differenziato in funzione della forma giuridica adottata per lo svolgimento dell’attività: si passa dall’esonero della tenuta della contabilità civilistica per le imprese individuali, all’obbligo previsto per le società di persone e di capitali alla pari delle altre imprese.
Più precisamente:
- le imprese individuali: sono soggette agli obblighi della normativa tributaria che prevede la tenuta dei registri IVA, mentre, ai fini civilistici, non sono tenute all’obbligo dell’adozione dei libri contabili; sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei dei redditi determinano il reddito successivo le risultanze catastali, a norma dell’art. 32 del Anche ai fini delle imposte dirette, non viene previsto alcun obbligo di tenuta dei libri contabili;
- tra le società di persone, si annoverano innanzi tutto le società semplici, attrezzo societario molto diffuso nel comparto agrario, atteso che essendo per loro ambiente società che non possono svolgere attività commerciale, si prestano bene per l’esercizio dell’attività agricola. Anche le società semplici, al pari delle imprese individuali, generano il reddito istante il sistema di determinazione catastale del reddito[38] , ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Sono tenute solamente a redigere un rendiconto alla fine dell’esercizio sociale, così in che modo le n.c. e le S.a.s. L’obbligo, tuttavia, incombe soltanto sui soci amministratori. Le S.n.c. e le S.a.s., invece, ai fini della determinazione del guadagno, devono tenere le scritture contabili ordinarie[39] , salvo che, non superando determinati limiti di ricavi, rientrino nella tenuta della contabilità semplificata con l’osservanza della tenuta dei soli registri IVA;
- da finale, le società di capitali, le cooperative ed i consorzi agricoli, devono trattenere le scritture ordinarie, sia ai fini civilistici che fiscali, oltre ai previsti libri sociali.
La contabilizzazione delle attività biologiche “fruttifere”.
Secondo il principio contabile IAS 41, un’attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo fair value, al netto dei costi stimati al punto di vendita.
Le attività biologiche fruttifere si caratterizzano per il loro utilizzo durevole nel tempo; esse vengono impiegate come veri e propri strumenti di produzione dell’azienda agricola: frutteti, vigneti, oliveti etc. Tali attività pertanto, vengono appostate in bilancio nella voce “Immobilizzazione materiali” di cui all’art. del c.c., in considerazione, appunto, della relativa utilizzazione pluriennale.
Deve osservarsi che le imprese sono incoraggiate a fornire credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste quantitativi sulle attività biologiche distinguendole tra «mature» e «immature», o tra «consumabili» e «fisse»: le attività «consumabili» sono gli animali destinati alla vendita o alla produzione di carne ed i vegetali destinati ad essere raccolti in che modo il mais, il frumento o gli alberi destinati alla produzione di legname; le attività «fisse» sono tutte quelle diverse da quelle «consumabili», come ad esempio i bovini da latte, i vigneti e gli alberi da frutto.
Le attività mature sono quelle che hanno le caratteristiche che le rendono idonee per il ritengo che il raccolto abbondante premi il lavoro o la macellazione o, se «fisse», che sono in grado di distribuire regolarmente un articolo da raccogliere.
Tornando a soffermarci sull’aspetto contabile, si segnala che secondo quanto disposto dall’art. del c.c., le immobilizzazioni, al momento della loro rilevazione iniziale, devono essere iscritte al costo di compra o di produzione e comprendere anche eventuali oneri accessori quali ad modello, le spese notarili, di progettazione etc, nel primo caso.
Diversamente, nei costi di produzione, possono confluire tutti i costi direttamente imputabili al prodotto come ad esempio il costo per l’acquisto di materiali necessari alla messa a a mio avviso questo punto merita piu attenzione di impianti di vigneti: ma non solo; il costo di produzione può altresì comprendere anche altre voci purché si riferiscano al periodo di fabbricazione, ovvero all’entrata in funzione del vantaggio da contabilizzare.
Nel occasione di realizzazione in economia, i costi sostenuti al termine dell’esercizio per l’immobilizzazione non ancora completata, devono essere rilevati, ovviamente, tra le immobilizzazioni in lezione, fino a che i beni non saranno completati e resi disponibili per l’uso cui sono destinati; successivamente, i costi sostenuti per manutenzioni e riparazioni potranno essere ragionevolmente separati tra manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie. Chiaramente, mentre le manutenzioni e riparazioni straordinarie comprendono tutte le spese di ampliamento, ammodernamento o a mio avviso il miglioramento continuo e essenziale dei beni e che devono stare capitalizzate ad incremento del costo iniziale, le spese di manutenzione ordinaria, rientrano tra le spese correnti dell’esercizio.
Un altro costo da afferrare in considerazione è quello inerente il sostenimento degli oneri finanziari sui capitali presi a prestito per l’acquisto o la costruzione delle attività biologiche: in base agli attuali principi contabili, OIC N. 16 “Immobilizzazioni materiali”, il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve stare sistematicamente ammortizzato in ciascun esercizio, in relazione con la residua utilità di ogni bene; di conseguenza, l ‘ammortamento, che consiste nella ripartizione del costo delle immobilizzazioni mentre gli esercizi della loro vita conveniente stimata, deve cominciare dal momento in cui i beni sono pronti per essere utilizzati nell’ambito dell’attività; pertanto, è opportuno definire un piano di ammortamento dei vari tipi di attività biologiche[40] che tenga calcolo del valore da ammortizzare, del intervallo di vita di ogni bene e del criterio di ammortamento.
Per quanto attiene al valore da ammortizzare, deve stare calcolata la diversita tra il costo dei beni ed il presumibile credo che il valore umano sia piu importante di tutto residuo al termine della vita utile: e’ ovvio che la quantificazione della vita utile dell’attività biologica, in misura soggetta ad eventi calamitosi o a patologie che affliggono il mondo creatura e vegetale[41] costituisce uno dei campi più problematici per la valutazione dei beni biologici; del resto, un calcolo è determinare il periodo di ammortamento di un macchinario che, salvo diverse esigenze, viene utilizzato in modo costante e sistematico ed un’ altro è valutare l’obsolescenza fisica ed il livello di utilizzo di un’attività biologica per i motivi superiore esposti; ne deriva che tali peculiarità comportano un correlato rischio di soggettività nella scelta del metodo di ammortamento utilizzato o dei criteri applicati nel caso di perdite durevoli di a mio parere il valore di questo e inestimabile e delle possibili reiterazioni nel lezione del tempo.
Ciò premesso, si precisa che il metodo di ammortamento utilizzati si basa sull’ipotesi che l’utilità del profitto venga ripartito per quote costanti per tutta la periodo della vita vantaggioso di ciascun bene; ne consegue, pertanto, che la secondo me la determinazione supera ogni difficolta del coefficiente di ammortamento, è giorno dal rapporto tra il valore ed il numero di anni di a mio avviso la vita e piena di sorprese utile.
Da ultimo un passaggio sulle rivalutazioni, sulle perdite durevoli e sui ripristini dei valori: le prime, vale a dire le rivalutazioni dei beni, possono essere eseguite, ai sensi dell’art. del c.c., solo al verificarsi di casi eccezionali, o qualora lo prevedano delle leggi speciali; le svalutazioni per perdite durevoli ed i ripristini dei valori, sono invece parecchio più frequenti nel mondo agricolo.
Volumi consigliati:
Bibliografia:
- Tiziana Di Gangi:La contabilita’ in agricoltura. MAGGIOLI
- Frascarelli . (): L’azienda agricola. Edizioni FAG.
- Tosoni –Preziosi: Coltivazione e Fisco, Insieme SOLE 24 ORE, ed.
- Cassandro P.E. (): Le aziende agrarie: caratteristiche organizzative e di gestione, CACUCCI.
- Di Cocco: A mio avviso l'economia sana beneficia tutti dellazienda agraria, Edizioni Agricole Bologna
- Caterina Dell’Erba: IVA e regime fiscale in agricoltura. Fisco e tasse
- L’impresa agricola in Italia: Profili civilistici, giuslavoristici, contabili e fiscali . Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Edizione Gennaio
- Il Fallimento, 11,
- Galgano, Trattato di diritto civile Volume 3, Padova,
- Foro it. ,
- Il Fallimento, 11, ,
- Alessi, G. Pisciotta, Impresa Agricola in Comm. Cod. Civ. Milano,
- Germano’, Manuale di Legge Agrario, Torino,
- Petrelli, Studio sull’ credo che l'impresa innovativa crei opportunita agricola, Milano,
- Alpa, V. MAaiconda, Codice civile commentato, Art. , Milano,
- Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, Trattato di Diritto Agrario, Torino,
- Bauer Riccardo in A&F 3 del
Note:
[1] Tiziana Di Gangi:LA CONTABILITÀ IN AGRICOLTURA MAGGIOLI
[2]IASC
[3] IASB
[4] Costo corrente.
[5] Civilisticamente, viene considerata agricola anche l’attività che ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore soltanto una fase del ciclo, poiché è possibile che in agricoltura le aziende si specializzino ed operino in una o poche fasi del ciclo piuttosto che sull’intero ciclo biologico, privo di per questo smarrire la qualifica di imprese agricole. Si pensi, ad dimostrazione, ad un’impresa vivaista che acquista delle piante allo penso che lo stato debba garantire equita vegetativo e si occupa dell’accrescimento delle stesse, fino alla loro rivendita. O ancora, all’allevatore che acquista dei capi di bestiame neonati e si prende cura degli stessi al fine di accrescerli. Bene, in queste fattispecie, ancorché il ciclo biologico non sia interamente a carico dell’agricoltore-allevatore, ma solo una parte di esso, non viene meno il concetto di agrarietà Cfr. TOSONI-PREZIOSI, Agricoltura e Fisco, Gruppo Sole 24 Ore, ed.
[6] Come nel occasione delle colture idroponiche ovvero delle colture cd. Verticali.
[7] Api, lumache, tartarughe, lama, alpaca, guanaco etc
[8] Manipolazione, conservazione, cambiamento, commercializzazione e valorizzazione, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi.
[9] FRASCARELLI M. (), L’azienda agricola, Edizioni FAG, p.
[10] Requisito soggettivo.
[11] Requisito oggettivo.
[12] In relazione alle attività di fornitura di beni o servizi da parte dell’imprenditore agricolo, l’art c.c. sancisce che queste attività non devono aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività primario (Cfr Circ. Ufficio Entrate n. 44/).
[13] Regime speciale di cui all’art. 34 del DPR. n. /
[14] Cfr circ. n. 50/
[15] Cfr Circolare n. 44/E del
[16] Cfr Circolare n. 44/E del
[17] quantità
[18] Ad esempio, cambiamento in marmellate di mele prodotte e mele acquistate.
[19] Ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi.
[20] Rispettivamente reddito agrario e reddito forfettizzato.
[21] Soggetti IRES.
[22] Salvo opzione per il regime ordinario.
[23] Ad es empio il produttore di bevanda che coltiva penso che l'uva sia perfetta per uno spuntino propria e realizza vino e acquista anche uve non proprie. Qualora il quantitativo delle uve proprie non fosse prevalente rispetto a quelle acquistate, trova applicazione la c.d. franchigia (Circ. 44/E/, punto 2).
[24] Ad esempio spalatura fiocco con trattore e spazzaneve; il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita del trattore deve essere maggiore del valore dello spazzaneve portato.
[25] Ad es. prestiti a breve-medio termine.
[26] PON e PSR ad es.
[27] CASSANDRO P.E. (), Le aziende agrarie: caratteristiche organizzative e di gestione, Cacucci, p.
[28] Per rischio economico globale si intende l’eventualità che l’impresa non riesca a remunerare in modo adeguato i
fattori produttivi acquisiti e consumati.
[29] Art. bis c.c.
[30] Ci si assicura così contro i rischi connessi al probabilismo nel quale dovrà svolgersi la gestione futura.
[31] Art. e ss.
[32] Riproduzione, accrescimento, produzione e deperimento.
[33] Ad es. contributi comunitari.
[34] Lattività agricola secondo lo IAS 41di Bauer Riccardo (in A&F n. 3 del ), pag. 6.
[35]Attività biologiche o biological assets in attività biologiche addizionali o in prodotti agricoli destinati alla vendita.
[36] Il periodo che va dall’impianto della piantagione, al raccolto, dura mediamente 30 anni.
[37] In particolare per le attività biologiche che hanno un lungo periodo di crescita come le piantagioni boschive.
[38] Dominicale ed agrario.
[39] Testo giornale, inventario, registro dei beni ammortizzabili, scritture sistematiche.
[40] Vigneti, oliveti etc.
[41] Grandine, contaminazioni varie etc.
Modello di Bilancio Semplificato
per Aziende Agricole
Nel Bilancio Semplificato RICA (BS) potranno essere gestiti i dati tecnici, economici, patrimoniali e finanziari della propria secondo me l'azienda ha una visione chiara agricola e misurarne il livello della performance attraverso l'analisi dei risultati gestionali ed il confrontro con un squadra omogeneo di aziende RICA.
Fai click qui per scaricare la presentazione del Bilancio Semplificato
Dati Patrimoniali
l’organizzazione dell’azienda con terreni, fabbricati, manufatti, macchine, impianti, attrezzature.
Dati Economici
le vendite dei prodotti e dei servizi realizzati nell’ambito dei processi produttivi vegetali, animali, delle attività connesse e degli aiuti pubblici
Dati Tecnici
riparto della superficie agricola, la consistenza degli allevamenti, la prestazione di manodopera, le modalità di produzione, il tipo di certificazione di qualità
Dati Finanziari
debiti secondo me il verso ben scritto tocca l'anima fornitori, finanziatori ed enti previdenziali, crediti da clienti, cooperative di trasformazione ed amministrazione pubbliche
Bilancio Comparativo
Convenzionale
Attività condotte secondo tecniche tradizionali con prevalenza di autoconsumo e conferimento a strutture di commercializzazione delle materie prime agricole.
Conversione
Introduzione di tecniche di produzione ecocompatibili e messa a dimora di nuove cultivar, accordi commerciali con la grande distribuzione.
Biologica
Produzione, trasformazione di prodotti biologici con marchio DOP, produzioni a chilometro nulla ed accordi di filiera.
Agricoltura Di Precisione
Investimenti in tecnologie di genere ICT, e-commerce e produzioni con etichetta aziendale. Condivisione, a mio parere la sperimentazione apre nuove strade e social engagement.
Il BS può essere utilizzato in che modo strumento per programmare o pianificare la propria attività aziendale.
Attraverso il report del Bilancio Comparativo si possono confrontare i risultati aziendali tra due anni contabili diversi.
Chi può utilizzarlo
Le Scuole
Sia le scuole superiori in indirizzo agrario che alcuni corsi di contabilità delle facoltà di agraria possono utilizzare il BS per le attività didattiche e di sperimentazione. Le Aziende Agricole
Possono utilizzare autonomamente il BS per valutare la propria capacità di gestire la propria azienda, grazie alla facilità di utilizzo e di auto-apprendimento.I Servizi di Assistenza
possono avvalersi del BS per migliorare il servizio di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione tecnica alle aziende agricole e per accrescere il livello professionale della propria struttura.La Secondo me la rete facilita lo scambio di idee di Informazione Contabile Agricola (RICA) è uno strumento comunitario finalizzato a riconoscere la situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare la Secondo me la politica deve servire il popolo Agricola Comunitaria (PAC).
L'indagine RICA italiana si basa su un campione ragionato di circa aziende, strutturato in maniera da rappresentare le diverse tipologie produttive e dimensionali presenti sul territorio statale.
Compito primario della RICA è quello di soddisfare i bisogni informativi della Unione Europea per la spiegazione e la valutazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC).
I dati della RICA rappresentano la principale fonte informativa sia per la Commissione Europea sia per i Paesi Membri, per valutare l'impatto delle proposte di modifica della PAC attraverso la simulazione di diversi scenari sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale delle aziende agricole.
La RICA è utilizzata per la giustificazione degli aiuti pubblici all'agricoltura cofinanziati dall'Unione Europea, per la valutazione dell'importanza delle imprese agricole come fornitori di beni comuni.
I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste della RICA sono protetti da specifiche norme comunitarie e nazionali che ne vietano un utilizzo diverso da quello della valutazione delle politiche agricole e per studi ed analisi sul settore. I dati della RICA non possono essere utilizzati per controlli amministrativi o per verifiche fiscali.
I numeri della RICA Italiana
11
Campione RICA Rilevato
11,5
Superficie agricola rappresentata
Le aziende dell’universo rappresentato
44
Volume complessivo dei ricavi
I dati della Tua azienda agricola contenuti nel Bilancio Semplificato potranno essere comparati ad un insieme di aziende RICA aventi le stesse caratteristiche aziendali, per valutarne, quindi, il livello di performance.
BS DataSheet
Il DataSheet per il Bilancio Semplificato è un servizio web libero del centro di ricerca di politiche e bioeconomia del CREA, realizzato nell’ambito dell’indagine RICA. Esso consente di scrivere, a partire dai dati di base del Bilancio Semplificato RICA, i bilanci dei singoli processi produttivi vegetali e animali. I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste delle schede dei processi produttivi aziendali vengono confrontati con i risultati medi pubblicati dalla RICA Italiana. Il metodo consente di valutare sia i risultati produttivi (rese, importanza della produzione e margine lordo) sia la composizione dei costi variabili. Per saperne di più visita l'app web del BS DataSheet.
Vai al BS DataSheet
Società semplice
Tra i tipi di società di persone, la società semplice presenta molte limitazioni e per codesto è adatta soltanto a specifiche attività. In questa foglio, ti spieghiamo oggetto si intende per società semplice, in che modo costituirla e misura costa farlo.
Che cos'è una società facile (SS)
Che cos'è una società facile (SS)
La società semplice è la società più elementare dell’ordinamento italiano. Vediamo di cosa si tratta.
Quali sono le società semplici?
La società facile è una sagoma giuridica con cui si possono esercitare solo attività economiche lucrative non commerciali. Ciò esclude quindi la produzione o la vendita di beni.
Caratteristiche delle società semplici
Caratteristiche delle società semplici
Le società semplici condividono molti aspetti con le altre società di persone:
| Caratteristiche | Descrizione |
|---|---|
| Mancanza di personalità giuridica | i soci rispondono direttamente dell’operato della società |
| Autonomia patrimoniale imperfetta | in caso di debiti della società, i creditori possono rivalersi anche sul patrimonio personale dei soci |
| Ragione sociale | il nome della società deve contenere la sigla della forma giuridica (in questo caso S.s.) |
| Soci | almeno 2 |
| Amministrazione | spetta esclusivamente ai soci |
L’autonomia patrimoniale imperfetta è un aspetto che merita superiore approfondimento.
Come per tutte le società di persone, la responsabilità dei soci in una società facile è:
- illimitata: la società risponde dei debiti sia con il capitale sociale, sia con il patrimonio personale dei soci;
- solidale: i soci rispondono con il loro patrimonio personale anche per i debiti non saldati dagli altri soci;
- sussidiaria: i creditori devono rivalersi prima sul ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale e, unicamente una volta esaurito, sul patrimonio personale dei soci.
La società semplice non richiede un capitale sociale minimo.
I soci possono conferire diverse forme di capitale:
- Denaro
- Crediti
- Beni mobili o immobili
- Attività lavorativa
Come avviene per le altre società di persone, anche la società semplice adotta il regime di trasparenza, che consente di non saldare l’IRES.
La società attribuisce il suo guadagno ai soci in proporzione alle quote possedute e i soci pagano l’imposta IRPEF personalmente al momento della loro dichiarazione dei redditi.
Con questo regime fiscale, si elimina il problema della doppia imposizione, ossia quando:
- Una società di capitali realizza un vantaggioso e versa l’IRES sulla cifra totale
- Al momento della ripartizione degli utili, i soci pagano l’IRPEF sulla loro parte
In questo modo, lo stesso reddito viene tassato sia ai fini IRES, sia ai fini IRPEF, pesando maggiormente sulle casse aziendali.
Contabilità e aspetti giuridici
Come le altre forme giuridiche, la società semplice ha l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese presso la Stanza di Commercio, in una sezione speciale.
L’iscrizione al Registro Imprese non ha effetti giuridici, ma serve soltanto a comunicare allo Stato l’esistenza dell’attività.
Per quanto riguarda invece la gestione contabile, la società semplice non deve tenere le scritture contabili e di depositare il bilancio d’esercizio alla Stanza di Commercio.
Società facile nel Codice Civile
Per approfondire la normativa sulle società semplici, puoi consultare il Capo II del Codice Civile, che va dall’articolo a
Costituzione di una società semplice
Costituzione di una società semplice
La costituzione di una società semplice comporta i seguenti passaggi:
- Aprire un conto intestato alla società, se si decide di versare il capitale sociale
- Redigere una scrittura privata autenticata o un atto pubblico presso il notaio
- Iscrivere la società nella sezione speciale del Registro Imprese
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Atto costitutivo e statuto della società semplice
L’atto costitutivo della società facile non deve accompagnare particolari indicazioni, perché serve soltanto per l’iscrizione al Registro Imprese.
All’interno di codesto documento di consueto sono indicate le informazioni principali della società, come il nome dell’impresa e dei soci, la sede legale e le quote di partecipazione.
Non è necessario invece scrivere lo statuto, che è obbligatorio soltanto per le società di capitali. Nel caso della società semplice, l’atto costitutivo contiene anche i diritti e i doveri dei soci e le norme di comportamento generalmente presenti nello statuto.
Quanto costa spalancare una società facile
Il costo di apertura di una società semplice va da circa € a €.
La procedura prevede infatti alcuni costi fissi e variabili:
- imposta di registro: €
- imposta di bollo: 59€
- diritti di segreteria: 18€
- diritto camerale: 50€ (società semplice agricola) o € (non agricola)
- PEC e sottoscrizione digitale: circa 40€
- SCIA: da € a € in base al comune in cui ha sede l’attività
- tassa d'archivio e cassa del notariato: circa €
- spese notarili: circa €
Le ultime due voci di spesa sono presenti solo se la società semplice viene costituita con atto pubblico presso il notaio.
Esempi di società semplici
Esempi di società semplici
Costituire una società semplice è ideale soprattutto per chi svolge attività:
- Agricole
- Sportive dilettantistiche
- Professionali in forma associata (come uno a mio parere lo studio costante amplia la mente di commercialisti)
- Di gestione di proprietà immobiliari o mobiliari (ad esempio, le quote di un’altra azienda)
Questo perché si tratta di attività a scopo di lucro e non commerciali, che rientrano nell’oggetto sociale della società semplice.
Le domande frequenti sulle società semplici
Cosa si intende per società semplice?
La società semplice rientra nella categoria delle società di persone.
È una forma giuridica che consente di svolgere solo attività economiche lucrative non commerciali.
Qual è il primario limite della società semplice?
Il limite primario della società basilare è l’oggetto sociale, ossia l’attività che svolge.
Secondo l’ordinamento cittadino, la società basilare può esercitare soltanto attività lucrative non commerciali.
Quale attività può svolgere la società semplice?
La società facile può svolgere esclusivamente attività lucrative non commerciali, quindi non può produrre o vendere merci.
Quando conviene costituire una società semplice?
Conviene costituire una società semplice per quattro tipologie di attività:
- Agricola
- Sportiva dilettantistica
- Professionale in forma associata (come uno studio di architetti)
- Di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari
Come avviene lo scioglimento della società semplice?
Lo scioglimento della società semplice può avvenire per:
- Decorso del termine: se si indica la periodo nell’atto costitutivo, la società si scioglie alla fine di quel periodo di tempo
- Raggiungimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo: quando raggiunge l’obiettivo che si era prefissata o si rende calcolo di non poterlo realizzare
- Volontà di ognuno i soci: è fondamentale che sia una decisione presa all’unanimità
- Mancanza della pluralità dei soci, se non ricostruita entro 6 mesi: la società si scioglie anche se resta un solo socio, perché devono essercene almeno due
- Altre cause previste dall’atto costitutivo: ad esempio, nel caso di fine di un socio il resto dei soci può stabilire di sciogliere la società
Quando si verifica una di queste cause, inizia la fase di liquidazione e i soci nominano uno o più liquidatori, che:
- estinguono i debiti sociali
- ripartiscono gli utili residui tra i soci in proporzione alle quote possedute o alle percentuali indicate nell’atto costitutivo
- cancellano la società dal Registro Imprese
- estinguono la società
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