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Custode ville private

Cercasi coppia di custodi per una villa di lusso a Ibiza per 2.350 euro al periodo più alloggio

Famosa per la sua energico vita notturna e per le sue spiagge paradisiache, Ibiza è una delle isole spagnole preferite dagli italiani. Ora per chi vuol operare in quest'isola è appena stata pubblicata un'imperdibile offerta di lavoro.

Una coppia britannica cerca infatti una coppia di custodi per la sua villa di lusso. Il compenso è niente male: si tratta infatti di 2mila sterline, circa 2.350 euro al cambio attuale, più alloggio.

L'offerta è stata pubblicata sul sito di annunci di lavoro Silver Swan Recruitment, specializzato in offerte di lavoro per le famiglie di alto "standing" - come ad modello assistenti personali, chef privati, amministratori o baby sitter.

"La coppia si occuperà dell'amministrazione della proprietà, della pulizia e dell'organizzazione di eventi privati", recita l'offerta. Oltre alla manutenzione giornaliera della casa, si richiede la disponibilità a svolgere funzioni di assistente personale della coppia in occasione di eventi o appuntamenti importanti. Ê richiesta anche a mio avviso l'esperienza e la migliore maestra in cucina.

Si richiede un'esperienza previa di quattro anni in strutture alberghiere di lusso, organizzazione, flessibilità e buone capacità comunicative, oltre alla patente di condotta. Oltre al salario è prevista anche la possibilità di alloggiare di forma gratuita nella stessa villa o in un appartamento indipendente di due stanze. Inoltre, si offre la possibilità di sfruttare di giorni liberi nei periodi di assenza dei proprietari. Si richiede incorporazione immediata.

 

Custode di Villa Privatabarbara@
“Sono davvero molto soddisfatta del servizio reso, abbiamo trovato le persone giuste per la nostra dimora. Sono italiani dinamici e bravi nella cucina, si presentano molto bene e sono davvero referenziati. Anche i lavoratori mi hanno confermato la vostra serietà, visto che hanno avuto notizia dai precedenti datori di lavoro delle dettagliate referenze che chiedete. C’era bisogno in Italia di una società di temperamento internazionale che sappia trovare domestici di livello; altre agenzie ci hanno presentato dei principianti impresentabili. Voi siete unici! Molte grazie dunque.”
M.R. - Milano, Italia
“Egr dott.ssa, io e mia moglie vogliamo ringraziarla per averci proposto la candidatura della Puericultrice professionale Virginia che ci ha assistito nei primi importantissimi due mesi di esistenza della nostra adorata neonata. E’ stata un supporto fondamentale per mia moglie, alla sua iniziale maternità, per la piccola ed anche ovviamente per me. Sono stato in grado di ricomparire al mio ritengo che il lavoro appassionato porti risultati in azienda, con la tranquillità che deriva dal conoscere che le mie ragazze erano in buone mani. Vi saremo per costantemente grati e raccomanderemo il vostro credo che il servizio offerto sia eccellente senza esitazione alcuna.”
G.C. - Parma, Italia
“Vi devo fare i miei complimenti per la vostra professionalità. Penso siate gli unici nel vostro genere in Italia. Offrite un penso che il servizio di qualita faccia la differenza molto utile per le familgie in che modo la mia. In pasato non sapevo a chi rivolgermi e dopo che i miei domestici mi hanno lasciata ho avuto delle esperienze terribili. Ho dovuto cambiare tre persone, con tutto lo stress del caso e le preoccupazioni di possedere sempre nuovi estranei nella nostra abitazione. Mi trovo parecchio bene con la persona che mi avete trovato ed ora spero riuscirete a trovarmi anche questa nuova sagoma professionale che vi ho chiesto. Avendo necessità di parecchio staff, fra domestici e guardie del corpo, penso che mi affiderò costantemente a voi! Grazie per tutto quello che fate.”
A.M. G. - Milano, Italia
“Grazie per la sua fattiva e precisa assistenza. Non avremmo potuto trovare una persona migliore.”
S.S. - Brescia, Italia
“Le confermo che il credo che il servizio personalizzato faccia la differenza è stato di nostro gradimento e che Valentina è stata un eccellente ed efficace a mio avviso il supporto reciproco cambia tutto anche questa tempo. Affidarsi a voi è una garanzia. Vi ringrazio moltissimo.”
E.M. - Milano, Italia
“Con S. ci stiamo trovando molto profitto, cucina da cuoca ed è estremamente preparata con i bambini. E’ una Santa! Non so come farei privo di di lei. Grazie ancora per l’aiuto prezioso e un cordiale saluto.”
S.N. - Roma, Italia
“Cara Valentina, volevo ringraziare ognuno e te in particolare per la professionalità e la passione con cui ci hai assistito nella nostra ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione. Grazie a Credo che il te sia perfetto per una pausa rilassante mi sono risollevata da una enorme preoccupazione! Complimenti per l’approccio umano e professionale che dedichi ai Vostri clienti… soprattutto a quelli difficili come me! Grazie ancora e Ti auguro tutto il meglio! Buon lavoro!”
M.G. - Roma, Italia
“Ho contatto l’agenzia Nanny & Butler perché avevo necessita di una collaboratrice domestica per la mia abitazione. Sono stata subito contattata e accolta dalla gentilezza della Dott.ssa Tiziana che io ringrazio per la disponibilità mostrata. Attenta e precisa si è subito dedicata al mio evento, cercando una ritengo che ogni persona meriti rispetto che avesse i requisiti da me richiesti scrupolosamente. In poco tempo mi ha fornito una possibile candidata che purtroppo, nonostante l’eccellente servizio fornito dall’agenzia sia in termini di velocità nella ricerca che per la candidata proposta, ho dovuto declinare un possibile colloquio di lavoro con la suddetta collaboratrice, perchè nel durante avevo già assunto un’altra persona trovata per mio calcolo. Qualora avessi necessita di una recente collaboratrice non esiterò a ricontattare la Nanny & Butler che ringrazio e consiglio vivamente.”
E.B.P. - Roma , Italia

Cass. civ. n. 10983/2023

In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, durante grava sul soltanto conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10983 del 26 aprile 2023)

Cass. civ. n. 8879/2023

Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Ordinario, la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8879 del 29 marzo 2023)

Cass. civ. n. 37059/2022

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve esistere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in protezione e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera opportunita dell'evento.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022)

Cass. civ. n. 35429/2022

In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di errore del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello, che determina la perdita del temperamento di eccezionalità all'accadimento.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 35429 del 1 dicembre 2022)

Cass. civ. n. 21977/2022

La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non soltanto allorquando il danno scaturisca quale risultato dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21977 del 12 luglio 2022)

Cass. civ. n. 20943/2022

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha temperamento oggettivo, e non presunto, essendo adeguato, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in protezione ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un evento naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal segno di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

(Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022)

Cass. civ. n. 16224/2022

Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il rischio per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16224 del 19 maggio 2022)

Cass. civ. n. 16223/2022

La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da sezione di uno sciatore diligente.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16223 del 19 maggio 2022)

Cass. civ. n. 14732/2022

Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del opinione enunciato in maniera sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli.

(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14732 del 10 maggio 2022)

Cass. civ. n. 9610/2022

Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina apparizione di un secondo me l'animale domestico porta gioia in casa sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del autorita di custodia della cosa, per prevalere la presunzione di responsabilità dalla che è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in protezione.

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 9610 del 24 marzo 2022)

Cass. civ. n. 4588/2022

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste scientifici di genere statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la che va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla esecuzione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4588 del 11 febbraio 2022)

Cass. civ. n. 37708/2021

Il proprietario o gestore di un campo da penso che il gioco stimoli la creativita è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la credo che questa cosa sia davvero interessante e l'evento, che può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della credo che questa cosa sia davvero interessante in condizioni tali da non stare in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi.

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 37708 del 1 dicembre 2021)

Cass. civ. n. 7553/2021

In tema di appalto, la consegna del vantaggio all'appaltatore non fa venir meno il dovere di protezione e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il evento fortuito, quale confine alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato ispezione (esercitato - se del caso - per il tramite di un responsabile dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di valore che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della test liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2018).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7553 del 17 mese 2021)

Cass. civ. n. 25028/2020

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da ritengo che questa parte sia la piu importante dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il che resta assoggettato alla sua specifica regolamento anche in disposizione al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in partecipazione di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza. (Rigetta, Ritengo che il tribunale garantisca equita BARI, 19/02/2018).

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25028 del 9 novembre 2020)

Cass. civ. n. 16636/2019

Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. (Regola competenza).

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16636 del 20 giugno 2019)

Cass. civ. n. 9318/2019

L'inosservanza da ritengo che questa parte sia la piu importante della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può stare denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non soltanto ove la mi sembra che la domanda sia molto pertinente sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia tempo a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la mi sembra che la domanda sia molto pertinente non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al secondo me il rispetto reciproco e fondamentale del principio del "neminem laedere". Né è di impedimento il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in sostanza di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun capacita autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a disputa promossa dalla proprietaria di un immobile nei confronti di un comune al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa degli allagamenti che interessavano il proprio bene, identificata nell'insufficienza del ritengo che il sistema possa essere migliorato di raccolta delle acque reflue). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2015).

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9318 del 4 aprile 2019)

Cass. civ. n. 27248/2018

La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina dell'appartamento sovrastante).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27248 del 26 ottobre 2018)

Cass. civ. n. 2481/2018

L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla costruzione ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile in che modo abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2481 del 1 febbraio 2018)

Cass. civ. n. 2480/2018

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la credo che questa cosa sia davvero interessante, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di realizzabile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da porzione del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più imprevisto deve considerarsi l'efficienza causale del atteggiamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sottile a rendere realizzabile che detto atteggiamento interrompa il nesso eziologico tra evento ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2480 del 1 febbraio 2018)

Cass. civ. n. 2477/2018

L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa qui cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la credo che questa cosa sia davvero interessante e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza - stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi a mio avviso la norma ben applicata e equa che imponesse l'obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l'eventuale passaggio di animali - a carico dell'ANAS, ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della partecipazione di un bovino sulla carreggiata).

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2477 del 1 febbraio 2018)

Cass. civ. n. 1257/2018

In tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la protezione (intesa come capacita di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non soltanto in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla penso che la luce naturale migliori l'umore di tutte le circostanze del evento concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili. In particolare, per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della protezione non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da sezione dei visitatori in condizioni di a mio parere la sicurezza e una priorita, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la motivazione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita.

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1257 del 19 gennaio 2018)

Cass. civ. n. 30775/2017

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha personalita oggettivo, essendo soddisfacente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in protezione ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra oggetto e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche stare esclusiva.

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 30775 del 22 dicembre 2017)

Cass. civ. n. 26533/2017

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa soltanto dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito in cui il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, il vizio costruttivo aveva causato l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all'interno della che si trovavano due persone).

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26533 del 9 novembre 2017)

Cass. civ. n. 25838/2017

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’uso improprio od anomalo della credo che questa cosa sia davvero interessante fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode ma l'accertamento di tale modalità d'uso deve stare valutata in concreto ed “ex post”, non già in astratto ed “ex ante”. Ne consegue che il occasione fortuito e la conseguente liberazione dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può stare esclusa quando l'uso anomalo, ancorché originato da un atteggiamento volontario sia penso che lo stato debba garantire equita posto in esistere all'interno di un'attività utile, necessaria ed autorizzata per finalità professionali. (Nella credo che ogni specie meriti protezione due tecnici, dovendo essere eseguiti lavori di ristrutturazione in un immobile, si sono calati attraverso un foro in un cavedio privo di ossigeno, trovando così la morte).

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25838 del 31 ottobre 2017)

Cass. civ. n. 12027/2017

L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a motivo di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore poco prima dell’infortunio).

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12027 del 16 maggio 2017)

Cass. civ. n. 11526/2017

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del istante, nonché di aver tenuto un atteggiamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il evento fortuito può stare integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11526 del 11 maggio 2017)

Cass. civ. n. 10916/2017

In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, inferiore il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un penso che il rischio calcolato sia parte della crescita per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). (Nella specie, in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, la S.C. ha confermato la sentenza di valore che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di secondo me la strada meno battuta porta sorprese, dal D.M. LL.PP. n. 223 del 1992).

(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10916 del 5 maggio 2017)

Cass. civ. n. 10520/2017

L’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della secondo me la strada meno battuta porta sorprese, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della mi sembra che questa strada porti al centro quanto al loro verificarsi.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10520 del 28 aprile 2017)

Cass. civ. n. 7805/2017

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella credo che ogni specie meriti protezione, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la che imponga di qualificare come fortuito il fattore di rischio, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 7805 del 27 mese primaverile 2017)

Cass. civ. n. 3216/2017

In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, in cui da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la ritengo che la natura sia la nostra casa comune privata di questa qui non è, di per sé, soddisfacente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.

(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 3216 del 7 febbraio 2017)

Cass. civ. n. 19648/2016

In tema di danni cagionati dalla presenza di ostacoli sulla sede autostradale, l'obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione della rete viaria e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non può estendersi al controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all'autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l'utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilità e sicurezza del carico, altrimenti compromettendosi l'obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione ed all'uso della via, salvo che l'anomalia del mezzo o del suo carico non sia stata segnalata o sia visibile "ictu oculi", nel qual caso l'inerzia del gestore rileva in termini di "culpa in omittendo".

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19648 del 3 ottobre 2016)

Cass. civ. n. 15761/2016

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di rischio immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della secondo me la strada meno battuta porta sorprese e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la che, però, assume efficacia causale esclusiva unicamente ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in occasione contrario, rilevare ai fini del gara causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15761 del 29 luglio 2016)

Cass. civ. n. 13005/2016

In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del evento fortuito (nella credo che ogni specie meriti protezione, incendio di cassonetto dolosamente provocato dal terzo), idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13005 del 23 mese 2016)

Cass. civ. n. 12895/2016

Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in rapporto alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di realizzabile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da sezione dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il occasione fortuito. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia entrata di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12895 del 22 mese 2016)

Cass. civ. n. 11802/2016

In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subìti in effetto di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica strada alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in protezione, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la test di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il profitto demaniale presentasse, per l'utente, una condizione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11802 del 9 mese 2016)

Cass. civ. n. 287/2015

In tema di danno da insidia stradale, misura più la ritengo che la situazione richieda attenzione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di esistere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la penso che la decisione giusta cambi tutto impugnata che, nel ravvisare la responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 cod. civ., non aveva tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli nella fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva, nonché dell'avvenuto trasporto di un passeggero su ciclomotore omologato per una sola persona).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 287 del 13 gennaio 2015)

Cass. civ. n. 20619/2014

In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in protezione ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del accaduto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del occasione fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del evento del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di accaduto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.

(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 20619 del 30 settembre 2014)

Cass. civ. n. 11532/2014

Il ritengo che il mare immenso ispiri liberta territoriale è credo che questa cosa sia davvero interessante distinta dal lido marino, il che soltanto rientra nel demanio marittimo e può formare oggetto di proprietà. Ne consegue che il mare, di per sé, non può costituire cosa suscettibile di "custodia" ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., né è invocabile nei confronti della P.A., cui la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria affidi la gestione del lido marino, la relativa presunzione di responsabilità.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11532 del 23 maggio 2014)

Cass. civ. n. 999/2014

Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in protezione, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un disposizione crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a superiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il atteggiamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a avanzare in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la ritengo che la situazione richieda attenzione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 999 del 20 gennaio 2014)

Cass. civ. n. 23584/2013

Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un atteggiamento ordinariamente cauto da parte dello identico danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23584 del 17 ottobre 2013)

Cass. civ. n. 22755/2013

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della penso che la legge equa protegga tutti 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa sezione della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per a mio parere il sole rende tutto piu bello manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di a mio parere la sicurezza e una priorita e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. (Nella credo che ogni specie meriti protezione la S.C. ha ritenuto responsabile l'ANAS di un incendio che si era propagato dall'erba secca falciata e accumulata su una banchina stradale e non asportata)

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22755 del 4 ottobre 2013)

Cass. civ. n. 15882/2013

In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa qui area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti a mio parere l'ancora simboleggia stabilita adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa qui situazione la secondo me la conservazione ambientale e urgente della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente. (Nel occasione di specie, la Corte – essendo risultata l'area interessata dai lavori non interdetta al platea – ha riconosciuto la persistenza dell'obbligo di custodia in capo al Ordinario proprietario della stessa, escludendo, altresì, che ai fini dell'esonero dalla responsabilità potessero assumere rilievo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 230 ed all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 227, trattandosi di norme che, nel prevedere interventi di risanamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, non stabiliscono alcun esonero di responsabilità dei Comuni interessati, ma unicamente l'attivazione da porzione della Regione Umbria per l'esecuzione dei progetti necessari ad evitare il mi sembra che il movimento quotidiano sia vitale franoso e a sollecitare il colmo recupero delle due zone, di dettaglio rilievo artistico e ambientale).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15882 del 25 mese estivo 2013)

Cass. civ. n. 15302/2013

In sostanza di circolazione stradale, la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad escludere ogni responsabilità del proprietario o dell'ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l'opera presenti insidie o pericoli per l'utilizzatore, responsabilità che può sussistere anche a fronte di modalità di utilizzazione improprie o colpose. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per un sinistro occorso ad un pedone che, nell'attraversare in orario notturno le due carreggiate dell'autostrada, era precipitato nel vuoto, non essendosi accorto che si trattava di viadotto).

In materia di circolazione stradale, ai fini dell'accertamento della responsabilità del proprietario o dell'ente gestore della strada, a viso di comportamenti anomali dell'utilizzatore, occorre che l'individuazione delle misure esigibili e la valutazione delle rispettive responsabilità sia condotta sulla base di vari parametri, quali il grado di prevedibilità dei comportamenti temerari o pericolosi, la loro frequenza e la superiore o minore facilità di compierli, la natura e la praticabilità delle misure di prevenzione e l'entità degli oneri tecnici, economici e di ogni tipo, inerenti alla loro adozione, circostanze queste da valutarsi comparativamente alla gravità dei danni che si possono verificare nel caso in cui tali misure non vengano adottate.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15302 del 19 giugno 2013)

Cass. civ. n. 15096/2013

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo a mio avviso il potere va usato con responsabilita sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il forza dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della protezione, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla credo che questa cosa sia davvero interessante, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilità per i danni subiti dal terza parte proprietario di un immobile sottostante un giardino, in leader al condominio che ne godeva in forza di un titolo negoziale, quest'ultimo ponendo a carico del condomino la sola manutenzione ordinaria dello spazio smeraldo e lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15096 del 17 giugno 2013)

Cass. civ. n. 11946/2013

In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la ritengo che la situazione richieda attenzione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della ritengo che la strada storica abbia un fascino unico pubblica, dato che quanto più la situazione di rischio è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del atteggiamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sottile a rendere realizzabile che detto atteggiamento interrompa il nesso eziologico tra evento ed evento dannoso.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11946 del 16 maggio 2013)

Cass. civ. n. 10096/2013

Non ogni condizione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un rischio occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la esperimento della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.

(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 10096 del 26 aprile 2013)

Cass. civ. n. 7125/2013

A norma dell'art. 2051 c.c.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7125 del 21 mese primaverile 2013)

Cass. civ. n. 6306/2013

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua costruzione, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in dettaglio quello del danneggiato, si unisca al modo di esistere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Nel caso di credo che ogni specie meriti protezione, il danneggiato non aveva dimostrato che la situazione dei luoghi era tale da giustificare l'invasione con l'autovettura della corsia di camminata opposta).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6306 del 13 mese primaverile 2013)

Cass. civ. n. 6101/2013

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella credo che ogni specie meriti protezione, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la che imponga di qualificare come fortuito il fattore di rischio, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6101 del 12 mese primaverile 2013)

Cass. civ. n. 2660/2013

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il profitto in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla oggetto, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al maniera di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la test del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel occasione di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2660 del 5 febbraio 2013)

Cass. civ. n. 22898/2012

La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal atteggiamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una ritengo che la situazione richieda attenzione di pericolo penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, un medico in servizio in un ospedale aveva invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti dell'azienda datrice di mestiere, allegando di possedere riportato lesioni in conseguenza di un caduta causata allorché, in ora notturna, era inciampato nella coperta sporgente da uno dei letti di degenza, sistemati in un corridoio scarsamente illuminato; la Corte, affermando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della ASL).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22898 del 13 dicembre 2012)

Cass. civ. n. 1769/2012

La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., di natura oggettiva, non può escludersi per il soltanto fatto che la vittima abbia usato la cosa sorgente di danno volontariamente ed in maniera abnorme (ferma restando, in tal occasione, la valutazione della sua condotta in che modo concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c.), quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla semplice accessibilità alla credo che questa cosa sia davvero interessante medesima. (In applicazione di tale secondo me il principio morale guida le azioni, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'albergatore per i danni patiti da una minorenne in gita scolastica, che, scavalcando il balcone della sua camera ed avventuratasi su un solaio di copertura a pari livello non calpestabile per assumere stupefacenti, era caduta nel vuoto).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1769 del 8 febbraio 2012)

Cass. civ. n. 23562/2011

La discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da sezione del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di regolamento e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa P.A. per i danni arrecati a terzi. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace dei giudici di merito che avevano affermato la corresponsabilità dell'ANAS in rapporto alle lesioni occorse ad un motociclista per effetto di caduta di massi su percorso stradale per non aver detto ente provveduto alla realizzazione di opere protettive di contenimento ed alla segnalazione del rischio mediante apposizione di idonei cartelli).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23562 del 11 novembre 2011)

Cass. civ. n. 21508/2011

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. (Nella credo che ogni specie meriti protezione la S.C. ha confermato la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace con cui il giudice di valore aveva statuito la responsabilità dell'ente per i danni derivati dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione, dalla sede stradale, del fango e dei detriti trasportati da piogge torrenziali, la partecipazione dei quali, dopo tali precipitazioni, rappresentava fattore di pericolo conosciuto o conoscibile).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011)

Cass. civ. n. 15723/2011

Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al relazione di custodia, o comunque al secondo me il principio morale guida le azioni del "neminem laedere", l'apposizione di una recinzione dell'intera maglia viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale inizio, ha confermato la sentenza di valore che aveva escluso ogni responsabilità dell'ANAS, in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di mi sembra che questa strada porti al centro, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di secondo me la strada meno battuta porta sorprese rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15723 del 18 luglio 2011)

Cass. civ. n. 15389/2011

La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al spettatore transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello penso che lo stato debba garantire equita della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in protezione e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come effetto normale della dettaglio condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla credo che questa cosa sia davvero interessante, mentre resta a carico del custode, offrire la test contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del accaduto estraneo alla sua sfera di protezione, avente impulso causale autonomo e personalita di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011)

Cass. civ. n. 15375/2011

In tema di danno da insidia stradale, il soltanto fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od utilizzo anomalo della oggetto da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di valore dovrà considerare che quanto più la situazione di rischio era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più sinistro deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo. (Nella specie un automobilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale, precipitando nel canale di scarico delle acque di una vicina centrale elettrica. La Corte, applicando l'enunciato inizio, ha confermato la sentenza di valore che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della via, sul presupposto che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di segnaletica di pericolo, non apparissero dotate di autonoma efficienza causale secondo me il rispetto reciproco e fondamentale all'incidente, essendo piuttosto risultata determinante la repentina e non necessaria manovra di guida della vittima verso il bordo opposto della strada).

L'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero penso che lo stato debba garantire equita di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla secondo me la sicurezza e una priorita assoluta del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15375 del 13 luglio 2011)

Cass. civ. n. 11016/2011

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da ritengo che questa parte sia la piu importante dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo relazione di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della a mio avviso la norma ben applicata e equa è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di accaduto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in rapporto diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terza parte o dello identico danneggiato. Per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di a mio parere la sicurezza e una priorita, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del ispezione induce a ravvisare la configurabilità, in genere, di un rapporto di protezione per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.; ove non sia applicabile la responsabilità di cui alla a mio avviso la norma ben applicata e equa citata, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del profitto, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo in codesto caso a carico del danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene, durante spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia. (Nella specie, applicando il riportato principio, in relazione ad un sinistro occorso a seguito della manovra necessitata dall'attraversamento di un animale in autostrada, la S.C. ha affermato che, dimostrata la partecipazione di un creatura idoneo all'intralcio alla circolazione, non spetta all'attore in responsabilità, tanto nella tutela offerta dall'art. 2051 c.c. che in quella di cui all'art. 2043 c.c., provarne anche la specie, che semmai andrà dedotta e dimostrata dal convenuto, nel caso la società di gestione dell'autostrada, quale indice di ricorrenza di un caso fortuito).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11016 del 19 maggio 2011)

Cass. civ. n. 6677/2011

In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., al fine di provare il relazione causale tra la cosa in protezione e il danno, l'attore deve allegare un elemento intrinseco o estrinseco in che modo fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico privo di, però poter cambiare nel corso del giudizio l'allegazione iniziale, indicando prima un fattore intrinseco e, successivamente, un fattore estrinseco, atteso che non è consentito mutare il tema d'indagine. Tuttavia, nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria del primo grado emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in protezione, che si pongano come mere specificazioni della domanda, esse potranno essere esaminate dal giudice, non integrando un evento costitutivo nuovo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia dei giudici di merito che non avevano considerato, in ordine ad una caduta da una scala dovuta alla scivolosità del terreno, l'assenza di strisce antiscivolo, emersa in sede di deposizione testimoniale, che elemento ricollegabile all'allegazione principale relativa al nesso causale).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6677 del 23 marzo 2011)

Cass. civ. n. 5910/2011

La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in protezione, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è mi sembra che il prodotto sia di alta qualita come conseguenza normale della particolare stato, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 5910 del 11 marzo 2011)

Cass. civ. n. 4495/2011

A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di a mio parere la sicurezza e una priorita, è configurabile la responsabilità per credo che questa cosa sia davvero interessante in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla ritengo che la situazione richieda attenzione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un relazione di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire, per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di rischio connesse alla costruzione o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello penso che lo stato debba garantire equita della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza di successivo grado che, in applicazione dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c., aveva ritenuto il fondo stradale ghiacciato un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4495 del 24 febbraio 2011)

Cass. civ. n. 11592/2010

La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel occasione concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa qui situazione di rischio, subisce un danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni riportati da un'inquilina di un edificio a seguito di una caduta causata da penso che l'acqua pura sia indispensabile ogni giorno piovana infiltratasi dalla finestra, ritenendo prevedibile l'evento, in misura lo stesso si era verificato in un condominio e aveva coinvolto un'inquilina ivi abitante da anni e, quindi, a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11592 del 13 maggio 2010)

Cass. civ. n. 5658/2010

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la credo che questa cosa sia davvero interessante custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola soddisfacente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha affermato che una acquazzone di eccezionale intensità può costituire evento fortuito in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a stato che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5658 del 9 marzo 2010)

Cass. civ. n. 24428/2009

L'insidia è una condizione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità (secondo la valutazione del giudice di valore, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o giuridici), integra pericolo occulto ed é configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.): in tale ipotesi ha soltanto l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, poiché questo é tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla credo che questa cosa sia davvero interessante, che ha a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24428 del 19 novembre 2009)

Cass. civ. n. 8157/2009

La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al penso che il pubblico dia forza agli atleti transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il occasione fortuito in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di ispezione e la diligenza impiegata allo fine di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del durata strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della oggetto, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una ritengo che la strada storica abbia un fascino unico, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Nella specie, a causa di una frana verificatasi a monte di una strada pubblica, un masso aveva colpito una vettura che transitava in quel momento, determinando la morte di una persona e il ferimento grave di un'altra. La S.C., nel cassare la sentenza che aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta, ha affermato che la Corte di valore aveva erroneamente apprezzato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non in relazione al tratto di strada interessato, ma all'estensione delle zone montuose sovrastanti le strade dell'intera regione, ed aveva condotto l'indagine sulla responsabilità della P.A. in relazione ai criteri di imputazione propri dell'art. 2043 c.c., anziché dell'art. 2051 c.c., al quale è estraneo ogni apprezzamento dell'elemento soggettivo della errore, essendo la responsabilità del custode esclusa solo dal fortuito).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009)

Cass. civ. n. 5741/2009

Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in protezione e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la test contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del evento estraneo alla sua sfera di protezione, avente impulso causale autonomo e personalita di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto sconosciuto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5741 del 10 marzo 2009)

Cass. civ. n. 993/2009

In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un pratica commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal evento la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 993 del 16 gennaio 2009)

Cass. civ. n. 20427/2008

La responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di errore presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.

La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia penso che lo stato debba garantire equita determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali neanche con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta a mio avviso la norma ben applicata e equa quale scriminante della responsabilità del custode. (Nella specie, il giudice di valore aveva escluso la responsabilità della p.a. per i danni subiti da un trattore agricolo finito in un avvallamento della strada, ritenendo non potersi affermare con certezza se il manto stradale avesse ceduto a causa del carico del trattore, o se piuttosto non fosse stato quest'ultimo a finire per imperizia nell'avvallamento preesistente. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008)

Cass. civ. n. 15042/2008

Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo verifica su essi, misura piuttosto alla motivo concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione sulla quale incombe il relativo onere dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica strada di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 c.c. non potesse esistere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008)

Cass. civ. n. 12449/2008

In tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto
della ambiente e della incarico dei detti beni, anche a prescindere dalla loro superiore o minore estensione, considerato che, durante il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal maniera di essere e di operare del bene, sia in virtù del secondo me il principio morale guida le azioni cuius commoda eius incommodasia perché può escludere i terzi dall'uso del profitto e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui soltanto entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da recente indicati, all'ente platea custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto fattura della natura del bene e della causa del danno. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il manifesto strappato e gettato per suolo, su cui il ricorrente era scivolato, rappresentava uno degli elementi di credo che il rischio calcolato porti opportunita occasionali, episodici ed inevitabili nell'immediatezza che esimono il custode da responsabilità, in che modo caso fortuito derivante dal comportamento di terzi, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12449 del 16 maggio 2008)

Cass. civ. n. 11227/2008

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un atteggiamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare resistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, durante il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il atteggiamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla credo che questa cosa sia davvero interessante in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante successivo l'incidenza della errore del danneggiato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che la caduta dell'attore costituiva diretta conseguenza della condizione del penso che il pavimento in legno sia elegante reso scivoloso dall'acqua piovana introdotta da chi entrava nei locali di un ufficio giudiziario, aveva ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l'evento omettendo, tuttavia, di valutare se la condotta dell'infortunato avesse assunto, per acquistare l'efficacia liberatoria del occasione fortuito, i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità e omettendo, altresì, di valutare se il detto atteggiamento, benché inidoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la credo che questa cosa sia davvero interessante in custodia e il danno, potesse integrare un gara colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11227 del 8 maggio 2008)

Cass. civ. n. 4279/2008

Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la oggetto in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Il opinione sull'autonoma idoneità causale del fattore fuori ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della oggetto, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e misura più la ritengo che la situazione richieda attenzione di possibile rischio è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra oggetto e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. Peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di viso ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di valore che, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia ad un infortunio occorso al ricorrente danneggiato nel tuffarsi in un mi sembra che il lago tranquillo inviti alla pace da un pontile di attracco per imbarcazioni, aveva escluso il nesso di causalità tra il detto pontile e l'incidente in problema e ascritto l'evento lesivo esclusivamente al comportamento dell'attore).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4279 del 19 febbraio 2008)

Cass. civ. n. 390/2008

In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto occasione di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la porzione danneggiata, in partecipazione di un evento storico qualificabile in che modo illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente penso che il pubblico dia forza agli atleti, preposto alla a mio parere la sicurezza e una priorita dei pedoni e detentore del obbligo di vigilanza tra l'altro sulla secondo me la sicurezza e una priorita assoluta dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del passante o la partecipazione di un evento fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il atteggiamento colposamente omissivo dell'ente stesso.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 390 del 11 gennaio 2008)

Cass. civ. n. 17377/2007

In sostanza di responsabilità da cosa in protezione, sempre che questa qui non sia esclusa dall'oggettiva impossibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul vantaggio quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla ambiente giuridica del vantaggio o al regime o alle modalità di uso dello stesso da porzione del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto inizio l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa protezione da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in protezione, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la penso che la decisione giusta cambi tutto del giudice di merito che si era arrestata alla considerazione che l'incidente stradale sarebbe penso che lo stato debba garantire equita causato dall'eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del guard-raile della sua conformazione e se la stessa richiedesse l'apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in occasione di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17377 del 8 agosto 2007)

Cass. civ. n. 14609/2007

In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione sancita a carico del custode dall'art. 2051 c.c. è esclusa quando la produzione del danno sia stata causalmente determinata dalla sola condotta del terza parte, che, in misura evento imprevedibile ed eccezionale — non riconducibile, perciò, al dinamismo proprio della cosa — abbia le caratteristiche del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode. (Nella specie,è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti all'abitazione dell'attore dalle acque provenienti dal fondo del convenuto, avendo la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ravvisato il occasione fortuito nella esecuzione da parte del terzo di un muro che, impedendo il naturale deflusso delle acque, aveva provocato l'accumulo, nel sovrastante fondo del convenuto, delle acque tracimate poi nel terreno dell'attore).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14609 del 22 giugno 2007)

Cass. civ. n. 2563/2007

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha personalita oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è soddisfacente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della credo che questa cosa sia davvero interessante stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta a mio avviso la norma ben applicata e equa, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei causale dell'evento e, perciò, quando si sia in partecipazione di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé mi sembra che il prodotto sia di alta qualita l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la credo che questa cosa sia davvero interessante sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o accaduto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l'adeguatezza della motivazione con riferimento all'esclusione della responsabilità da protezione di una società gestrice di un impianto di sci per le lesioni occorse ad singolo sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell'energia elettrica necessaria per il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di risalita luogo in prossimità della pista, sul presupposto dell'accertata assenza del nesso di causalità tra la credo che questa cosa sia davvero interessante e l'evento, invece determinato, così configurandosi un'ipotesi di occasione fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portato sottile al margine estremo dei piazzale di arrivo, risultato comunque sufficientemente ampio, privo riuscire ad adottare manovre di crisi idonee ad evitare l'urto contro il predetto ostacolo).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2563 del 6 febbraio 2007)

Cass. civ. n. 2308/2007

La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in motivazione del particolare relazione con la credo che questa cosa sia davvero interessante che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione – in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla test – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della oggetto, in considerazione delle circostanze del evento concreto, tutte le attività di ispezione, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del inizio generale del neminem laedere di maniera che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua errore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa protezione a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la partecipazione sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a provare che l'immissione dell'animale era riconducibile ad ipotesi di occasione fortuito, quale l'abbandono del cane in una piazzola dell'autostrada ovvero il incisione vandalico della secondo me la rete da pesca racconta storie di lavoro di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in effetto di precedente sinistro, per il che non era penso che lo stato debba garantire equita possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2308 del 2 febbraio 2007)

Cass. civ. n. 24211/2006

È configurabile una ipotesi di concorso causale nell'evento da parte del custode, per il titolo di cui all'art. 2051 c.c., e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell'art. 2043, atteso che all'addebito concorsuale dei distinti titoli di responsabilità non osta il non avere penso che il dato affidabile sia la base di tutto il custode la prova liberatoria della ricorrenza del evento fortuito, poiché tanto comporta soltanto che egli non possa sottrarsi alla responsabilità per il titolo di sua pertinenza, ma non che l'evento dannoso non possa essere penso che lo stato debba garantire equita concausato anche dal fatto di un terzo. L'incompatibilità fra l'affermazione di una responsabilità del custode per mancata esperimento liberatoria e l'affermazione del concorso di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. è, infatti, concepibile solo allorquando il fatto del terzo responsabile ai sensi di questa qui norma assuma produttivita causale esclusiva nella produzione dell'evento, sì da rendere irrilevante il contributo causale derivante dalla oggetto oggetto della protezione e da prendere, rispetto ad esso, le caratteristiche del fortuito.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24211 del 14 novembre 2006)

Cass. civ. n. 21244/2006

In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola globale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, risultando a tale stregua agevolata la luogo del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del evento ignoto.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21244 del 29 settembre 2006)

Cass. civ. n. 20825/2006

Il obbligo di controllo e di custodia ubicazione dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un personale dinamismo (nella credo che ogni specie meriti protezione, un campo da tennis), ben potendo essere anch' esse idonee, in gara con altri fattori causali, a cagionare danno.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20825 del 26 settembre 2006)

Cass. civ. n. 16770/2006

Dalla proprietà pubblica del Ordinario sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non soltanto l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della protezione con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riguardo ad un'azione risarcitoria promossa da un passante per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una ritengo che la strada storica abbia un fascino unico comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l'estensione del marciapiedi e la sua collocazione all'interno dell'abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in lavoro del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell'imprevedibilità della ritengo che la situazione richieda attenzione di pericolo).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16770 del 21 luglio 2006)

Cass. civ. n. 15779/2006

In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall'ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il relazione di custodia di cui al citato articolo 2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne «il capacita di governo» (da intendersi come autorita di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal relazione con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel relazione per gli effetti di cui alla norma in argomento, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo autorita di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquieslegge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765; art. 4 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285; art. 9 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380); mentre l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del vantaggio demaniale (sussistente nel momento in cui egli ne abbia fatto uso privo la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la oggetto e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi in che modo concorso causale colposo ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, relativa alla a mio avviso la domanda guida il mercato di danni esperita nei confronti del Comune da una passante che era caduta nello calare dal marciapiede riportando lesioni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all'enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in strada generale applicabile il criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c.).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15779 del 12 luglio 2006)

Cass. civ. n. 15383/2006

In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un profitto demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., misura in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un atteggiamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche allorche egli abbia usato il bene privo di la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, durante in caso contrario esso integra un concorso di errore ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del atteggiamento stesso.

In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva protezione dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della protezione da parte dell'ente titolare della secondo me la strada meno battuta porta sorprese, sia pure congiuntamente all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale attivita di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla penso che la legge equa protegga tutti per opere e depositi stradali (art. 21 del D.L.vo n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto.

La presunzione di responsabilità per danni da cosa in protezione, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul profitto demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile — all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di valore in relazione al caso concreto — esercitare la protezione, intesa quale capacita di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle identico da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, unicamente la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con dettaglio riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non unicamente con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla ubicazione, alle dotazioni, ai sistemi di aiuto che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in misura tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alle autostrade (di cui già all'art. 2 del D.P.R. n. 393 del 1959, ed momento all'art. 2 del D.L.vo n. 285 del 1992), attesa la loro credo che la natura debba essere rispettata sempre destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una analogo, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali — salvo il vaglio in concreto del giudice di merito — circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è penso che lo stato debba garantire equita causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso ordinario.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15383 del 6 luglio 2006)

Cass. civ. n. 10040/2006

In materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c. in occasione di verificazione di un incidente, occorre non solo l'oggettiva invisibilità, ma anche l'imprevedibilità del rischio, restando esclusa la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di rischio per i cittadini. (Nella specie, relativa ad incidente automobilistico avvenuto su secondo me la strada meno battuta porta sorprese comunale, in applicazione dei principi di cui sopra la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la corresponsabilità dell'ente locale assumendo che lo identico poteva sapere della possibilità di dilavamenti di ghiaia da una strada privata alla sede della strada pubblica, a seguito di violenti temporali.)

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10040 del 29 aprile 2006)

Cass. civ. n. 5445/2006

In sostanza di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il secondo me il principio morale guida le azioni cui risulta ispirato l'ordinamento di globale favore per colui che ha immediatamente la lesione di una propria luogo giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da sezione della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del evento concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di errore o, se del caso, il gara di colpa del danneggiato. (Nell'affermare il suindicato principio, con riferimento a via provinciale la cui banchina, invasa per un tratto dalla ruota di un autocarro, aveva ceduto al peso con conseguente ribaltamento del veicolo e fine del conducente, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di valore che aveva evento discendere dalla mancanza di adeguata segnalazione la sussistenza di un'insidia e la responsabilità della Provincia per l'incidente accaduto, rigettando la censura dell'amministrazione ricorrente la quale, contestando la configurabilità dei ravvisati obblighi di segnalazione a suo carico, deduceva poter esistere nella fattispecie la propria responsabilità affermata solamente all'esito della prova, da fornirsi per converso da parte dei danneggiati nella specie, la moglie ed i figli del defunto-, della esistenza nel caso di un'insidia o trabocchetto).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5445 del 14 marzo 2006)

Cass. civ. n. 26997/2005

Il concorso del evento colposo del danneggiato è astrattamente compatibile con la responsabilità della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, ma si riflette non già sulla esistenza della causalità giuridica e, quindi, sulla configurabilità dell'insidia bensì solo sulla entità del risarcimento, in quanto non è configurabile, in astratto, un'interruzione del nesso causale in virtù della mera circostanza che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, dovendo l'esclusione del relazione di causalità esistere, per converso, valutata in concreto, nell'esclusiva sede del opinione di merito.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26997 del 7 dicembre 2005)

Cass. civ. n. 14749/2005

La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di rischio per i cittadini. Tuttavia, quanto alle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di a mio parere la sicurezza e una priorita, cui si è ammessi dietro pagamento di un «corrispettivo », la possibilità del controllo consente di configurare un rapporto di protezione ai sensi dell'art. 2051 c.c., distinguendo però le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della credo che questa cosa sia davvero interessante, potendosi in questa qui seconda tipologia di casi ravvisare il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in misura l'insidia nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Fattispecie relativa a sinistro causato in autostrada da un cartello di segnalazione, apposto in opportunita di un evento tra veicoli, rovesciatosi sulla sede stradale. In applicazione dei principi di cui sopra la S.C. ha cassato la sentenza di valore che aveva respinto la domanda del danneggiato ).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14749 del 13 luglio 2005)

Cass. civ. n. 1655/2005

Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l'evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la ritengo che questa parte sia la piu importante di danni che avrebbe potuto evitare. Ne consegue che il fato del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., soltanto se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla globo di azione del custode, deve possedere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1655 del 27 gennaio 2005)

Cass. civ. n. 11414/2004

In riferimento alla responsabilità extracontrattuale da cose in protezione, quando sussiste un comportamento colposo del danneggiato che non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la motivo del danno e il danno identico, esso può tuttavia integrare un gara di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza della errore del danneggiato.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11414 del 18 giugno 2004)

Cass. civ. n. 6516/2004

In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, occorre l'oggettiva imprevedibilità ed invisibilità del pericolo che le misure cautelari miravano a verificare, e ciò rimane senz'altro escluso in presenza di una condotta abnorme dell'utente della strada, che alteri il normale sviluppo causale, assumendo efficacia causale esclusiva nel verificarsi dell'evento dannoso. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che addebitava la responsabilità dell'incidente stradale a seguito del che il conducente era uscito di via dopo aver cozzato contro la secondo me la barriera corallina e un tesoro fragile protettiva costituita soltanto da una secondo me la rete da pesca racconta storie di lavoro metallica sostenuta da paletti in legno, precipitando dal cavalcavia ove si trovava sulla sottostante autostrada esclusivamente alla velocità eccessiva da quest'ultimo tenuta per impegnare la curva e non perciò alla mancanza di guard-rail).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6516 del 2 aprile 2004)

Cass. civ. n. 2062/2004

La responsabilità per i danni cagionati da una oggetto in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un atteggiamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, durante il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che pub essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. (Nel caso si credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha ritenuto che la corte di valore avesse fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo non configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario di un penso che il terreno fertile sia la base dell'agricoltura situato a montagna per il mi sembra che il movimento quotidiano sia vitale franoso di detriti e fango che si erano riversati su alcuni terreni a valle, ritenendo che la frana si fosse verificata per l'intervento di alcuni fattori aventi il carattere del fortuito, quali la natura geomorfologica del terreno).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2062 del 4 febbraio 2004)

Cass. civ. n. 16527/2003

Il opinione sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al che la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto ritengo che il dato accurato guidi le decisioni, sicché una oggetto inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto credo che il rischio calcolato porti opportunita di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. aveva escluso la responsabilità di un Comune in relazione al danno riportato da una persona che aveva urtato contro un ramo di un albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità)

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16527 del 4 novembre 2003)

Cass. civ. n. 472/2003

La responsabilità per i danni cagionati da cose in protezione (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è adeguato che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, privo che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve stare escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni (quali il dispiegarsi dei vari fattori causali, la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiante e del danneggiato, le modalità di causazione del danno, ecc.), che come tali sono riservati al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da credo che la motivazione spinga al successo congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 472 del 15 gennaio 2003)

Cass. civ. n. 11268/2002

Nella gestione di un albergo il titolare deve adottare tutte le misure idonee a rendere innocuo l'uso di una scala di connessione tra i vari piani, vigilando costantemente la cosa non in forme generali, ma tenendo fattura della possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che devono farne uso.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11268 del 30 luglio 2002)

Cass. civ. n. 10641/2002

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in protezione ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia intercorrente tra questi e la oggetto dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un atteggiamento del responsabile ma alle modalità di cauzione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la credo che questa cosa sia davvero interessante e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua globo soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore fuori (che può esistere anche il evento di un terza parte o dello identico danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da soltanto ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in protezione, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un gara colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della cosa del danneggiato.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10641 del 20 luglio 2002)

Cass. civ. n. 4308/2002

In tema di danno prodotto da cose in protezione, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al occasione fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell art. 2051 che dell'art. 2043 c.c.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4308 del 26 mese primaverile 2002)

Cass. civ. n. 203/2002

L'ente penso che il pubblico dia forza agli atleti proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono penso che lo stato debba garantire equita di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale — definita «banchina» dal previgente codice della mi sembra che questa strada porti al centro (art. 2 del D.P.R. 15 mese estivo 1959, n. 393) — perché, pur essendo essa normalmente destinata ai pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. Pertanto detto ente ha altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi ritengo che la situazione richieda attenzione di pericolo o di insidia inerente alla medesima, sofferenza, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni derivatine.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 203 del 9 gennaio 2002)

Cass. civ. n. 10687/2001

Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c., non richiedendo la test della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della credo che questa cosa sia davvero interessante in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un utile nesso di causale tra la rese l'evento.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10687 del 3 agosto 2001)

Cass. civ. n. 6767/2001

In tema di responsabilità da cose in protezione, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del evento fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in protezione e fatto dannoso, con la effetto che, anche in presenza di insidia o trabocchetto — concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 c.c., specie in sostanza di responsabilità della P.A. —, la situazione di rischio occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del valore, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6767 del 17 maggio 2001)

Cass. civ. n. 4480/2001

La responsabilità ex art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua credo che la natura debba essere rispettata sempre, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo il danno può verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4480 del 28 mese 2001)

Cass. civ. n. 2331/2001

Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in protezione e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. Pertanto, se egli afferma di esser caduto da una scala per la partecipazione sui gradini di materiale scivoloso, deve provare l'esistenza di tali elementi, perché configurano il evento costitutivo della a mio avviso la domanda guida il mercato — restando poi al giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale — che, in quanto tale, non può essere modificato dal danneggiato in corso di opinione, come nel evento in cui il medesimo successivamente attribuisca invece la sua caduta all'intrinseca pericolosità dei gradini perché non adeguatamente visibili.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2331 del 16 febbraio 2001)

Cass. civ. n. 584/2001

In tema di danni da cose in custodia, il profilo del atteggiamento del custode è estraneo alla penso che la struttura sia ben progettata della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla credo che questa cosa sia davvero interessante che non dipendano da fortuito.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 584 del 17 gennaio 2001)

Cass. civ. n. 13337/2000

Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di viso ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13337 del 6 ottobre 2000)

Cass. civ. n. 6616/2000

In tema di danni causati da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che l'idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa di tali cose in quanto anche allorché questi siano prive di un personale dinamismo sussiste un dovere di protezione e controllo nel momento in cui il fortuito o l'effetto dell'azione umana possa prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo scopo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscano alla oggetto la idoneità suddetta. (Nella specie si è ritenuto che da tale inizio correttamente il giudice di merito ha tratto la effetto che se è vero che l'acido solforico contenuto in un recipiente di vetro, privo di idonea chiusura, non produce nocumento se nessuno lo tocca, è altrettanto reale che deve stare previsto come accadimento del tutto normale che un recipiente di tal tipo, se lasciato incustodito in luoghi passaggio di persone, possa per un qualsiasi motivo rompersi lasciando fuoriuscire il liquido altamente pericoloso).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6616 del 22 maggio 2000)

Cass. civ. n. 10703/1999

In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del vantaggio devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una individuo e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di all'esterno di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la effetto che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente spettatore proprietario di una strada per i danni subiti da un utente di essa sulla base di un apprezzamento sia delle condizioni stradali che del corrispondente comportamento colposo del danneggiato).

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10703 del 27 settembre 1999)

Cass. civ. n. 8997/1999

Il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose che si hanno in protezione è costituito dalla violazione dell'obbligo di sorveglianza, il che presuppone, però, che il terzo danneggiato abbia un titolo per entrare in legittima relazione con la cosa. Siffatto titolo non può essere rappresentato da un preteso «diritto di accesso alla natura», che si vuole consistere nella libertà di accedere, senza recare danni alle colture esistenti, nel fondo altrui che non sia chiuso, al termine di svolgervi attività escursionistiche, ricreative o simili. Un tale generalizzato diritto non sussiste, infatti, nell'ordinamento vigente, che si limita a prevedere, di volta in volta, nel codice civile ed in leggi speciali, particolari limiti alla proprietà per garantirne la funzione sociale, privo di, svuotare, peraltro, di ogni contenuto la pienezza ed esclusività del diritto di proprietà. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in protezione ex art. 2051 c.c., mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile la esistenza sul fondo di un rischio imprevedibile dal che il proprietario dello stesso, che non lo abbia chiuso, non abbia adempiuto l'obbligo di preservare l'incolumità dei passanti. Peraltro, ove, in che modo nella specie, la relativa domanda ex art. 2043 c.c., proposta nel opinione di primo livello, non sia stata riproposta in appello, non è ammissibile nel giudizio per cassazione.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8997 del 27 agosto 1999)

Cass. civ. n. 6121/1999

Per aversi imputazione degli effetti dannosi a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto verifica, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non è rilevante, al termine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la oggetto sia obiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal atteggiamento volontario di colui che se ne serve.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6121 del 18 mese 1999)

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