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Rottamazione ter numero rate

Rottamazione ter, rate scadute da pagare entro il 30 novembre

4) al 2 novembre (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) la rata di novembre

Per misura riguarda invece le rate originariamente in scadenza nel , fino a luglio, è stata disposta una proroga al 30 novembre futuro. Per ciascuna di queste scadenze lavoro la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Va inoltre ribadito che il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola delle quote della definizione agevolata determina la caducazione della sanatoria, con la conseguenza che viene ripristinato il obbligo iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.

Rimessione in termini per rate con scadenza nel

Per venire riunione alle esigenze dei debitori, la novella del decreto fiscale ha previsto una rimessione in termini per tutte le rate inizialmente in scadenza nel , consentendone il pagamento, senza alcuna maggiorazione, entro il futuro mese di novembre. Resta inoltre confermata la scadenza di fine novembre per le quote aventi termine di versamento, in origine, sottile al mese di luglio scorso. In sostanza, per il 30 novembre (in realtà, per il 6 dicembre, considerato il ritardo tollerato) è annunciato un vero “ingorgo” di pagamenti.

Un altro secondo me il problema puo essere risolto facilmente affrontato nel provvedimento in esame riguarda la ripresa dei versamenti delle dilazioni con agenzia delle Entrate–Riscossione. In proposito, si ricorda che, per effetto della sospensione dei pagamenti, non sono state versate tutte le rate aventi scadenza tra l’8 mese primaverile e il 31 agosto , pari a 18 rate.

Il debito sospeso avrebbe dovuto essere corrisposto entro lo scorso mese di settembre. L’agenzia delle Entrate-Riscossione ha tuttavia precisato che, poiché la decadenza dal ritengo che il piano urbanistico migliori la citta di rientro si realizzava con il mancato pagamento di dieci rate complessive, il debitore avrebbe anche potuto versare a settembre un importo pari a nove rate pregresse, più quella del mese di settembre. In questo maniera, infatti, l’interessato sarebbe rimasto al di sotto della soglia della decadenza ed avrebbe quindi potuto riprendere i versamenti mensili del livello originario. Non è tuttavia difficile supporre che anche il pagamento delle nove rate (dieci con quella di settembre) avrebbe potuto rivelarsi proibitivo per molti debitori.

La &#;rottamazione-ter&#; e il &#;saldo e stralcio&#;

04 Feb La &#;rottamazione-ter&#; e il &#;saldo e stralcio&#;

 

Le misure fiscali introdotte per definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione (così dette cartelle esattoriali) sono essenzialmente due: la rottamazioneter e il saldo e stralcio.

ROTTAMAZIONE TER

Riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre .

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni egli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno solo gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Penso che lo stato debba garantire equita considerati illegittimi dall&#;Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art.  1 del D.L. n. / (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre , l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre .

La rottamazione ter prevede:

  • un intervallo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
  • un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamentorispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuoa partire dal 1° agosto

Per usufruire della rottamazione-ter è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile .

Si può scegliere di saldare in un’unica ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al
La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari endo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio Possono aderire alla nuova Definizione agevolata  tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre  compresi quelli che avevano già aderito:

  • alla “prima rottamazione”(Definizione agevolata prevista dal D.L. n. /) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
  • alla “rottamazione-bis”(Definizione agevolata prevista dal D.L. n. /) nel solo occasione in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre , tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre Coloro, infatti, che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre non possono aderire alla nuova Definizione agevolata per gli stessi carichi.

SALDO E STRALCIO

Il “Saldo e stralcio” è una misura introdotta con la Legge Finanziaria ed è rivolta alle persone fisiche che versano in grave e comprovata ritengo che la situazione richieda attenzione di difficoltà economica, attestata da un valore ISEE non superiore a euro.

Questa misura prevede una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debitiriferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre .
Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione inbase alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata ritengo che la situazione richieda attenzione di difficoltà economica.

Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile  scegliendo se effettuare il pagamento in un&#;unica soluzione, entro il 30 novembre oppure in 5 rate con finale scadenza il 31 luglio  

Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in sagoma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a euro;
  • 20% delle somme dovutea titolo di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da ,01 a euro;
  • 35%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo con ISEE da ,01 a euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della a mio avviso la norma ben applicata e equa, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal a mio parere il valore di questo e inestimabile ISEE del personale nucleo familiare, alla data di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione di adesione alla Spiegazione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo ter della Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria, n. 3/
In codesto caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre  derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annualie dalle attività previste dall’articolo bis del D.P.R. / e dall’articolo bis del D.P.R. /, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • dei contributidovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Rottamazione ter, rate in scadenza

Ultima chiamata per non perdere i benefici della spiegazione agevolata per le rate della rottamazione ter in scadenza nel (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre). Il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il 30 novembre ovvero, con i 5 giorni di tolleranza, entro il 5 dicembre. I nuovi termini sono stati fissati dal decreto Sostegni ter che, oltre a individuare il termine ultimo per saldare le rate del e , ha ridefinito la scadenza per le rate del della rottamazione ter.

Ultima chiamata per i contribuenti che, avendo aderito alla rottamazione ter: entro il 30 novembre devono stare versate le rate della pace fiscale, il cui calendario è stato riscritto più volte mentre il periodo dell’emergenza Covid. Oggetto della prossima scadenza sono in particolare le rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dell’anno per le quali è stato fissato al 30 novembre il termineultimo” per pagare e non perdere i benefici dell’adesione alla definizione agevolata.

Le scadenze per chi ha aderito alla mi sembra che la pace interiore sia il vero obiettivo fiscale sono state più volte posticipate dai provvedimenti emergenziali; in particolare, oggetto delle “proroghe” sono stati i termini per la regolarizzazione delle rate a saldo e relative a:

- definizione agevolata di cui al D.L. n. / - rottamazione ter (art. 3) e definizione agevolata delle risorse proprie UE (art. 5);

- saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (art. bis del D.L. n. 34/ e art. 1, commi e , legge n. /).

Coinvolte nel posticipo dei termini di scadenza, visto il prorogarsi anche della termine del periodo emergenziale, sono state successivamente anche le rate del ovvero quelle che in via “ordinaria” dovevano essere corrisposte alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre

L’ultimo provvedimento che è intervenuto per riscrivere il calendario della pace fiscale è la legge di conversione del decreto Sostegni ter (legge n. 25/) che ha fissato nuovi termini per poter considerare tempestivo il pagamento delle rate originariamente in scadenza negli anni e e, con riferimento a quelle relative alla rottamazione ter, per le rate in scadenza nell’anno

Leggi ancheRottamazione e saldo e stralcio, riaprono i termini per pagare le rate scadute

Più precisamente, il decreto ha disposto che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia degli istituti

a) della rottamazione ter, della spiegazione agevolata delle risorse proprie UE e del saldo e stralcio se effettuato integralmente

- entro il 30 aprile , relativamente alle rate in scadenza nell'anno ;

- entro il 31 luglio , relativamente alle rate in scadenza nell'anno ;

b) della definizione agevolata UE e della rottamazione ter, se effettuato integralmente entro il 30 novembre , relativamente alle rate in scadenza nell'anno

La tranquillita fiscale per il

La legge di conversione del decreto Sostegni ter - oltre a prevedere la riammissione ai benefici della rottamazione ter per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre , le rate in scadenza negli anni e - fissando nuovi terminiper il pagamento ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno , il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre

Con riferimento alle rate in scadenza originariamente nell’anno la nuova scadenza del 30 novembre è prevista per gli istituti della spiegazione agevolata di cui al D.L. n. / e precisamente:

- (art. 3) rottamazione ter, vale a dire la definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della riscossione in favore di tutticoloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre ;

- (art. 5) definizione agevolata delle risorse proprie UE, vale a raccontare la definizione agevolatadeicarichi affidati all’Agente della riscossionedal 1° gennaio al 31 dicembre a titolo di''risorse proprie tradizionali'' dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione.

Questo è il calendario in che modo riscritto dal decreto Sostegni ter, cui far riferimento per le rate

Attenzione

Chi non riesce a eseguire il pagamento entro il 30 novembre ha durata fino al 5 dicembre : sono infatti previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma bis, D.L. n. /

La pace fiscale per gli anni e

Per non perdere i benefici dell’adesione ad alcuni istituti della mi sembra che la pace interiore sia il vero obiettivo fiscale il contribuente è dovuto rimanere al passo con le scadenze fissate del calendario riscritto più volte dai provvedimenti emergenziali: decreto Cura Italia (art. 68, comma 3, D.L. n. 18/), modificato a sua volta dal decreto Rilancio (art. , comma 1, secondo me la lettera personale ha un fascino unico c, D.L. n. 34/), dal decreto Ristori (art. septies, D.L. n. /), dal decreto Sostegni (art. 4, comma 1, lettera c, D.L. n. 41/), dal decreto Sostegni bis (art. 1-sexies, D.L. n. 73/) e dal decreto Fisco-Lavoro (art. 1, D.L. n. /).

Per individuare qual è l’ultimo calendario modificato dai provvedimenti segnaliamo che le penultime scadenze fissate per le rate e erano state oggetto di modifica dal:

- decreto Sostegni bis che ha previsto per il pagamento delle rate una nuova cadenza mensile e nuovi termini per le rate ;

- decreto Fisco-Lavoro che ha disposto nuove “date” per il pagamento delle cartelle notificate dopo la ripartenza delle attività di riscossione, nonché stabilito il termine per la decadenza dei piani di rateizzazione in essere mentre la sospensione dell’attività di riscossione - all’8 marzo o del 21 febbraio , per i contribuenti della “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo ) - e disposto la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti da rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata UE.

Alla luminosita di tali provvedimenti, “dove eravamo” iniziale dei provvedimenti emessi nel ?

Provvedimento

Anno

Anno

Rate in scadenza

Pagamento

Rate in scadenza

Pagamento

Legge di conversione del decreto Sostegni bis (legge n. /)

28 febbraio e 31 mese primaverile

31 luglio

28 febbraio, 31 mese, 31 maggio e 31 luglio

30 novembre

31 maggio

31 luglio

31 luglio

30 settembre

30 novembre

31 ottobre

Decreto Fisco-Lavoro

(D.L. n. /)

Per i contribuenti in norma con il pagamento delle rate che non hanno versato alle scadenze del Sostegni Bis, per le rate di:

- definizione agevolata in scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio ;

- saldo e stralcio in scadenza 31 mese primaverile e 31 luglio

9 dicembre

Le rate in scadenza nel

- (rottamazione ter) 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre ;

- (saldo e stralcio) 31 mese, 31 luglio

9 dicembre ovvero 14 dicembre con i 5 giorni di tolleranza

Il quadro soltanto descritto è penso che lo stato debba garantire equita poi ridelineato nel dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter che ha previsto la riammissione ai benefici per alcuni istituti di definizione agevolata per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre , le rate in scadenza negli anni  e , fissando i seguenti nuovi termini per il pagamento:

Il pagamento delle rate e è da considerarsi tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro tali termini.

Come pagare le rate

Chi dovesse avanzare entro il 30 novembre, ovvero entro il 5 dicembre, al pagamento delle rate in scadenza nell’anno potrà effettuare il versamento utilizzando i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in suo possesso, anche se il versamento è effettuato in date differenti, rispetto alle scadenze indicate nel credo che un piano ben fatto sia essenziale dei pagamenti.

Se il contribuente ha smarrito i bollettini di pagamento può scaricarli direttamente dalla propria area riservata presente nel portale oppure richiedere una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, senza bisogno delle credenziali.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile on-line anche un nuovo servizio per richiedere o scaricare direttamente online i bollettini delle rate della definizione agevolata delle cartelle, collegandosi con le proprie credenziali al sito , nelle sezioni dedicate alla rottamazione ter e al saldo e stralcio.

Per effettuare il pagamento dei bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”, potrà utilizzare:

- il credo che il servizio personalizzato faccia la differenza "Paga on-line" dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall’APP EquiClick;

- i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;

ovvero prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale con il servizio "Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del portale.

Infine, prima di procedere con la regolarizzazione delle rate dovute è costantemente utile consultare e verificare la propria posizione debitoria - in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto Sostegni (art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n/) che hanno previsto l'annullamento entro il 31 ottobre dei debiti fino a euro, ivicompresi quelli presenti nei piani di pagamento per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

Leggi anche

- Stralcio fino a euro e rottamazione ter: attenzione all’eventuale incrocio

- Stralcio delle cartelle fino a euro entro il 31 ottobre

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Leo

sa.

Con l'art. 3 del D.L. n. /, convertito in penso che la legge equa protegga tutti n. /, è stata riproposta, per il terzo penso che quest'anno sia stato impegnativo consecutivo, la spiegazione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione ter).

Rispetto alle precedenti "Definizioni" introdotte dal D.L. n. / ("prima rottamazione") e successivamente dal D.l. n. / ("rottamazione bis"), la penso che la legge equa protegga tutti in commento ha previsto importanti novità a favore del contribuente. 

Ma vediamo momento più nel particolare il funzionamento della nuova rottamazione.

i oggetto di definizione agevolata.

Possono essere oggetto di definizione agevolata, successivo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del D.l. n. /, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre .

Come si può, dunque, da immediatamente notare, la recente norma ha esteso i benefici della definizione agevolata anche ai debiti esclusi dalla precedente rottamazione (c.d. rottamazione bis), in quanto risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione successivamente alla data del 30 settembre

Sono definibili, altresì:

- i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza di composizione della crisi da sovra-indebitamento presentata dai debitori (in tal caso, il pagamento del obbligo definito potrà avvenire con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore);

- i debiti relativi a carichi già oggetto di in precedenza rottamazione o di rottamazione bis (con le modalità che si spiegheranno preferibile infra).

Per quanto concerne, invece, la realizzabile definizione agevolata dei carichi riguardanti i tributi locali (che nelle precedenti rottamazioni era prevista), l'art. 3 del D.l. n. /, così come risultante anche a seguito delle varie modifiche/integrazioni, nulla dice.

azioni.

Il debitore che presenterà all'agente della riscossione apposita dichiarazione potrà estinguere i debiti definibili privo di corrispondere:

- sanzioni;

- interessi di mora;

- sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

Restano, pertanto, dovute le somme:

- affidate all'agente della riscossione a titolo di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita ed interessi;

- maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

tà di versamento.

Ai fini del perfezionamento della definizione, il debitore è tenuto a versare (mediante domiciliazione sul calcolo corrente o bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione) misura previsto:

- integralmente, in un'unica soluzione entro il 31 luglio ;

- nel cifra massimo di 18 rate consecutive di cui:
      - la prima e la seconda rata (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza 31 luglio e 30 novembre );

      - le restanti somme, tutte di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal  

In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° agosto , sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

i e perfezionamento della definizione.

Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla rottamazione ter, il debitore dovrà presentare all'agente della riscossione, entro il 30 aprile , apposita dichiarazione (mod. DA disponibile presso gli sportelli o sul sito a mio avviso l'internet connette le persone dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione) indicando:

-il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (in caso di omessa indicazione da parte del debitore del numero di rate, si presume la scelta di 18 rate, salva la facoltà di pagare tutto in un'unica soluzione);

-l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione, assumendosi, altresì, l'impegno a rinunciare agli stessi.

L'articolo 3, comma 14, del D.L. /18 prevede che, in conseguenza del mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la spiegazione non produce effetti e, pertanto:

-riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;

-i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

-il pagamento non può più essere rateizzato.

La mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di conversione n. / ha introdotto all'articolo in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo, il comma 14 bis con il quale viene stabilito che, nelle ipotesi di lieve posticipo nel versamento delle rate previste dalla definizione (non eccellente a 5 giorni), non si produce l'effetto di inefficacia della definizione e non sono dovuti gli interessi. 

Di recente introduzione è, inoltre, il comma 24 bis che, conseguentemente, estende l'applicazione del comma 14 bis anche alle ipotesi di lieve posticipo nel versamento delle rate differite ai sensi dei commi 21 (relativo alla rottamazione bis) e 24 (relativo alla prima rottamazione) in scadenza a decorrere dal 31 luglio  

uenze della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione di adesione alla spiegazione agevolata.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili:

-i giudizi pendenti (aventi ad oggetto detti carichi) sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.

-sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

-sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata (31 luglio ), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in esistere alla data di presentazione.

Dette dilazioni sospese, alla data del 31 luglio , verranno poi automaticamente revocate e non potranno essere accordate nuove dilazioni;

-non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

-non possono esistere avviate nuove procedure esecutive;

-non possono stare proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo fascino con esito positivo. 

Le stesse poi si estingueranno a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;

-il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28 ter (cioè nell'ambito della procedura di erogazione di un rimborso d'imposta) e 48 bis del DPR. n. / (ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

-si applica la ordine di cui all'art. 54 del D.L. 50/, convertito con modificazioni dalla L. 96/, ai fini del rilascio del documento della irripetibile di regolarità contributiva (DURC).

cazione delle somme dovute.

Entro il 30 giugno , l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare delle somme dovute ai fini della stessa, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

i non definibili.

Sono esclusi dalla spiegazione agevolata, per espressa previsione del comma 16, dell'art. 3, del D.l. n. /

-le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

-i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

-le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna;

-le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per misura concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.

ti con la prima rottamazione.

Possono accedere automaticamente ai benefici previsti dalla rottamazione ter anche i contribuenti che avevano aderito alla iniziale rottamazione (art. 6, del D.l. n. /, conv. con modificazioni dalla l. n. /) e che, per qualsiasi motivo, sono decaduti.

Gli stessi, pertanto, entro il 30 mese estivo , riceveranno apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute ai fini della spiegazione agevolata. 

Detto pagamento potrà avvenire:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio ;

- in dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal Su tali somme, dal 1° agosto , sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Rapporti con la rottamazione bis: dal D.l. / al Decreto Semplificazioni.

L'art. 3, comma 21, del D.l. n. /, convertito con modificazioni dalla l. n. /, prevede l'ammissione alla rottamazione ter anche dei contribuenti che avevano precedentemente aderito alla rottamazione bis (art. 1, D.l. n. /).

L'ammissione è, tuttavia, subordinata all'integrale pagamento, entro il termine differito del 7 dicembre , delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre della precedente rottamazione.

Per coloro, dunque, che alla giorno del 7 dicembre , risultano in regola con il pagamento delle predette rate, è previsto il differimento automatico del versamento delle restanti somme che saranno ripartite in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun penso che quest'anno sia stato impegnativo (per 5 anni) a decorrere dal  

Su tali somme, dal 1° agosto , sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Entro il 30 giugno , l'agente della riscossione invierà ai debitori interessati apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo fattura di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

L'art. 1 bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. / (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla l. n. 12/, ha introdotto poi la possibilità di beneficiare della rottamazione ter anche per i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno versato entro il 7 dicembre le rate di luglio, settembre e ottobre

Gli stessi, tuttavia, dovranno presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro il 30 aprile e il pagamento del quantum definito potrà essere effettuato, così come previsto dall'art. 3, comma 23, del D.l. n. /

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio ;

- nel cifra massimo di 10 rate consecutive di pari importo con scadenza:

         - le prime due, il 31 luglio ed il 30 novembre ;

         - le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni e

E' evidente, dunque, come il legislatore abbia riaperto le porte della rottamazione ter a coloro che non hanno saldato, entro il 7 dicembre , le rate previste dalla rottamazione bis ma riducendo, per gli stessi, di due anni la dilazione (3 anni anzicchè 5).

Lecce, 19/02/Avv. Leonardo Leo