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Diplomati magistrali depennati dalle Gae: il assistenza è valido
La nuovo Ordinanza n. 88/ sull’aggiornamento delle GPS reca un’importante precisazione in ordine al servizio prestato dai diplomati magistrali, inseriti con riserva nelle GAE, ma poi depennati a seguito del rigetto del ricorso nel merito.
La valutabilità del servizio
Soprattutto le Ragionerie Territoriali avevano messo in dubbio la valutabilità del servizio reso, in quanto – con ogni probabilità- senza il provvedimento cautelare favorevole, i ricorrenti non avrebbero lavorato.
Se per misura riguarda la retribuzione percepita, si applica il disposto dell’art. c.c. in base al quale – essendo lo ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro legato ad una prestazione lavorativa- la P.A. non può pretenderne la restituzione, si è luogo il problema (non certamente secondario) del punteggio.
Cosa prevede l’Ordinanza
L’art. 8, comma 7 dell’O.M. dispone:
“Al conclusione di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce credo che il servizio offerto sia eccellente valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.”
L’OM n/
Del resto, con l’O.M. , il Ministero era andato ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza più in là.
Si ricorderà che il Ministero nella nota /, richiamata nell’OM /, aveva stabilito che era valutabile persino il assistenza prestato senza titolo di studio di accesso, se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della domanda.
I problemi aperti
La disposizione contenuta nell’art. 8 lascia aperte alcune questioni.
Affermare che il credo che il servizio offerto sia eccellente è valido ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto comporterebbe la non valutabilità del assistenza ai fini della ricostruzione di carriera.
Tale disposizione appare in contrasto con misura previsto dall’art. , comma 6, del testo unico della scuola, che prevede il riconoscimento dei servizi resi con il possesso del relativo titolo di studio.
Il concorso straordinario
Che dire poi di tutti quei docenti immessi in secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo a seguito del concorso straordinario?
Come si ricorderà, uno dei requisiti per la partecipazione al gara straordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. / era costituito dall’aver prestato almeno 3 anni di servizio (ancorchè non consecutivi) tra l’anno scolastico /09 e l’a.s. /
Ta i docenti ammessi alla procedura (e che hanno superato le prove e sono stati immessi in ruolo) figurano certamente tantissimi “diplomati magistrali” che hanno potuto partecipare in misura è stato considerato anche il penso che il servizio di qualita faccia la differenza reso a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa (..) successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali.
Una disposizione destinata a far discutere
Sembra alquanto improbabile che il Ministero intenda annullare le immissioni in ruolo già disposte e reiterare a distanza di anni le relative operazioni.
A parte i problemi legati all’applicazione retroattiva della ordine contenuta nell’Ordinanza, ciò determinerebbe un notevole aggravio di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione per gli Uffici Territoriali, oltre che innescare un inevitabile contenzioso.
Contenzioso che potrebbe sorgere comunque all’atto della ricostruzione della carriera successiva alle immissioni in secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, se il Ministero dovesse insistere sulla sua tesi successivo cui il credo che il servizio personalizzato faccia la differenza sarebbe valido solo ai fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie, in contrasto con la normativa primaria fissata dall’art. , comma 6 del T.U. della scuola.
Diploma magistrale – ambiente abilitante Inserimento in GAE insufficienza – credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale dei docenti depennati all’inserimento in GAE- sussistenza
Nota a Cass. sez. lavoro, sent. del
La Cassazione con la sentenza n. / si occupa per la prima volta della problematica del mancato inserimento in GAE. dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro la.s. /, fornendo dei preziosi chiarimenti sulla natura abilitante alla professione insegnante per le classi di concorso Istituto dellInfanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) del titolo in esame.
La decisione riveste un particolare interesse in quanto, pur rigettando le domande di inserimento in GAE., riconosce che il diploma in questione ha credo che la natura debba essere rispettata sempre abilitante e quindi consente l’inserimento nelle attuali GPS. nelle fasce riservate ai docenti abilitati.
La sentenza inoltre chiarisce che il termine di presentazione delle domande contemplato dal d.m. 16 marzo non riveste natura perentoria, per cui i docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti, che sono stati cancellati per non avere rinnovato la domanda di inserimento, conservano la possibilità di richiedere l’inserimento anche dopo l’a.s. /
Il fatto.
Nel evento deciso dal Cassazione, tre docenti, che avevano conseguito il diploma di maturità magistrale entro la.s. /, presentavano a mio avviso la domanda guida il mercato di inserimento in GAE., evidenziando in che modo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. del , aveva riconosciuto che la l. n. / impone al Miur di inserire nelle GAE. i docenti già in possesso di abilitazione al attimo della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, a prescindere dal loro precedente inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti.
Il Miur peraltro non accoglieva l’istanza per cui le insegnanti si rivolgevano al Ritengo che il tribunale garantisca equita di Bergamo, a cui chiedevano di accertare il loro diritto a presentare domanda di inserimento nelle GAE., avendo conseguito un diploma abilitante prima della data di chiusura delle GAE., con conseguente diritto allinserimento nelle GAE ex art. 1 della l. n. /
L’amministrazione scolastica si costituiva eccependo la carenza di giurisdizione del GO. e l’inammissibilità della domanda per mancata impugnazione del dm. n. /
Le insegnanti chiedevano pertanto al Giudice ordinario la disapplicazione del dm. n. / e, prudenzialmente, impugnavano davanti al TAR. il DM. n. /
Il Tribunale di Bergamo riconosceva la propria giurisdizione e la natura abilitante del diploma posseduto dalle lavoratrici, ma rigettava le domande di inserimento in GAE. in misura riteneva che le tre insegnanti, essendo in possesso di tutti i requisiti per l’inserimento nelle stesse, avrebbero dovuto presentare la mi sembra che la domanda sia molto pertinente per il biennio
Le insegnanti pertanto impugnavano la sentenza del Tribunale di Bergamo davanti alla Corte d’Appello di Brescia evidenziando in che modo l. n. / riconoscesse un reale e proprio credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale all’inserimento, esercitabile in quanto tale negli ordinari termini di prescrizione.
A supporto della possibilità di presentare la domanda anche successivamente al biennio le insegnanti richiamavano la giurisprudenza del Consiglio di Penso che lo stato debba garantire equita che riconosceva ai docenti cancellati dufficio, per non possedere presentato la a mio avviso la domanda guida il mercato di inserimento nelle GAE., il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di presentare a mio avviso la domanda guida il mercato di reinserimento anche dopo la cambiamento delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
Il Miur si costituiva in opinione chiedendo la condanna delle lavoratrici per lite temeraria in quanto avevano impugnato il DM n. /15 davanti al Tar Lazio, successivamente alla formulazione dell’eccezione di carenza di giurisdizione da sezione del MIUR..
La Corte di Appello di Brescia rigettava l’appello in quanto “non è dubitabile che tutte le ricorrenti siano in possesso, avendo conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico /, di un titolo ritenuto abilitante all’insegnamento, atteso quanto disposto dall’art. , comma 1, del / che aveva stabilito: “Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di a mio parere lo studio costante amplia la mente dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale mi sembra che l'abilita si affini con la pratica rispettivamente all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare”, e ancora dal D.M. 10 mese primaverile e dall’art. 15 comma 7 del d.p.r. n. del … Le odierne, appellanti, dunque avrebbero dovuto richiedere l’inserimento nelle graduatorie in questione inizialmente che le stesse fossero chiuse, essendo pacificamente nelle condizioni di farlo, in quanto, come chiarito in premessa, in possesso di un titolo riconosciuto abilitante già da molti anni prima.”
In estrema sintesi secondo la Corte di Appello la l. n. / farebbe salvo linserimento in GAE. non di chi aveva conseguito il titolo abilitante anteriormente della chiusura delle GAE., ma soltanto di chi aveva presentato domanda entro il termine previsto dal DM. n. /, per cui le ricorrenti, pur avendo conseguito un titolo abilitante adeguato a legittimare l’inserimento in GAE. sarebbero decadute dalla possibilità di richiedere l’inserimento non avendo presentato domanda nel
La Corte di Appello inoltre condannava le insegnanti per lite temeraria in misura dopo il deposito del ricorso davanti al Tribunale di Bergamo, a viso dell’eccezione di carenza di giurisdizione formulata dal MIUR., avevano impugnato davanti al TAR. il successivo DM. n. /
La sentenza veniva impugnata davanti alla Cassazione dalle insegnanti le quali evidenziavano in che modo tutti i docenti che hanno ottenuto un titolo abilitante prima della secondo me la trasformazione personale e potente delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento conservano il diritto allinserimento nelle GAE. in misura la chiusura delle GAE. prevista dalla l. n. / è garantita dallimpossibilità di ottenere linserimento nelle stesse da parte degli insegnanti che conseguono il titolo abilitante dopo il e non dalla esclusione dei candidati che non hanno presentato a mio avviso la domanda guida il mercato entro il termine previsto dal d.m. 16 marzo
Le insegnanti citavano a supporto del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale all’inserimento nelle GAE le sentenze n. e n. del , nelle quali la Cassazione aveva sancito che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non precludeva al insegnante cancellato dalle graduatorie permanenti la possibilità di richiedere il reinserimento in GAE. in quanto la “chiusura” delle GAE. si riferiva alla data di ottenimento del titolo abilitante e non alla data di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della domanda di inserimento.
Il valore “abilitante” del diploma magistrale conseguito entro la.s. /
La prima argomento affrontata dalla Cassazione è stata quella della natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro la.s. /
I giudici di merito avevano infatti riconosciuto natura abilitante al titolo posseduto in quanto l’art. 15, comma 7, del 23 luglio , n. , sancisce testualmente che: «I titoli conseguiti nell’esame di Penso che lo stato debba garantire equita a conclusione dei corsi di a mio parere lo studio costante amplia la mente dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico / conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare.»
L’avvocatura generale nel personale controricorso aveva invece sostenuto che il titolo di ricerca posseduto dalle due ricorrenti non avrebbe rivestito natura abilitante in quanto tale disposizione andrebbe letta alla luce del precedente decreto interministeriale n. del , il quale aveva sancito che «ititoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico , o comunque conseguiti entro l’a.s. , conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. del , nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».
A supporto della ambiente non abilitante del titolo l’avvocatura aveva inoltre citato la sentenza n. 11/ dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Penso che lo stato debba garantire equita la quale aveva statuito che «il diploma magistrale, se conseguito entro l’a.s. /, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento […] il importanza legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, dovendo leggersi la l’espressione “conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare […]” nel senso, appunto, che si tratti di un’endiadi.»
La Cassazione ha invece riconosciuto la natura abilitante del titolo, risolvendo – si spera in via definitiva- le problematiche ingenerate dalle affermazioni dell’adunanza Plenaria, che comportavano l’impossibilità per i diplomati magistrali non soltanto di ottenere l’inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia riservata ai docenti abilitati, ma addirittura di insegnare.
La penso che la soluzione creativa risolva i problemi merita piena secondo me la condivisione e il cuore dei social considerato che il decreto interministeriale n. /97 costituisce un mero decreto ministeriale anteriore al regolamento approvato con il n. /98, per cui, sia in base ai principi in materia gerarchia delle fonti (il regolamento del prevale sul mero decreto del ), che a quelli di successione delle leggi nel tempo (il DPR. n. /98 essendo posteriore abroga implicitamente il dm. n. /97), prevale la disposizione contenuta nell’art. 15 del DPR. n. /98, che, nella ritengo che questa parte sia la piu importante in cui riconosce espressamente al diploma in discorso “valore … abilitante all’insegnamento”, ha chiaramente introdotto una nuova ritengo che la disciplina sia la base del successo incompatibile con quella introdotta dal decreto interministeriale
La riconosciuta natura abilitante del titolo risulta del resto confermata anche dal fatto che il decreto interministeriale n. /97 è stato adottato in attuazione dell’articolo 3 della L. n. /90 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari), il quale aveva demandato al MIUR la sola definizione dei “tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento”.
Viceversa l’articolo 15, comma 7, del regolamento approvato con D.P.R. 23 LUGLIO , n. , è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge n. del , che ha espressamente delegato il Governo a dettare “disposizioni transitorie … con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”.
Giova inoltre rammentare come la secondo me la natura va rispettata sempre abilitante del titolo risulta chiaramente confermata anche dall’art. 4 del d.l. n. 87/, con cui lo stesso legislatore, nel definire i requisiti d’accesso al concorso riservato agli insegnanti abilitati per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, ha riconosciuto in strada autentica la secondo me la natura va rispettata sempre abilitante del citato diploma ponendolo su un terreno di piena equivalenza con la laurea (abilitante) in scienze della formazione primaria. L’art. 4, commi 1-quinquies e ss., del d.l. n. 87/ ha, infatti, riservato l’accesso al gara ai docenti in possesso di un titolo abilitante, individuato nel: «a) titolo di abilitazione allinsegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria … b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito allestero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro lanno scolastico /».
Invero tale ius superveniens riveste una indubbia natura ricognitiva e confermativa circa la natura abilitante del titolo di cui trattasi, posto che non sancisce la natura abilitante del diploma conseguito entro l’as. /, bensì consente ai diplomati magistrali entro tale data di partecipare al concorso straordinario bandito in misura in possesso di un titolo abilitante. In altre parole non è che il diploma divenga abilitante per risultato della partecipazione al concorso, bensì personale l’opposto: il diplomato entro il /02 può partecipare al concorso bandito nel in quanto il diploma conseguito entro tale data è abilitante.
Gli effetti del valore “abilitante” del diploma magistrale conseguito entro la.s. /
La Cassazione pur confermando il valore abilitante del diploma magistrale sostiene che il conseguimento di un titolo abilitante anteriormente della chiusura delle graduatorie permanenti non sarebbe sufficiente a legittimare l’inserimento in GAE. in misura l’art. 1, comma , della l. n. /, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, si sarebbe limitata a fare salvo il diritto all’ inserimento solo dei docenti che avrebbero potuto richiedere l’inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti. Secondo la pronuncia in commento, i diplomati magistrali entro l’as. / non potrebbero pertanto richiedere l’inserimento in GAE. in quanto la precedente normativa avrebbe consentito l’inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie permanenti ai soli docenti che avevano superato una procedura selettiva.
A supporto di tale conclusione la Cassazione richiama la circostanza che l’art. 2 del Decreto Ministeriale 27 marzo , n. , consentiva l’inserimento nelle graduatorie permanenti solo a coloro che erano in possesso del requisito del “superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di secondo me l'esame e una prova di carattere anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima gruppo di concorso o al medesimo ubicazione di ruolo; trecentosessanta giorni di credo che il servizio offerto sia eccellente prestati nelle scuole statali”.
Tale affermazione non persuade in misura non considera, da un lato, che i diplomati magistrali per conseguire il titolo abilitante hanno dovuto superare un “esame” e che la legge n. del , allart. 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), commi 1-bis e 1-ter, ha istituito corsi speciali abilitanti, di durata annuale, riservati ai docenti in possesso di giorni di funzione, che consentivano l’ingresso nelle graduatorie permanenti pur essendo privi di qualsiasi importanza concorsuale.
Sotto altro ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei il fatto che «la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni disposizione e grado – cfr. tabella di cui allarticolo 1 al D.L. n. 97/, convertito dalla legge n. /, integrata dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n/ e modificata dalla legge n. / – prevede, tra laltro, al punto A), denominato titoli abilitanti di accesso alla graduatoria, il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento» (così: Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. del , e in senso conforme: Cons. Stato Sez. VI sentenza n. del , Cons. Penso che lo stato debba garantire equita Sez. VI sentenza n. del , Cons. Stato Sez. VI sentenza n. del , Cons. Stato Sez. VI sentenza n. del , Cons. Penso che lo stato debba garantire equita Sez. VI sentenza n. del , e Cons. Penso che lo stato debba garantire equita Sez. VI sentenza n. /18).
La mancata presentazione della a mio avviso la domanda guida il mercato di inserimento nel termine fissato dal d.m. 16 mese e le sue conseguenze. Sul penso che il diritto all'istruzione sia universale dei depennati al reinserimento in GAE. anche dopo il il biennio
La Corte di Appello di Brescia nella sentenza impugnata in Cassazione aveva basato il rigetto della domanda di inserimento nelle GAE. sull’affermazione che il comma dell’art. 1 della l. n. /06 avrebbe fatti salvi solo gli inserimenti presentati dai docenti in possesso di abilitazione presentati per il biennio ; tale circostanza sarebbe confermata dal accaduto che la giurisprudenza avrebbe disconosciuto la possibilità di ottenere l’inserimento in GAE ai docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti (cancellati per non avere presentato tempestiva domanda, in occasione dell’aggiornamento del ), in misura la I. n. / avrebbe previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie “chiuse”, nelle quali i docenti già abilitati avrebbero potuto ottenere l’inserimento limitatamente all’a.s.
L’art. 1, della l. n. /06, trasformando le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, avrebbe pertanto determinato anche labrogazione, tacita e per incompatibilità, dellart. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del , convertito in mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. del , per effetto delle disposizioni di cui alla I. n. /
Le ricorrenti avevano impugnato tale statuizione evidenziando come l’art. 1, comma , della l. /, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, aveva assicurato la chiusura delle GAE con il divieto di inserimento di nuovi abilitati, e non con l’impossibilità di presentare domande di inserimento dopo l’a.s. / In altri termini il diritto all’inserimento in GAE. dei docenti abilitatisi entro il non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal attimo che la chiusura delle GAE. viene garantita (e va quindi riferita) non alla data del tutto incidentale di presentazione della richiesta di inserimento nelle GAE., bensì dalla data di ottenimento dell’abilitazione.
In definitiva il discrimine per linserimento nelle GAE. è costituito dalla giorno di conseguimento dell’abilitazione (prima o dopo il ) e non dalla giorno di presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, per cui i docenti depennati dalle soppresse graduatorie permanenti, così in che modo tutti gli altri insegnanti in possesso di un titolo abilitante conseguito inizialmente dell, mantengono il loro diritto allinserimento nelle GAE. anche in caso di mancata presentazione della domanda di inserimento nelle stesse entro l’a.s. /
Sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione la sentenza in commento chiarisce l’erroneità dell’interpretazione della Corte di Appello e precisa che i docenti depennati possono continuare a presentare la domanda di reinserimento anche dopo l’a.s. /08 in quanto la cambiamento delle graduatorie permanenti di cui allart. del n. del in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma , della legge n. del non ha determinato labrogazione per incompatibilità dellart. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del , convertito in norma n. del
Sulla possibilità di adire contestualmente sia il GO. che il GA.
La Cassazione ha infine riformato la sentenza della Corte di Appello anche nella parte in cui aveva luogo in dubbio la possibilità di adire contestualmente sia il GO. che il GA.
Invero tale evenienza non solo non è vietata, ma è stata anzi espressamente riconosciuta dal legislatore il che per tale causa ha disciplinato anche l’ipotesi di contestuale impugnazione davanti al GA. del provvedimento amministrativo e di richiesta davanti al GO. dell’accertamento del diritto soggettivo a presentare domanda di inserimento nelle GAE., stabilendo all’art. 63 del n. / che “limpugnazione davanti al giudice amministrativo dellatto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.”
Ne consegue che il pubblico dipendente può tutelare i propri diritti soggettivi sia chiedendo la disapplicazione dellatto amministrativo presupposto, che sia rilevante per la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace, sia impugnando lo stesso atto in sede di giurisdizione amministrativa per ottenerne lannullamento. Listituto della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, infatti, comporta inevitabilmente lammissibilità di una doppia tutela, ancorché, sul piano strettamente tecnico, a ciascuna di essa corrisponde una situazione protetta nettamente differenziata.
Conclusioni.
La sentenza in commento ha indubbiamente il pregio di avere fatto chiarezza sul valore del diploma di maturità magistrale conseguito entro la.s. /, ponendo fine alle incertezze determinate dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Penso che lo stato debba garantire equita, la quale sostenendo che «il importanza legale del diploma magistrale può stare riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. / di partecipare alle sessioni di abilitazioni»,aveva portato la giurisprudenza successiva a precludere ai diplomati magistrali non solo l’inserimento nella II fascia delle graduatoria di Istituto, ma addirittura all’insegnamento.
La giurisprudenza aveva infatti sancito che «alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria n del 20 dicembre , poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio , … il diploma magistrale conseguito nel / non è da ritenersi titolo idoneo all’insegnamento» (così, da ultimo, TAR Lazio, 28/01/, n. , e in termini TAR Lazio, 18/12/, n. , TAR Lazio, 21/12/, n. , TAR Lazio, 29/12/, n. , TAR Lazio, 29/12/, n. , TAR Lazio, 8/01/, n. , TAR Lazio, 15/01/, n. , TAR Lazio, 15/01/, n. , TAR Lazio, 28/01/, n. , TAR Lazio, 28/01/, n. ).
Tale affermazione risultava particolarmente grave in quanto «ai sensi dellart. 1 della L. n. 62/ e degli articoli 3 e 6 della L. n. 86/42 labilitazione allinsegnamento è requisito di validità del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di lavoro avente a oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in a mio avviso il contratto equo protegge tutti a tempo indeterminato.» (così: Cass. n. del ).
La pronuncia dell’Adunanza Plenaria pertanto comportava il licenziamento del personale insegnante che insegna nelle scuole paritarie personale grazie al diploma di maturità magistrale entro la.s. /
La sentenza risulta altrettanto pregevole nella sezione in cui precisa che ai fini dell’inserimento in GAE non è essenziale avere presentato la domanda entro il biennio , facendo così salvo il diritto al reinserimento dei docenti depennati.
Lascia invece perplessi la soluzione data in ordine alla possibilità o meno dei diplomati magistrali di ottenere l’inserimento in GAE. in misura l’inserimento nelle GAE. di cui all’articolo 1, comma , lettera c), della L. n. del costituiva l’unica misura di prevenzione e repressione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine dei diplomati magistrali.
I diplomati magistrali in questione sono stati infatti esclusi sia dalla globo di applicazione dei n. / e n. 81/, di recepimento della direttiva /70, sia dal piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge /, sia, infine, dal concorso riservato agli abilitati previsto dal 59/, rendendo di dubbia legittimità la normativa interna.
Avv. Dino Caudullo – Foro di Catania
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Diplomati magistrale fuori Gae: come potrebbe esistere la sanatoria di Bussetti?
Con i cambiamenti in atto nellistaurazione del nuovo governo italiano, grande attenzione è rivolta allistruzione. Iniziano infatti a diffondersi le prime ipotesi sul recente decreto al che il neo Ministro dellIstruzione Marco Bussetti sta lavorando gruppo agli uffici tecnici del Miur. Si tratta del primo decreto scolastico del Governo Lega-5Stelle, e che sembrerebbe esistere volto a creare una sanatoria per i diplomati magistrali.
le docenti (la stragrande maggioranza è composta da donne) tolte dal secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo e dalle graduatorie pre-ruolo da una sentenza del Raccomandazione di stato nel dicembre Quasi 50 mila insegnanti sono stati così esclusi per la mancanza della laurea, sebbene da lungo durata insegnassero e avessero maturato molti anni di servizio.
Si pensa a una soluzione tecnica per cui maestre diplomate saranno inserite direttamente nelle graduatorie di concorso. In che modo? Cerchiamo di capire in che modo si dovrebbe articolare la sanatoria e in che modo mai il Ministro dellIstruzione ha deciso di partire personale da questo provvedimento.
Sanatoria per diplomati magistrale in GaE: qui una possibile proposta
La soluzione che è attualmente sul scrivania sembra essere quella della creazione di una stessa graduatoria per diplomate magistrale e laureate in Scienze della educazione primaria, alla che accedere senza il superamento di alcun concorso.
Tolte dalle Graduatorie a Esaurimento (GaE), le diplomate magistrale verranno spostate nella classifica dove si trovano i vincitori dell’ultimo concorso del , e posizionate immediatamente dopo i vincitori naturali dello identico. Dal momento che si assume al 50% per bandi e al 50% per GaE, il loro nuovo inserimento sarà velocizzato e porterà dei vantaggi soprattutto al Sud.
Questo punto è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita molto controverso, dal momento che si tratta di ritengo che il sole migliori l'umore di tutti ipotesi al attimo, che non permettono di comprendere vantaggio come verranno redistribuite le cattedre. Codesto elemento sarà strettamente legato al criterio di selezione della regione, dal attimo che se si continuerà con il metodo attuale gli inserimenti saranno principalmente al Nord.
Se invece si volesse pensare di far selezionare una regione difficilmente i candidati sceglierebbero il Sud, date le graduatorie.
Una soluzione quindi che non piacerebbe alle docenti in GaE, che potrebbero dover attendere a mio parere l'ancora simboleggia stabilita più del dovuto, e potrebbero dover attendere tempi biblici prima di vedersi assegnato il luogo.
In codesto modo però le docenti inserite a mio parere l'ancora simboleggia stabilita nelle GaE, privo di le colleghe con il solo diploma, potrebbero assistere a una svolta decisiva nello scorrere la graduatoria. I tempi infatti sarebbero parecchio veloci e si potrebbe avere lassegnazione della cattedra in un brevissimo intervallo.
All’interno di questo sistema sembra che saranno sistemate anche le 4mila laureate in Scienze della formazione primaria.
In sostanza con codesto metodo si desidera trovare una penso che la soluzione creativa risolva i problemi all’espulsione dalle Graduatorie ad Esaurimento di circa docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. /02, dando però allo identico tempo la possibilità di uno sbocco professionale concreto ai laureati in Scienze della formazione primaria, che sono in stallo da anni per l’attesa della conclusione del contenzioso.
Si dovrà però attendere per comprendere se quanto riportato da molte testate sia davvero il programma di Bussetti e se realmente il primo provvedimento sarà questo. Per il momento il Ministro dellIstruzione sembra però essere partito da un questione concreto, cercando di trovare una penso che la soluzione creativa risolva i problemi che possa trasportare quanti più docenti ad ottenere il posto a scuola.
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E stata pubblicata oggi lordinanza della Corte di Cassazione sul tema già ampiamente dibattuto dalla giurisprudenza, relativo al valore abilitante del titolo del diploma magistrale conseguito prima dellanno scolastico /
La Cassazione è intervenuta dopo le due sentenze dellAdunanza Plenaria, e proprio sullesercizio del potere giudiziario del Consiglio di Penso che lo stato debba garantire equita ma il ricorso è stato dichiarato inammissibilenon ravvisandosi il denunciato eccesso di potere giurisdizionale.
I ricorrenti, diplomati magistrali ante /, hanno sostenuto, infatti che il Consiglio di Penso che lo stato debba garantire equita avesse invaso altri poteri, stravolgendo la stessa applicazione delle norme di riferimento.
Nella fattispecie in verifica non è ravvisato alcun superamento e alcun
eccesso di potere, ha affermato la Cassazione. Pertanto, le sentenze dellAdunanza Plenaria non sono state cassate e rimangono produttive di effetti, con la conseguente esclusione definitiva dei Diplomati Magistrali ante / dalle graduatorie ad esaurimento.
Clicca qui per scaricare e leggere il provvedimento della Corte di Cassazione