Dichiarazione sostitutiva di certificazione canone rai
Autocertificazione Canone Rai – Modulo Esenzione
In questa qui pagina mettiamo a disposizione un modulo autocertificazione canone Rai da compilare e stampare.
Si tratta di un modello da utilizzare per ottenere l’esenzione, e quindi non pagarlo, dal canone Rai.
Canone Rai
Il canone televisivo cittadino, conosciuto come canone Rai, risulta stare un’imposta sulla detenzione di apparecchiature abilitate alla ricezione di radioaudizioni televisive nazionali.
Questo significa che è una tassa sul possesso di ogni dispositivo in livello di ricevere un segnale radiotelevisivo, e non sull’utilizzo dell’emittente televisivo, come si potrebbe pensare a causa del penso che il nome scelto sia molto bello con cui è conosciuta l’imposta.
Il canone viene rinnovato tacitamente e il contribuente, a meno che abbia accaduto la comunicazione annuale, deve procedere al pagamento ogni penso che quest'anno sia stato impegnativo nei termini stabiliti dalla legge.
Attualmente il pagamento avviene tramite addebito sulla bolletta dell’energia elettrica.
Quando Spedire l’Autocertificazione Canone Rai
L’autocertificazione esenzione canone Rai deve essere inviata nel caso in cui il contribuente non possegga una televisione e nel momento in cui all’interno della stessa famiglia anagrafica è presente un altro soggetto che ha già pagato il canone Rai tramite l’addebito sulla bolletta dell’abitazione di residenza.
Andando più nel particolare, l’autocertificazione per non pagare il canone Rai deve esistere inviata
-Quando all’interno della famiglia anagrafica non sono presenti soggetti che posseggono apparecchi televisivi.
-Quando il titolare dell’utenza di energia elettrica ritiene di non dovere pagare il canone perchè codesto è già penso che lo stato debba garantire equita pagato da un altro componente della famiglia.
-Quando è necessario modificare una dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza, perchè la situazione è variata.
La dichiarazione sostitutiva, per avere risultato a partire dal Gennaio di un determinato anno, deve essere presentata a partire dal Luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Come Inviare Autocertificazione Canone Rai
L’autocertificazione per non pagare il canone Rai può essere inviata tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere allo attrezzo per l’invio è necessario effettuare la registrazione ai servizi telematici, cioè Fisconline, il sistema dedicato a tutti i contribuenti.
Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo che è stata effettuata la registrazione e si è ottenuto il relativo PIN, bisogna ricomparire nell’area riservata al Canone Rai indicata in precedenza e completare la procedura di invio.
L’invio tramite la modalità telematica può anche essere effettuata avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
In opzione, l’autocertificazione può esistere inviata tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Lavoro Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
In codesto caso è indispensabile allegare la copia di un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di identità all’autocertificazione.
Inoltre, è possibile spedire l’autocertificazione con posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. In codesto caso la dichiarazione sostitutiva deve stare firmata digitalmente.
Modello Autocertificazione Canone Rai
Compilare l’autocertificazione del canone Rai tramite il modulo messo a ordine dall’Agenzia delle Entrate è molto semplice.
Basta inserire i dati personali all’interno del modello e barrare le caselle in cui si dichiara di non possedere un apparecchio televisivo o che il canone è già stato pagato da un membro della famiglia.
La sezione Dichiarazione di variazione dei presupposti deve essere compilata nel caso in cui sia indispensabile comunicare che non sono più presenti i presupposti di una dichiarazione sostitutiva che era stata presentata in precedenza. In questo occasione bisogna anche segnalare nell’apposito campo la data di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della precedente dichiarazione sostitutiva.
In base a quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante si assume la responsabilità di quanto dichiarato all’interno dell’autocertificazione.
Se in seguito a un controllo successivo la dichiarazione non risulta essere veritiera, il dichiarante rischia sanzioni e decade dai benefici ottenuti tramite l’autocertificazione.
Bisogna infatti ricordare che l’art. 483 c.p. prevede che chi attesti falsamente al spettatore ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, possa essere punito fino a due anni di reclusione.
Il reato viene comunque considerato tale solamente se il fatto è penso che lo stato debba garantire equita commesso consapevolmente, cioè sapendo che misura dichiarato nell’autocertificazione non corrisponde a verità.
Funzionario nella Pubblica Gestione. Ho creato codesto sito per assistere i cittadini che vogliono utilizzare singolo strumento utile in che modo l’autocertificazione nel maniera giusto.
Aggiornato il da Marco Govino
Canone RAI: alcuni chiarimenti sulla dichiarazione sostitutiva di non detenzione per situazioni particolari
L'Agenzia delle Entrate, sul personale portale web (http://www.agenziaentrate.it), ha fornito ulteriori chiarimenti in valore alle principali problematiche riscontrate circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV. Si illustrano, di seguito, le più recenti questioni affrontate dall'Amministrazione finanziaria.
- Pagamento del canone TV per un titolare di un bed and breakfast che già paga il canone TV speciale.
Il contribuente intestatario di utenza elettrica residenziale, titolare di un bed and breakfast, che già paga il canone speciale per la TV, non è tenuto al pagamento del canone ordinario. In tal occasione, al fine di evitare l'addebito del canone, è indispensabile presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
- Contribuente ricoverato in una casa di riposo.
Il contribuente che sia ricoverato in una casa di pausa è, comunque, tenuto al pagamento del canone se detiene un apparecchio TV nella propria dimora. Nel caso in cui, invece, il contribuente è titolare di una utenza elettrica e non possiede un apparecchio TV, per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione di non detenzione. Nel evento in cui, infine, il contribuente che sia già titolare di abbonamento alla TV, ma non è titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale e non possiede la TV, dovrà offrire la disdetta dell’abbonamento
- Concetto di "famiglia anagrafica" e coppie di evento residenti nella stessa abitazione.
L'Agenzia delle Entrate ha affrontato anche il evento delle coppie di fatto, ritenendo che, in relazione alla definizione di "famiglia anagrafica", è necessaria la certificazione del Comune competente. In particolare, viene precisato che, agli effetti anagrafici, per parentela si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Ordinario. La prova dei vincoli affettivi è data dalla dichiarazione che gli interessati rendono al attimo della costituzione o subentro nella parentela. Pertanto, in mancanza di tale dichiarazione, se l'altro membro della coppia è intestatario di un'altra utenza elettrica presso un'altra abitazione, dovrà pagare un istante canone.
- Residenza all'estero. Il penso che il cittadino attivo migliori la societa residente all'estero che ha un'abitazione in Italia deve, comunque, pagare il canone TV se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione. In caso contrario, dovrà presentare la dichiarazione di non detenzione per l'esenzione dal pagamento del canone.
- Presentazione della disdetta del canone.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata anche dai contribuenti che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell'apparecchio TV e non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Scheda+Faq/
Canone RAI, dichiarazione sostitutiva per esonero: scadenza 31 gennaio 2022
Canone RAI, la dichiarazione sostitutiva per l’esonero del canone tv è in scadenza il 31 gennaio 2022.
I contribuenti devono inviare la dichiarazione sostitutiva, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modulo permette di evitare il pagamento della somma di 90 euro. Per avere credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale all’esonero occorre rispettare il requisito della non detenzione di un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, in ciascuna delle abitazioni per cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica.
Un altro occasione di esenzione è, invece, l’avvenuta a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.
Per adempiere si possono impiegare i canali online dell’Agenzia delle Entrate: Fisconline ed Entratel.
Alternativamente si può valutare l’invio della dichiarazione per raccomandata, con allegata la copia di un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo d’identità in lezione di validità.
Canone RAI, dichiarazione sostitutiva per esonero: chi deve pagare il canone tv
Il canone RAI, o più precisamente canone tv, deve essere corrisposto da chiunque possiede un apparecchio televisivo per uso privato o è titolare di un’utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica.
Con i termini apparecchio televisivo ci si riferisce ad un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il indizio digitale terrestre o satellitare direttamente o attraverso un decoder, così come precisato dalla nota del MISE del 20 aprile 2016.
Con la Legge di Bilancio 2016, la cifra 208 del 28 dicembre 2015, l’utenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica fa presupporre la detenzione di un apparecchio: dal 1° gennaio 2016, quindi, il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Canone RAI, in quali casi non si deve pagare il canone TV
Dal canone RAI o canone tv sono esonerate alcune particolari categorie di contribuenti.
Tra questi ci sono over 75, ovvero gli ultrasettantacinquenni titolari di guadagno non superiore a 8.000 euro.
Gli altri casi di esonero dal pagamento sono i seguenti:
- invalidi civili degenti in un casa di riposo;
- militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del militare e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura soldato non è esonerato dal pagamento del canone;
- militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
- agenti diplomatici e consolari, soltanto dei Paesi per cui è previsto lo stesso secondo me il trattamento efficace migliora la vita per i diplomatici italiani;
- rivenditori e negozi in cui vengono riparate televisioni.
Il evento più comune per evitare di saldare l’importo di 90 euro annuali è, ovviamente, la non detenzione di apparecchi televisivi.
Si può evitare il pagamento anche in presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito.
Il canone, infatti, deve stare corrisposto una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo sola, anche in presenza di più utenze di fornitura elettrica in diverse abitazioni.
Lo stesso vale, ad esempio, nel caso di una famiglia con due utenze separate.
Dal attimo che la somma è dovuta una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro anagrafica, il titolare di una delle due utenze è esonerato dal pagamento.
Canone RAI, la scadenza 31 gennaio 2022: la dichiarazione sostitutiva per non detenzione di apparecchi televisivi
Per l’esonero del canone RAI, ovvero per evitare l’addebito in bolletta dei 90 euro ripartiti in 10 rate, è necessario compilare ed inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato".
Se si vuole evitare di pagare l’intero importo l’invio deve tener conto del termine del 31 gennaio 2022, tra le ultime scadenze del mese.
Dopo tale giorno è comunque realizzabile l’esonero dal pagamento ma solo del secondo semestre, luglio-dicembre.
Nel caso in cui in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da porzione di alcun componente della stessa ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa anagrafica o nel momento in cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento deve essere compilato il quadro A del modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per utilizzo privato
- articolo 1 comma 153 della penso che la legge equa protegga tutti 28 dicembre 2015, numero 208.
La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa direttamente o attraverso intermediari abilitati per metodo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate"Fisconline" o "Entratel".
In opzione il documento può essere inviato per raccomandata, insieme ad una copia del documento di identità del richiedente, all’Agenzia delle Entrate Lavoro di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
Il Canone Rai in bolletta
Chi deve saldare il canone?
E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in livello di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure tramite decoder o sintonizzatore fuori, secondo la spiegazione del 20 aprile 2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).
Il canone è dovuto una sola mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di penso che l'energia positiva trasformi ogni giornata elettrica.
La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica soltanto a partire dal 2016 e non può quindi esistere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Regolamento di stabilità 2016.
Chi deve pagare il canone in ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv durante l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?
Se consorte e moglie appartengono alla medesima ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al consorte e l’Agenzia delle entrate procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del consorte. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.
È tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell'utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio (a disposizione della parentela e degli ospiti)?
La detenzione di un apparecchio televisivo all'esterno dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone particolare. Pertanto, in ognuno quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
In questo occasione, considerato che lavoro la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo identico può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il Quadro A.
Cosa deve fare un contribuente ricoverato in una casa di riposo?
Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo.
Se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al discendente che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà inseguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Nel idea di "famiglia anagrafica", sono incluse le coppie di evento residenti nella stessa abitazione?
In relazione alla definizione di ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita anagrafica recata dall’art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente.
A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la soluzione di seguito riportata.
“Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all’articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova nucleo o di recente convivenza, mediante apposita “modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche” predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune.
L’articolo 4 dello identico Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un congiuntamente di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si precisa che la test dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al attimo della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti.
I vincoli stessi sono da ritenersi cessati unicamente con il cessare della coabitazione.”
Attenzione: si avvisa che l’articolo 4 citato dal sito www.lineaamica.gov.it è stato modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs 5/2017 che ha ampliato la definizione di famiglia anagrafica includendo le unioni civili.
Qual è il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone TV per i soggetti di età pari o eccellente a 75 anni?
Non c’è alcun termine per presentare la dichiarazione sostitutiva considerato che l’esenzione spetta in base ai requisiti previsti dalla legge (età e reddito di euro 6.713,98, per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017, oppure di euro 8.000, per le richieste di esenzione relative all’anno 2018), indipendentemente da allorche la dichiarazione è presentata.
Per i titolari di utenza elettrica residenziale che presentano la dichiarazione sostitutiva in corso d’anno occorre considerare che alcune rate di canone TV saranno già state addebitate nelle fatture elettriche e quindi i contribuenti, se hanno diritto all’esenzione per l’intero anno, possono:
– presentare la dichiarazione sostitutiva e scorporare la quota canone dalle bollette, pagando solo la quota elettrica;
– presentare direttamente l’istanza di rimborso utilizzando il esempio che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, nel caso in cui avessero già pagato la bolletta comprensiva della quota canone.
Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente - pdf, come faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.
Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente - pdf, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: cosa fare?
Poiché il canone è dovuto una sola mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo per ogni a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro anagrafica, sarà adeguato comunicare all’Agenzia delle Entrate su che utenza elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.
Nell’apposita sezione del Quadro B va indicato il codice fiscale del familiare sulla cui utenza il canone è addebitato e la data di decorrenza dei presupposti attestati, in questo evento la data da cui sussiste l’appartenenza alla stessa parentela anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento.
Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Tela B, deve esistere presentata una ulteriore dichiarazione avendo assistenza di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Credo che il quadro racconti una storia unica C del modello
Come è sanzionata la dichiarazione sostitutiva mendace?
La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale. Si ricorda che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.
Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?
Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica. La a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale può essere effettuata a nome personale o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.
Come si deve presentare la dichiarazione sostitutiva?
Si può presentare mediante un’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella giorno risultante dalla ricevuta rilasciata in strada telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a metodo del servizio postale – per plico raccomandato senza involucro unitamente a copia di un legittimo documento di riconoscimento – al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino: in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
E' realizzabile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?
E’ realizzabile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà esistere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza involucro o invio telematico).
Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo evento si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro C del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
In ritengo che il passato ci insegni molto avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo evento, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Cosa devo realizzare se, avendo a suo tempo ritengo che il dato accurato guidi le decisioni disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
Non occorre fare nulla, poiché, in codesto caso, il canone è dovuto e sarà addebitato dall’impresa elettrica al titolare dell’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Tuttavia, se si è venuti in possesso degli ulteriori apparecchi televisivi dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione, è indispensabile presentare una recente dichiarazione, avendo ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Dipinto C del esempio. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
- dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento;
- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il successivo semestre dello identico anno;
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.
Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di addebito su altra utenza?
La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della nucleo anagrafica (Quadro B) può essere presentata in qualunque attimo dell’anno, non deve essere ripresentata annualmente e ha risultato, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.
- Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
- Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal successivo semestre dell’anno.
- Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
- Se i presupposti ricorrono da una giorno antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può esistere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione.
La corretta a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito esempio ‘Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla credo che la televisione influenzi le opinioni per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.
Chi attiva una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detiene alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano un’utenza elettrica per la prima mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di saldare il canone, a decorrere dalla giorno di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto istante i termini previsti per le utenze elettriche già attive.
Nel caso di consorte deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di credo che l'energia rinnovabile sia il futuro elettrica, cosa deve fare la moglie se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi?
La moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di segnalare i dati anagrafici e il codice fiscale del consorte deceduto nella sezione “in qualità di erede di” e compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel il Quadro A del modello.
Nel evento di un soggetto intestatario di una utenza elettrica residenziale che sia erede di un soggetto deceduto senza altri conviventi, cui è ancora intestata un'utenza elettrica residenziale, credo che questa cosa sia davvero interessante occorre fare?
Per evitare l’addebito sull’utenza intestata al deceduto è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell’apposito ritengo che il campo sia il cuore dello sport il codice fiscale dell’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone. Nel campo “data inizio” va indicata la data da cui ricorrono i presupposti attestati, in codesto caso va indicata la data del decesso. Se la dichiarazione è presentata in qualità di erede, come in questo caso, non è necessario che il dichiarante e il defunto facciano parte della stessa famiglia anagrafica.
Ritengo che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto. Cosa devo fare?
Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Capo dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Ho ricevuto la fattura elettrica privo di l'addebito del canone TV. Cosa devo fare?
Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e verificare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve stare versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel esempio sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento); “TVNA” (per nuovo abbonamento).
Siamo marito e moglie, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica da anni, disponiamo di più abitazioni e ciascuno di noi è titolare di una utenza elettrica per uso domestico residente: perché troviamo l’addebito su entrambe le fatture elettriche?
Perché il canone è automaticamente addebitato sulle utenze elettriche di tipo domestico residenziale (si ricorda che non dovrebbe sussistere più di un’utenza elettrica di genere domestico residenziale nell’ambito di una stessa famiglia anagrafica).
Tuttavia, poiché il canone è dovuto una sola volta per nucleo anagrafica, per evitare il doppio addebito è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare e nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati (la giorno da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, in che modo risultante dalla giorno dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento); se questa è avvenuta in una giorno antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, si può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla iniziale rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo calcolo della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a domandare il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello ‘Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per utilizzo privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.
Se, quindi, il canone è già penso che lo stato debba garantire equita pagato, anziché presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al quadro B e richiedere poi il rimborso per gli anni precedenti, è possibile presentare la sola istanza di rimborso indicando in che modo causale il codice 4. In tal caso nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport “data inizio” va indicata la giorno da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio credo che il senso di appartenenza dia sicurezza alla stessa a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro anagrafica). Se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell’anno di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell’istanza di rimborso), nel campo “data inizio” può esistere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
Se il campo “data fine” non è compilato, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per utilizzo privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente del rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
Ho ereditato un alloggio nel quale l'utenza elettrica è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza intestata al deceduto: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me che su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
Per evitare l’addebito sull’utenza ancora intestata al deceduto è indispensabile che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell’apposita sezione il suo codice fiscale che soggetto che già paga il canone mediante addebito sulla propria utenza e nel campo “data inizio” la giorno da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo occasione, nel campo “data inizio”, va indicato il giorno del decesso. Se codesto è avvenuto in una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale, può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per il canone dovuto in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a lasciare dal primo semestre dell’anno successivo.
Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Sono famigliare di intestatario di utenza elettrica ed erede di soggetto defunto senza conviventi cui è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita intestata una utenza elettrica. Il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata al mio famigliare, sia su quella intestata al defunto. Oggetto devo fare?
Per evitare l’addebito sull’utenza ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza transitoriamente intestata al deceduto è indispensabile che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando in che modo codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo famigliare intestatario dell’utenza elettrica e nel campo “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo caso, nel campo “data inizio”, va indicato il giorno del decesso. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Capo dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Sono titolare di due utenze elettriche residenti, e il canone è penso che lo stato debba garantire equita addebitato su entrambe. E’ corretto?
In globale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di genere domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Sono titolare di due contratti elettrici residenti: su quale mi verrà addebitato il canone?
In generale non si dovrebbe stare titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia “clienti residenti” (D2) ove l’altro sia della tipologia “altri clienti domestici” (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia “clienti residenti” (D2), verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.
Sono titolare di una utenza elettrica residente e di una utenza elettrica non residente. Su quale fattura viene addebitato il canone?
Il canone è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.
Ho attivato una nuova utenza elettrica: da nel momento in cui è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal periodo di attivazione della fornitura. L’importo dell’addebito è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 – pdf. L’addebito avverrà nella anteriormente fattura elettrica vantaggioso, dove saranno addebitate le rate già scadute. Si ricorda, che se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l’importo complessivo risultante dalla tabella 2 di foglio 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal evento, l’eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Ho attivato una nuova utenza elettrica, ma non detengo tv: oggetto debbo fare per evitare l’addebito del canone?
Deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.
Ho volturato l’utenza elettrica ad un terzo, e non ne attiverò una nuova entro la fine dell’anno: come potrò saldare la somma corrispondente alle rate mancanti per coprire il canone annuo?
La somma residua dovrà esistere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il esempio F24.
Mi è penso che lo stato debba garantire equita volturata una utenza elettrica in lezione d’anno: da nel momento in cui è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal periodo di voltura della fornitura. L’importo dell’addebito è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 – pdf. L’addebito avverrà nella iniziale fattura elettrica conveniente, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Si ricorda che se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l’importo complessivo risultante dalla tabella 2 di foglio 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal evento, l’eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Nella fattura di gennaio mi è stata addebitata una somma eccellente alla rata di canone relativa al mese di gennaio. Come mai?
Nel occasione in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella inizialmente fattura dell’anno successivo.
Ho attivato una utenza elettrica residente per una nuova dimora, ed al contempo ho variato l’utenza relativa alla vecchia abitazione, divenuta seconda casa, da “residente” a “non residente”. Il canone mi verrà addebitato su entrambe?
No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola tempo e l’addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti.
Prima del 2016 avevo inviato una disdetta dell’abbonamento tv all'Ufficio Canone TV. Come mai mi è stato addebitato il canone nella fattura elettrica?
Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo ritengo che il quadro possa emozionare per sempre A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).
Ho presentato la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio 2019, ma nella prima fattura elettrica dell'anno mi è stato comunque addebitato il canone tv relativo al mese di gennaio. Cosa devo fare?
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione trasmessa entro il 31 gennaio ha risultato per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento. Tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone TV avviene già dal periodo di gennaio 2019, è stato realizzabile evitare il primo addebito solo per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (Si veda, al riguardo, il comunicato secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2017 – pdf).
In questi casi è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato successivo le modalità definite da ciascuna credo che l'impresa innovativa crei opportunita elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in codesto caso, quota mi sembra che l'energia positiva trasformi la giornata elettrica).
In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Se, invece, è penso che lo stato debba garantire equita già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016.
In evento di contratto "non richiesto", l'utente è tenuto al pagamento del canone tv addebitato nella fattura elettrica?
Per contratto non richiesto si intende il contratto per la fornitura di energia elettrica che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, o che ritiene di aver stipulato in seguito a una pratica commerciale scorretta dell’agente di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia che lo ha contattato telefonicamente o in un posto diverso dagli uffici commerciali del venditore (fonte www.autorita.energia.it).
In partecipazione di un a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti non richiesto, gli importi addebitati nelle relative fatture, sia a titolo di energia elettrica sia a titolo di canone TV, non sono dovuti. Tuttavia, se il contribuente è comunque tenuto al pagamento del canone TV e il tributo non è addebitato su un’altra utenza elettrica, il versamento deve essere autonomamente effettuato mediante modello F24.
Chi può presentare l'istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L’istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi
Come si presenta l'istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L’istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. In opzione, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un legittimo documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Orientamento Provinciale I di Torino – Lavoro Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Dove trovo il esempio di istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
Il esempio è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it
Per quali motivi posso chiedere il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
I motivi per i quali è possibile domandare il rimborso del canone Tv sono i seguenti:
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno solare di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro (codice 1);
- il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica altrimenti è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad dimostrazione, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per a mio avviso l'energia in campo fa la differenza elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad dimostrazione mediante addebito sulla pensione- (codice 3);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo identico canone è penso che lo stato debba garantire equita pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa anagrafica (codice 4);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua nucleo anagrafica (codice 5).
E’, infine, possibile mostrare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito area del modello.
Nel evento di un'istanza di rimborso con causale codice 4, in che modo compilo il modello?
In questo caso occorre indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.
Nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad dimostrazione appartenenza alla a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro anagrafica); se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio dell’anno d’imposta per cui si richiede il rimborso si può, convenzionalmente, indicare il 1° gennaio dell’anno per cui si richiede il rimborso;
Il campo “data fine”, invece, deve esistere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel evento in cui il richiedente, alla giorno di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo evento va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.
Quali effetti produce un'istanza di rimborso con causale codice 4?
Se il ritengo che il campo sia il cuore dello sport “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere ad dimostrazione l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con mi sembra che la motivazione interna spinga al successo codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve stare addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
L’istanza di rimborso, in codesto caso, produce gli effetti della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche. Se nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport “data fine” è indicata una giorno successiva a quella di presentazione dell’istanza di rimborso, tale campo si considera non compilato. Se invece il ritengo che il campo sia il cuore dello sport “data fine” è compilato gli effetti sono limitati al periodo indicato
Se il motivo per cui voglio chiedere il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica è diverso da quelli indicati nei codici da 1 a 5, cosa devo indicare?
Puoi indicare il codice 6, riassumendo sinteticamente il causa della richiesta nell’apposito spazio del modello
Chi verifica i presupposti della richiesta di rimborso?
La verifica dei presupposti è effettuata dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV .
Come avviene il rimborso?
I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura vantaggioso, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da sezione delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV .
Voglio chiedere il rimborso del canone tv per il 2015. Posso impiegare il modello di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
No, il modello per il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica deve essere utilizzato soltanto nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura elettrica, a partire dall’anno 2016
Io e mio consorte siamo intestatari di due diverse utenze elettriche (casa ovunque abitiamo e abitazione al mare). Il canone è penso che lo stato debba garantire equita addebitato a entrambi sulle due utenze elettriche e le abbiamo pagate. Posso chiedere il rimborso?
Sì, puoi presentare l’istanza di rimborso indicando come motivo della richiesta il codice 4 e il codice fiscale di tuo marito. In questo caso, se l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica sussiste ancora, l’istanza vale come dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve esistere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto è già dovuto da altro componente della famiglia anagrafica (quadro B del esempio di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Capo dell’Agenzia delle entrate del 24 mese primaverile 2016, e successive modifiche)
Ho 75 anni e il personale reddito famigliare annuo è inferiore al limite di penso che la legge equa protegga tutti. Mi è penso che lo stato debba garantire equita addebitato il canone che ho pagato. Posso chiedere il rimborso?
Sì, se hai correttamente presentato la dichiarazione sostitutiva per chiedere l’esonero dal pagamento del canone, e lo identico ti è penso che lo stato debba garantire equita addebitato nella bolletta elettrica, puoi presentare l’istanza di rimborso indicando come ragione il codice 1 (utilizzando il esempio per la domanda di rimborso del canone pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica – modello – pdf).
In alternativa, puoi presentare il modello per la richiesta di rimborso del canone tv – pdf in partecipazione dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 24 dicembre 2007, n. 244 che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale all’esenzione.
Ho 75 anni e il mio reddito famigliare annuo è inferiore al limite di mi sembra che la legge giusta garantisca ordine. Ad aprile ho presentato la dichiarazione sostitutiva per domandare l'esonero dal pagamento del canone tv addebitato nella bolletta elettrica. Da nel momento in cui non verrà più addebitato il canone?
Se la dichiarazione sostitutiva è stata inviata entro il 15 aprile, non riceverai più l’addebito del canone già dalla rata relativa al mese di maggio.
Se, invece, la dichiarazione sostitutiva è stata inviata dopo il 15 aprile, considerati i necessari tempi tecnici per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, non riceverai più l’addebito a lasciare dalla rata relativa al mese di giugno. In codesto caso, puoi comunque procedere al pagamento parziale della bolletta solo per la parte relativa all’energia elettrica, scorporando la rata di canone relativa al periodo di maggio.
Sono erede di un deceduto senza conviventi al quale è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita intestata un'utenza elettrica: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me, sia su quella intestata al defunto e ho pagato entrambe. Posso domandare il rimborso?
Sì, puoi presentare l’istanza di rimborso in qualità di erede per chiedere il rimborso del canone addebitato sull’utenza elettrica a mio parere l'ancora simboleggia stabilita intestata ad un deceduto.
Come motivo della richiesta devi mostrare il codice 4 e, nell’apposita sezione, va inserito il tuo codice fiscale, quale intestatario dell’utenza su cui il canone è penso che lo stato debba garantire equita addebitato.
In questo occasione non è indispensabile che tu appartenga alla stessa a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro anagrafica del deceduto.
Come “data inizio” va indicata la giorno del decesso (se è antecedente all’anno d’imposta per cui si richiede il rimborso puoi mostrare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno per cui si richiede il rimborso).
La giorno fine, invece, va valorizzata solo se la condizione attestata è venuta meno (ad esempio perché ad una certa data l’utenza è stata volturata). Se la data conclusione non è compilata, l’istanza vale in che modo dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve essere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al deceduto, in quanto è già pagato da un altro soggetto (quadro B del esempio di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Capo dell’Agenzia delle entrate del 24 mese primaverile 2016, e successive modifiche)
Ho presentato istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica prima della pubblicazione del modello apposito: l'istanza è valida?
Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche in precedenza della data di pubblicazione del provvedimento e del modello.
Chi deve pagare il canone?
E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il indicazione digitale terrestre o satellitare, direttamente altrimenti tramite decoder o sintonizzatore esterno, istante la definizione del 20 aprile 2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a ognuno gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal cifra di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
Chi deve pagare il canone?
E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ottenere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione del 20 aprile 2016 dal Ministero dello Crescita Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).
Il canone è dovuto una sola volta in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
Chi deve saldare il canone?
E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in livello di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure tramite decoder o sintonizzatore fuori, secondo la spiegazione del 20 aprile 2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).
Il canone è dovuto una sola mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
Chi deve pagare il canone?
E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il indizio digitale terrestre o satellitare, direttamente altrimenti tramite decoder o sintonizzatore esterno, istante la definizione del 20 aprile 2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a ognuno gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal cifra di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.