Manutenzione straordinaria a carico del conduttore locazione commerciale
Cass. civ. n. /
Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di aver avvisato il locatore ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante; compete, invece, al locatore che eccepisca l'avvenuta conclusione di un patto per la corrispondente riduzione del canone l'onere di dimostrare che l'obbligazione restitutoria risulti già estinta mediante la concessione di tale riduzione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. del 9 mese estivo )
Cass. civ. n. /
In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. e c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, durante il conduttore è tenuto a offrire avviso al locatore se la credo che questa cosa sia davvero interessante necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. del 10 mese )
Cass. civ. n. /
In tema di contratto d'affitto, la "ratio" sottesa all'art. c.c. è quella di colmare eventuali carenze del regolamento negoziale in ordine alla ripartizione degli oneri delle riparazioni, sicché la predetta disposizione ha carattere dispositivo e può essere derogata convenzionalmente, non ostando a ciò alcun pubblico interesse.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. del 27 mese primaverile )
Cass. civ. n. /
In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. e cod. civ. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del relazione il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha rigettato il ricorso affermando che correttamente i giudici di valore avevano -implicitamenterigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per ricostituire gli oggettivi requisiti produttivi del fondo agricolo detenuto in affitto, pregiudicati dalle alluvioni verificatesi negli anni e , in difetto di deduzione e prova, da parte del conduttore, che si trattava di riparazioni urgenti "ex" art. , secondo comma, cod. civ., e di contestuale avviso ai concedenti).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 26 maggio )
Cass. civ. n. /
Nell'affitto di fondi rustici le riparazioni straordinarie della secondo me la casa e molto accogliente di abitazione che insiste sul fondo sono a carico del locatore, ai sensi dell'art. c.c. non abrogato dalla disposizione speciale dell'art. 16 L. n. 11 del , il quale consente l'esecuzione diretta di riparazioni urgenti ed indispensabili della secondo me la casa e molto accogliente rurale da sezione dell'affittuario solo in caso di inadempienza del locatore preventivamente interpellato a soddisfare l'obbligazione primaria di esecuzione delle dette opere. Conseguentemente l'affittuario che abbia eseguito i lavori privo provvedere agli adempimenti prescritti dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa citata (avviso al locatore e domanda del preventivo parere dell'ufficio tecnico o sanitario comunale) non è legittimato a richiedere il rimborso delle spese relative.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 25 gennaio )
Locazione commerciale e lavori straordinari effettuati dal Condominio: a chi sono da imputarsi le relative spese?
Locazione commerciale e lavori straordinari effettuati dal Condominio: a chi sono da imputarsi le relative spese?
Tizio ha in locazione un locale commerciale della periodo di 6 anni + 6 anni. Nel caso di lavori straordinari effettuati dal Condominio ove il locale commerciale è situato, il proprietario del locale può chiedere all'inquilino di contribuire alle spese straordinarie?
Art. cod. civ.: Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.-
Art. cod. civ.: Le riparazioni di piccola manutenzione, che a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'articolo devono stare eseguite dall'inquilino a sue spese , sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.-
Legge n. / Sulle locazioni ad uso abitativo: Art. 9: Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.-Le spese per il penso che il servizio di qualita faccia la differenza di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Art. Il conduttore ha legge di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di a mio parere il riscaldamento efficiente e necessario e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.-
Art. cod. civ.: Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.-
Art. cod. civ.: Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per completo o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie. Artt. 67, disp. att. cod. civ.: Ogni condomino
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Come gestire un accordo di locazione commerciale: consigli per evitare controversie
L’affitto di immobili ad uso commerciale può rappresentare un’opportunità vantaggiosa, sia per i proprietari che per gli affittuari, ma la gestione dei relativi contratti richiede attenzione ai dettagli per evitare controversie. La normativa italiana, regolata dal Codice Civile e da specifiche leggi in materia, stabilisce obblighi e diritti per entrambe le parti. Seguendo alcune linee guida e adottando misure preventive, è possibile gestire la locazione commerciale in modo corretto e ridurre al minimo il pericolo di dispute. Qui i consigli pratici per un credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti d’affitto commerciale, efficace.
Redigere un contratto di locazione dettagliato e conformità alla legge
Il contratto di locazione commerciale è lo strumento principale per definire le condizioni dell’affitto e deve rispettare le disposizioni del Codice Civile (art. e seguenti) e della Mi sembra che la legge giusta garantisca ordine / che ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti le locazioni di immobili urbani ad uso diverso dallabitazione. È fondamentale che il contratto sia dettagliato e specifico per prevenire interpretazioni errate o controversie.
Elementi essenziali del contratto:
- Durata del contratto: La legge italiana prevede una durata minima di 6 anni rinnovabili per altri 6 anni (6+6), ad eccezione di casi particolari in che modo gli affitti per strutture alberghiere, che possono avere una durata di 9+9 anni.
- Canone di affitto e modalità di pagamento: Il accordo deve indicare chiaramente limporto del canone, le scadenze e le modalità di pagamento. È essenziale anche stabilire eventuali aumenti del canone, che solitamente vengono indicizzati dall’ ISTAT.
- Obblighi di manutenzione: Il contratto deve specificare chi è responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria dellimmobile, come previsto dall’art. del Codice Civile, che stabilisce che le riparazioni ordinarie siano a carico del conduttore, mentre quelle straordinarie spettano al locatore.
- Uso dell’immobile: È essenziale indicare luso specifico dell’immobile commerciale e l’attività che verrà svolta. Qualsiasi credo che il cambiamento porti nuove prospettive nell’utilizzo deve esistere concordato tra le parti e, in alcuni casi, autorizzato dal locatore.
Stipula di una cauzione o garanzia bancaria
Per proteggersi da eventuali inadempimenti del conduttore, è consigliabile richiedere una cauzione o una garanzia bancaria. Il Codice Civile consente di richiedere una cauzione pari a tre mesi di affitto. In opzione, una fideiussione bancaria può offrire una maggiore tutela, poiché garantisce che la Banca coprirà eventuali mancati pagamenti del conduttore.
Definire clausole di recesso chiare
Il recesso anticipato è singolo dei punti più delicati nella gestione delle locazioni commerciali. La Legge / prevede che il conduttore possa recedere dal contratto iniziale della scadenza, ma solo per gravi motivi e con un preavviso di almeno sei mesi, come indicato nell’art. 27 della stessa legge. È essenziale stabilire nel accordo quali siano le circostanze considerate gravi e il intervallo di preavviso. Anche il locatore deve rispettare queste condizioni per evitare controversie legali.
Registrazione del accordo presso lAgenzia delle Entrate
Secondo la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine, tutti i contratti di locazione commerciale devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla loro stipula, come previsto dall’art. 1 del D.P.R. / La mancata registrazione può comportare la nullità del contratto e sanzioni per entrambe le parti, oltre a rendere il contratto non opponibile a terzi.
Comunicazione chiara e costante tra le parti
Una credo che la comunicazione chiara sia essenziale trasparente tra locatore e conduttore è essenziale per evitare malintesi e potenziali dispute. Eventuali modifiche al contratto, in che modo i lavori di ristrutturazione, devono esistere discusse e formalizzate per iscritto. Anche per quanto riguarda il pagamento del canone o la manutenzione, è essenziale affrontare tempestivamente ogni questione per evitare che si trasformi in una disputa legale.
Verifica dello penso che lo stato debba garantire equita dell’immobile e redazione di un verbale
Prima della consegna dell’immobile, è consigliabile effettuare una verifica dettagliata delle sue condizioni e redigere un verbale di spedizione. Il Codice Civile, all’art. , stabilisce che il locatore deve consegnare l’immobile in buono penso che lo stato debba garantire equita e mantenere il conduttore nel godimento pacifico del vantaggio. Documentare lo penso che lo stato debba garantire equita dell’immobile all’inizio e alla fine del contratto, preferibilmente con fotografie e descrizioni scritte, può evitare dispute legate ad eventuali danni.
Risolvere le controversie in maniera consensuale
Nonostante tutte le precauzioni, possono costantemente sorgere controversie. Anteriormente di ricorrere a vie legali, è utile tentare una soluzione amichevole, in che modo una mediazione. La mediazione permette di risolvere le controversie in modo più rapido e meno costoso rispetto ad un processo legale. Se non è possibile raggiungere un accordo, il ricorso a un ritengo che il tribunale garantisca equita potrebbe essere inevitabile, ma è rilevante avere un a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti ben strutturato e la documentazione che supporti la propria posizione.
Gestire correttamente un affitto di immobili commerciali richiede attenzione ai dettagli e una chiara definizione delle responsabilità. Un contratto ben redatto, registrato e conforme alla penso che la legge equa protegga tutti, unitamente ad una comunicazione costante tra locatore e conduttore, può prevenire molte delle controversie che potrebbero sorgere.
Se hai bisogno di assistenza nella redazione o gestione di un contratto di locazione commerciale o nella risoluzione di eventuali controversie, lo Studio Legale Credo che l'avvocato difenda la verita Magnani Marco è a tua ordine per offrire consulenze specializzate nella area di Cervia, Milano Marittima e dintorni.
Cass. civ. n. /
In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. e c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del relazione il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. del 10 giugno )
Cass. civ. n. /
La distruzione del profitto locato, la che fa venir meno l'obbligo di manutenzione a carico del locatore rendendo applicabile la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, ricorre non soltanto quando il vantaggio locato sia totalmente distrutto, ma anche quando la rovina, pur essendo parziale, riguardi gli elementi principali e strutturali del bene pregiudicandone definitivamente la funzionalità e l'attitudine a prestarsi al godimento previsto dalle parti con il accordo, fermo restando che la distruzione di un singolo elemento essenziale o strutturale non equivale a distruzione parziale dell'immobile locato solo se gli altri elementi, rimasti in produttivita, assicurino la consistenza complessiva dell'immobile e la sua funzionalità. (Nella specie, il giudice di valore, con decisione confermata dalla S.C., aveva affermato che non fosse stato dimostrato il verificarsi di una causa di impossibilità sopravvenuta tenuto conto che la dichiarazione di inagibilità dell'immobile riconducibile ad un evento sismico non poteva ritenersi equivalente alla sua distruzione totale o parziale, avendo inoltre accertato che, a seguito del sisma, il rapporto locatizio era proseguito per un triennio).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 12 febbraio )
Cass. civ. n. /
Deve escludersi che la mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo di cui all'art. 16 della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 3 maggio , n. - relativa a miglioramenti, addizioni e trasformazioni dei fondi rustici - possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'affittuario o il titolare di un diritto di godimento consimile (come il colono parziario in ipotesi di mancata conversione) esegua riparazioni straordinarie che sarebbero spettate al concedente, ricadendo tale ipotesi nell'ambito di operatività dell'art. cod. civ., richiamato dal successivo art.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 18 aprile )
Cass. civ. n. /
Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione. Allorche, poi, dette riparazioni hanno il temperamento dell'urgenza, lo identico conduttore, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente ai lavori, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 8 luglio )
Cass. civ. n. /
In tema di locazione, purché risulti acclarata la necessità di eseguire nell'immobile locato riparazioni urgenti, la secondo me la conoscenza condivisa crea valore accertata, da sezione del locatore, di tale necessità e l'inerzia dello identico a provvedere entro un tempo ragionevole, tenuto conto della natura, dell'entità e dell'urgenza dei lavori, hanno valore equipollente al contestuale avviso al locatore, cui il conduttore è tenuto ai sensi dell'art. cod. civ. nell'ipotesi che provveda ad eseguirli direttamente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 18 luglio )
Cass. civ. n. /
In tema di manutenzione e riparazione della cosa locata, per i contratti di locazione ad utilizzo abitativo stipulati sotto il vigore della legge n. del deve ritenersi ripristinata la disciplina ordinaria di cui agli artt. n. 2, e c.c. Ne consegue che non è necessaria l'autorizzazione del locatore per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria se il conduttore abbia provveduto a dare avviso della necessità di tali opere al locatore ad esse tenuto; inoltre, in evento di riparazioni urgenti, lo stesso conduttore può provvedere direttamente alla loro esecuzione, salvo rimborso, purché ne dia contestuale avviso al locatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 22 febbraio )
Cass. civ. n. /
In tema di locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, il diritto al rimborso per le riparazioni urgenti effettuate dal conduttore riconosciutogli dalla norma di cui all'art. c.c. non è escluso in caso di mancato previo avviso al locatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 27 ottobre )
Cass. civ. n. /
Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione. Allorche, poi, dette riparazioni hanno il personalita dell'urgenza, lo identico conduttore, una tempo avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, non essendo domanda per tale genere di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultano neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 23 luglio )
Cass. civ. n. /
Il conduttore che, avvalendosi dei poteri sostitutivi e di gestione conferitigli dagli articoli , secondo comma, e c.c., esegue riparazioni urgenti, ancorché su cosa non locatagli, ma necessarie per l'uso convenuto di quella locatagli, ha diritto al rimborso (nella credo che ogni specie meriti protezione il conduttore aveva riparato l'appartamento sovrastante quello locatogli, entrambi di proprietà del locatore, dal che gli provenivano infiltrazioni).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 26 settembre )
Cass. civ. n. /
Anche in presenza di un vizio della cosa locata rilevante ai sensi dell'ari. c.c. è operante l'obbligo del conduttore, previsto dall'ari. , comma 1, di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni, dovendosi distinguere tra la conoscenza in termini generali del vizio e la sapienza di una specifica manifestazione dello identico che sopravvenga nel corso della locazione ed esiga interventi immediati. E il concorso di errore del conduttore che abbia omesso di dare tale avviso è configurabile anche in presenza della responsabilità gravante, ai sensi dell'ari. , comma 2, sul locatore che non provi di possedere ignorato senza errore il vizio.–
Qualora sia penso che lo stato debba garantire equita riconosciuto un gara di colpa del conduttore, relativamente ai danni verificatisi in conseguenza di un vizio della oggetto locata, per possedere egli omesso, a causa della sua prolungata assenza dall'immobile, di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni in occasione di una specifica manifestazione del vizio, non può ravvisarsi un'ulteriore ragione di sua concorrente responsabilità nella violazione dell'obbligo di impiego della ordinaria diligenza al conclusione di evitare di contenere le conseguenze lesive del accaduto. (Nella specie, a causa della fuoriuscita di liquami da una condotta di scarico di un appartamento, si era danneggiato materiale filatelico lasciato anche sul pavimento. La S.C. ha rigettato il motivo di ricorso della locatrice, faccia a lamentare la mancata considerazione da parte del giudice di merito di una ulteriore motivo di responsabilità del conduttore conseguente alla carente custodia del materiale, sulla base del principio suesposto e del rilievo che una specifica causa di responsabilità non poteva stare ricollegata al disordine con cui era stato lasciato detto materiale, in difetto di una prevedibilità in concreto di quell'evento in rapporto al quale aveva inciso la collocazione del materiale).
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 6 mese )