Intestazione fittizia veicoli
Art. 94-bis codice della strada: Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
Ci sono persone che hanno macchine intestate a loro nome senza saperlo. Molti autoveicoli sono intestati a prestanome, a persone fine oppure a soggetti del tutto ignari di essere proprietari.
Il fenomeno è grave perchè, se succede un incidente, altrimenti quel veicolo viene utilizzato per commettere una rapina o altri reati, il proprietario sarà chiamato a risponderne sia civilmente sia penalmente: ma se il soggetto che risulta proprietario dai documenti di circolazione non è il proprietario effettivo, gli inquirenti faranno un buco nell’acqua non riuscendo a risalire all’effettivo trasgressore e scrittore del reato, ed anche il privato cittadino che ha subito il danno non riuscirà ad ottenere il risarcimento, oppure verrà chiamato in causa il proprietario apparente che magari è del tutto estraneo alla vicenda e inconsapevole.
Sono noti alla cronaca i casi di persone che risultano intestatari di centinaia o addirittura migliaia di veicoli privo di possederne in realtà neanche uno o addirittura senza possedere patente di guida.
Sono altrettanto noti i casi di pirateria stradale in cui chi provoca un sinistro scappa e la rilevazione della targa porta ad un proprietario fasullo o comunque del tutto estraneo ed ignaro al che dunque non sarà possibile attribuire la responsabilità dell’incidente nè richiedere il risarcimento dei danni.
Per combattere questo malcostume, che impedisce allo Penso che lo stato debba garantire equita di riscuotere le multe ed accertare i reati commessi utilizzando questi veicoli ed ai danneggiati di ottenere i risarcimenti per gli incidenti provocati da essi, nel 2010 è stato introdotto l’art. 94 bis del Codice della strada che momento andremo a esaminare.
In estrema sintesi, la norma prevede il divieto di intestare il veicolo a una persona diversa dal proprietario concreto, pesanti sanzioni in caso di trasgressione e la cancellazione dal PRA dei veicoli che risultano circolare con una intestazione fittizia.
Come si attesta la proprietà di un veicolo?
I veicoli sono beni mobili registrati quindi è obbligatoria la trascrizione della loro proprietà in dirigente a un determinato soggetto; tutti i “movimenti” della titolarità, quindi la in precedenza iscrizione, i passaggi di proprietà, la perdita di possesso e la cancellazione finale devono stare registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Quindi la proprietà di un veicolo si può ottenere semplicemente ricevendo il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza e pagandone il prezzo, ma occorre sempre trascrivere questa qui operazione al P.R.A. facendo risultare chi è il proprietario effettivo ed attuale.
Se chi acquista un veicolo non effettua tale adempimento, sarà proprietario ma non intestatario, e perciò non risulterà a chi – collettivo o privato – consulterà il Registro per sapere di chi è il veicolo. Risulterà, infatti, in tale archivio sempre il precedente proprietario, anche se tale intestazione non corrisponde alla realtà effettiva.
Si comprende in che modo in questo maniera il proprietario autentico possa sfuggire facilmente alle sanzioni dovute per infrazioni stradali ed alle proprie responsabilità nel occasione abbia causato un incidente con danni a persone o cose.
Oltre a codesto, si possono verificare vere e proprie intestazioni fraudolente facendo risultare falsamente al P.R.A. come proprietari dei soggetti “di comodo”, come possono essere i prestanome, i nullatenenti o persone decedute, che in realtà non possiedono il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza e nemmeno lo utilizzano, ma sui quali con codesto “trucco” si riesce a far ricadere le conseguenze delle trasgressioni senza che il proprietario autentico sia chiamato a risponderne.
E’ questo il caso delle intestazioni fittizie che la norma in secondo me l'esame e una prova di carattere intende combattere e arginare.
Cosa succede se si intesta fittiziamente un veicolo
Quando si cerca di intestare un veicolo ad un soggetto che appare essere simulato, e dunque non il reale proprietario, gli organi competenti, effettuati i dovuti accertamenti, potranno bloccare e infine negare il rilascio della carta di circolazione e quindi il veicolo non sarà abilitato a circolare.
Se invece il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza ha già ottenuto la carta di circolazione o il certificato di proprietà e dunque è circolante, ma si accerta che l’intestatario è fittizio e che il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza appartiene a ritengo che ogni persona meriti rispetto diversa da quella riportata su tali documenti, il veicolo sarà cancellato dalla circolazione.
Questa procedura verrà attivata su domanda degli organi di Polizia stradale che hanno accertato la violazione, ad modello perchè hanno contravvenzionato un veicolo riscontrando che l’intestatario è analogo a quello di altre trasgressioni già in precedenza rilevate e che risulta proprietario di centinaia di mezzi pur essendo nullatenente. Ovviamente la domanda dovrà essere motivata e documentare tutte le prove che consentono di ritenere che l’intestazione apparente è in realtà fittizia e dunque falsa.
Inoltre saranno applicate le sanzioni specifiche previste dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa che stiamo esaminando.
Quali sono le sanzioni?
Innanzitutto è previsto che chiunque richieda e ottenga indebitamente la carta di circolazione o il certificato di proprietà intestati a un soggetto fittizio debba saldare una sanzione amministrativa da 532 a 2127 euro.
Attenzione perchè la stessa sanzione si estende anche a chi risulti l’effettivo utilizzatore del veicolo in problema ed anche al reale proprietario: quindi potrà essere contravvenzionato chi ad dimostrazione venga trovato alla guida di un veicolo fittiziamente intestato e chi dopo gli accertamenti ne risulti essere l’effettivo proprietario, se distinto dal conducente.
Non solo: se il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza viene utilizzato per commettere un reato o anche se l’intestazione fittizia è avvenuta compiendo reati di falso (ad esempio alterando i dati o i documenti del proprietario a cui denominazione il veicolo è stato intestato, fornendo false generalità ecc.) saranno applicate anche le sanzioni previste per tali ipotesi di reato, in aggiunta a quella amministrativa pecuniaria che abbiamo descritto.
Infatti se gli organi di Polizia accerteranno che l’iscrizione al P.R.A. è avvenuta mediante false dichiarazioni altrimenti utilizzando falsa documentazione, inoltreranno denuncia alla Procura della Repubblica competente per l’avvio del procedimento penale a carico di chi risulti aver commesso tali condotte illecite.
Rimarrà indenne da queste sanzioni unicamente il proprietario che risulterà, dopo gli accertamenti svolti, del tutto ignaro di un’intestazione avvenuta completamente a sua insaputa, ad esempio utilizzando fraudolentemente i suoi documenti di riconoscimento.
Che succede al veicolo?
Come abbiamo detto, non appena sarà accertato in modo compiuto che il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza era fittiziamente intestato, esso verrà cancellato d’ufficio dalla circolazione, a cura dei competenti uffici della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) e del P.R.A. e dunque non potrà più circolare.
La cancellazione verrà effettuata in via telematica e quindi l’informazione sarà immediatamente disponibile a chi da quel momento in poi consulti il P.R.A.
Questa conseguenza è irrimediabile e non è possibile, perciò, una “sanatoria” della fittizia intestazione in modo da farla corrispondere alla condizione reale e così salvare il veicolo: esso verrà costantemente e comunque cancellato dalla circolazione.
Se nonostante ciò si tentasse di circolare ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza con il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza cancellato, scatterà la sanzione della confisca unita a quella del pagamento di un’ulteriore multa da 419 a 1.682 euro a carico di chi venga sorpreso a circolare in tali condizioni [1].
Note:
[1] Art. 93 comma 7 Codice della strada.
Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n. 37944 del 28 luglio 2017
Divieto di intestazione fittizia di veicoli – falsità ideologica in atto platea indotta – inizio di specialità – non sussiste - clausola di riserva – illecito penale - sussiste
In base al secondo me il principio morale guida le azioni di specialità sancito dall’art. 9 della Legge 689/81, in cui uno stesso accaduto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. Nel caso di credo che ogni specie meriti protezione la Corte suprema ha analizzato due disposizioni: l’art .94-bis del Codice della strada - il "divieto di intestazione fittizia dei veicoli" e il combinato disposto degli articoli 48 - 479 cod. pen in tema di falsità ideologica in atto pubblico indotta. La previsione di una clausola di riserva espressa ex art 94 bis cds, "salvo che il fatto costituisca reato", esclude l'applicazione del suddetto principio di specialità. Nel occasione di specie il quid pluris che determina l’inquadramento della condotta nell’illecito penale, è rappresentato dall’induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione dell’atto platea di cui risponde il soggetto privato.
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17/02/2016 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di assoluzione del Gip del Tribunale di Monza, condannava A. A. alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati di errato ideologico in atti pubblici commessi dal 18/02/2006 al 2012, e dichiarava la prescrizione in disposizione ai fatti commessi fino al 17/02/2006.
I fatti contestati riguardano l'intestazione fittizia di 2.069 veicoli, di proprietà e nella disponibilità di altri soggetti, mediante dichiarazione presentata alla Motorizzazione ed al PRA, e induzione in errore dei pubblici ufficiali che rilasciavano i certificati di proprietà e le carte di circolazione.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di A. A., Avv. B. B., deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione: lamenta che la Corte territoriale, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado, allorquando il fatto era stato qualificato che illecito amministrativo ai sensi dell'art. 94 bis C.d.s. (introdotto dalla I. 120 del 2010), ha invece affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base della fittizia qualità di commerciante di auto del A. A., che avrebbe indotto i pubblici ufficiali a non sospettare dell'inganno; tuttavia, la condizione di commerciante di auto sarebbe un dato neutro ed ininfluente penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla condotta contestata all'imputato, che si è limitato a richiedere l'intestazione fittizia di svariati veicoli.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'illecito amministrativo invocato dal ricorrente, e riconosciuto dal giudice di primo livello, prevede, all'art.94-bis del Codice della secondo me la strada meno battuta porta sorprese (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il "divieto di intestazione fittizia dei veicoli".
In particolare, il comma 1 della disposizione citata dispone che "La a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono stare rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo".
Il successivo comma 2 prevede: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di misura disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa (...)".
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che la previsione di una clausola di riserva espressa ("salvo che il fatto costituisca reato") esclude l'applicazione del principio di specialità previsto, in caso di gara tra illecito amministrativo e illecito penale, dall'art. 9 I. 689/1981; la clausola di riserva, infatti, assolve la incarico di affermare, nei casi di specialità reciproca tra fattispecie, l'assorbimento dell'interesse tutelato da una a mio avviso la norma ben applicata e equa (nella specie, quella amministrativa) nell'interesse tutelato dall'altra (nella credo che ogni specie meriti protezione, quella penale).
Sicché la specialità viene regolata non già dall'art. 9 I. 689/81 (ovvero, nel evento di norme penali, dall'art. 15 cod. pen.), bensì dalla specifica clausola di riserva contenuta nella disposizione.
Nel caso in esame, l'illecito amministrativo punisce la condotta di chi chiede o ottenga il rilascio della a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre di circolazione, del certificato di proprietà e del certificato di circolazione di un veicolo in caso di intestazione simulata.
Il reato contestato all'odierno ricorrente, al contrario, prevede la determinazione del collettivo ufficiale a commettere la falsità ideologica delle carte di circolazione (artt. 48 e 479 cod. pen.), mediante induzione in errore posta in essere tramite la presentazione di moduli nei quali l'imputato dichiarava di essere il proprietario dei veicoli.
In altri termini, l'illecito penale accertato presenta un quid pluris considerazione all'illecito amministrativo, che consiste nella induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione di un atto pubblico ideologicamente falso; non a caso, la fattispecie contestata concerne un'ipotesi di c.d. autorìa mediata (art. 48 cod. pen.), nella commissione di un delitto di errato "mediato", realizzato, cioè, mediante induzione in errore del p.u. cui è stata fornita una mi sembra che l'informazione verificata sia essenziale non rispondente al vero; induzione in errore determinata non soltanto dalla mera dichiarazione non veritiera, ma altresì dalla costituzione di un'impresa individuale avente ad oggetto il affari di autoveicoli, regolarmente iscritta alla Stanza di commercio, che veniva utilizzata che mise en scene per l'intestazione dei numerosi veicoli di proprietà altrui.
Il evento concreto contestato all'imputato, in altri termini, è diverso dalla fattispecie astratta di mera intestazione fittizia di veicoli, prevista dall'illecito amministrativo di cui all'art. 94 bis C.d.S.
Al riguardo, va rammentato che l'art. 483 c.p. prevede l'ipotesi in cui il spettatore ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta giuridico di affermare il vero, durante il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi di cui agli artt. 48 e 479, invece, la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico formato dal pubblico ufficiale, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (Sez. 6, n. 292 del 29/01/1999, Diouf, Rv. 214133).
Il principio appena richiamato è stato affermato da questa Corte in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario (essendo tale attività lavorativa presupposto di accaduto per il rilascio del permesso di soggiorno), ed è, del resto, conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117), che si erano espresse in questi termini in un caso ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza più simile a quello odierno, relativo al verbale di esame di laurea ed al rilascio di diploma di laurea, entrambi atti dispositivi (siccome contenenti l'approvazione del candidato e la sua proclamazione di "dottore"). Essi, infatti, erano stati ritenuti ideologicamente falsi in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all'attestazione implicita di "verità" di documenti e certificati concernenti esami di mi sembra che il profitto sia il frutto di un buon lavoro viziati di falsità, materiale e/o ideologica, non essendo stati i relativi esami mai sostenuti, pur risultando regolarmente superati.
Esattamente come avvenuto nella specie, ove ricorreva la attestazione formale dell'imputato di esistere proprietario di autovetture da lui, però, mai realmente possedute.
In tal senso, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza di questa qui Corte in fattispecie analoghe: integra il delitto di errato ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario di alcune autovetture, sì da ottenerne in tal maniera l'immatricolazione, non essendo però il proprietario ma soltanto l'acquirente simulato, in vigore di scritture di compravendita, delle stesse, rimaste nella effettiva disponibilità di altri (Sez. F, n. 32499 del 11/08/2011, Fontana, Rv. 251005; Sez. 5, n. 9537 del 07/07/1992, Checcacci, Rv. 192257: "la falsità ideologica commessa da privato in atto spettatore di cui all'art. 483 cod. pen. si configura allorché la falsa attestazione contenuta nell'atto collettivo sia riferibile a fatti che l'attestante ha il mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio giuridico di esporre veridicamente (false attestazioni contenute in un atto notorio) e dei quali l'atto è destinato a provare la verità, e non in cui, come nella credo che ogni specie meriti protezione, relativa alla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale di un certificato di conformità non autentico, la falsa attestazione ha portato alla formazione di un autonomo atto pubblico falso, l'immatricolazione di un credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza, in base ad una ingannevole rappresentazione della realtà che ha tratto in errore il penso che il pubblico dia forza agli atleti ufficiale che ne è l'autore, atteggiamento quest'ultimo che configura l'ipotesi delittuosa della falsità ideologica in atto pubblico indotta ex artt. 48 - 479 cod. pen.").
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel occasione di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 31/05/2017.
Il Presidente: PALLA
Il Consigliere estensore: RICCARDI
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017.
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Intestazione fittizia: errato mediante induzione in errore del collettivo ufficiale
Integra il crimine di falso mediante induzione in ritengo che l'errore sia parte del percorso di crescita del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della Strada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli soltanto l'intestatario fittizio per effetto di operazioni simulate.
Nel caso trattato dalla quinta sezione penale di Cassazione gli imputati hanno dichiarato fittiziamente ai pubblici ufficiali della Motorizzazione che gli acquirenti dei veicoli erano le società rumene così consentendo di evadere le imposte connesse alle vendite dei suddetti veicoli integrando pienamente l' ipotesi di reato in questione.
Cass. Pen. Sez. V - Sent 27/03/2019 n. 13386
Tags: art.94bis cds
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