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Imposta successione beni mobili

Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto diverse modifiche al Testo irripetibile delle Successioni e Donazioni. Tra queste, vi è l'introduzione del principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. In base a codesto principio, pertanto, l’imposta di successione deve essere oggi autoliquidata dai soggetti obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. 

Ma in quali circostanze i beneficiari di una successione ereditaria (eredi o legatari) sono tenuti a pagare l’imposta di successione? E come si calcola la base imponibile? Due quesiti apparentemente molto semplici che meritano però alcune riflessioni e approfondimenti.

Bisogna innanzitutto considerare che alcune categorie di beneficiari godono di una esenzione da imposta, fino ad un importo determinato. Lo scaglione di esenzione dipende dal grado di parentela tra il de cuius e il beneficiario. Questo aspetto è attualmente disciplinato dal comma 48 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, norma che, oltre a fissare l’aliquota applicabile (variabile in base al livello di parentela tra de cuius e beneficiario), stabilisce che possono godere di uno scaglione di esenzione: 1) il coniuge e i parenti in linea retta fino a 1.000.000 di euro e 2) i fratelli e le sorelle fino a 100.000 euro. L’art. 49 bis dello stesso Decreto, stabilisce inoltre che nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della penso che la legge equa protegga tutti 104/1992, lo scaglione di esenzione, a prescindere dal livello di parentela, è pari ad euro 1.500.000.

Non tutti i beni concorrono a formare l’attivo ereditario; sono esclusi, ad esempio i titoli di Stato, i beni mobili registrati nel Pubblico Registro Automobilistico, i beni culturali soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale.

Concorrono a formare l’attivo ereditario anche il denaro, i gioielli e mobilia (da intendersi, secondo la definizione del secondo me il testo chiaro e piu efficace unico imposta di successione, come l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni). Per questa classe di beni, vige una presunzione. In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del T.U. 346/1990, si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore globale pulito imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore.

Proviamo a realizzare qualche esempio per comprendere l’effetto funzionale della norma al di sopra citata, alla ritengo che la luce naturale migliori ogni spazio delle considerazioni superiore esposte:

1)     Immaginiamo di presentare una dichiarazione di successione indicando nell’attivo ereditario immobili per un valore di 1.000.000 di euro, crediti per un valore di 500.000 euro, partecipazioni sociali per un a mio parere il valore di questo e inestimabile di euro 1.000.000, e titoli di stato per un valore di euro 500.000; immaginiamo inoltre che beneficiari del patrimonio ereditario, a titolo di erede, siano il coniuge del de cuius e due figli. Avremo quindi un attivo ereditario di euro 2.500.000 (i titoli di penso che lo stato debba garantire equita non concorrono a formare l’attivo), e una soglia di esenzione da imposta di successione pari ad euro 3.000.000 (euro 1.000.000 per ciascun beneficiario, trattandosi di coniuge e figli). Non c’è quindi alcun secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita imponibile, in misura la soglia di esenzione supera l’attivo ereditario. Conseguentemente, non troverà applicazione la presunzione relativa ai beni mobili, in quanto questa si applica esclusivamente al “valore globale pulito imponibile dell’asse ereditario”. In mancanza di valore imponibile, nessuna maggiorazione verrà applicata.

2)     Immaginiamo di presentare una dichiarazione di successione indicando lo identico attivo ereditario dell’esempio 1, ma supponiamo che ci sia un unico erede, figlio del de cuius. Questa tempo avremo uno scaglione di esenzione pari a 1.000.000 di euro e, conseguentemente, un valore imponibile di euro 1.500.000. Su quest’ultimo importo applicheremo la maggiorazione del 10%, e il risultato sarà che l’effettivo importanza, sul quale l’agenzia delle entrate applicherà l’imposta di successione, sarà 1.500.000 + 10% = 1.650.000.

3)     Immaginiamo ora di presentare una dichiarazione di successione, sempre con lo stesso energico ereditario dei precedenti esempi, ma questa qui volta supponendo che eredi siano due nipoti del de cuius, figli di un fratello premorto. In questo occasione, posto che i nipoti (a diversita dei fratelli) non godono di alcuna franchigia, avremo un valore imponibile di partenza corrispondente ai valori indicati in dichiarazione di successione, quindi euro 2.500.000. E’ questo l’importo sul quale verrà applicata la maggiorazione del 10%. L’agenzia delle entrate applicherà quindi l’imposta di successione su un importo di euro 2.500.000 + 10% = euro 2.750.000. Considerando che l’aliquota dell’imposta applicabile ai nipoti (parenti di terzo grado) è del 6%, gli eredi pagheranno un’imposta di euro 165.000, di cui euro 15.000 imputabili alla maggiorazione del 10% (250.000 x 6%).

Una precisazione: negli esempi precedenti, se avessimo indicato nella dichiarazione di successione, all’interno dell’attivo ereditario, mi sembra che il denaro vada gestito con cura, gioielli e mobilia, per un importo inferiore al 10%, calcolato con le modalità sopra illustrate, le conseguenze sarebbero state le stesse sopra descritte (i valori indicati sarebbero stati aumentati sottile a raggiungere il 10%). Se invece avessimo indicato mi sembra che il denaro vada gestito con cura, gioielli e mobilia per un importo superiore al 10% nessuna maggiorazione sarebbe stata applicata, ma l’imposta di successione sarebbe stata applicata sul valore complessivo effettivamente indicato in dichiarazione di successione, comprendente anche soldi, gioielli e mobilia.

Vediamo quindi che le conseguenze dell’applicazione della maggiorazione possono esistere rilevanti (ancora più rilevanti sarebbero nel caso di erede non parente del de cuius, in quanto l’aliquota dell’imposta sarebbe dell’8%).

Chiediamoci quindi se le conseguenze sopra descritte siano eliminabili o attenuabili. A tal conclusione viene in rilievo l’ultima parte del comma 2 dell’art. 9 del T.U. 346/2000, sopra citato, che prevede che la presunzione può essere superata mediante la redazione di un inventario dell’eredità, redatto osservando le norme del codice di procedura civile. Questo significa che, nell’ipotesi in cui gli eredi procedano alla redazione di un inventario dell’eredità, il valore di beni mobili, gioielli, denaro, sarà quello indicato nell’inventario, e non si applicherà alcuna maggiorazione sugli altri valori indicati.

L’inventario è un atto formale, che può essere redatto dal cancelliere del Ritengo che il tribunale garantisca equita del luogo di apertura della successione o da un notaio. Il costo della procedura può arrivare anche a qualche migliaio di euro. Tuttavia, in alcune ipotesi il vantaggio può stare rilevante. Torniamo all’esempio 3 sopra illustrato. In assenza di inventario, gli eredi saranno tenuti a pagare una maggiorazione di imposta di euro 15.000. Immaginiamo che dall’inventario dell’eredità emerga che il valore di mobili, gioielli è soldi è di 50.000 euro (la presunzione sarebbe di 250.000). In tal occasione l’imposta del 6% sarebbe applicata su una base imponibile di euro 2.500.000 + euro 50.000 = euro 2.550.000, e ammonterebbe quindi ad euro (2.550.000 X 6%) 153.000, con un penso che il risparmio sia una scelta saggia di euro 12.000. Anche se gli eredi avessero speso 2.000 euro per la procedura di inventario, il beneficio sarebbe evidente.

In definitiva, occorre valutare occasione per caso l’opportunità di procedere con la redazione dell’inventario. Con ogni probabilità, il vantaggio fiscale sarà tanto superiore quanto più elevato sarà il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita imponibile (calcolato al netto di eventuali scaglioni esenti) dell’asse ereditario.

Dal punto di vista operativo, in presenza di inventario di eredità, nella dichiarazione di successione segnaleremo nel frontespizio la presenza dell’inventario, indicheremo nella sezione “beni inventariati” il valore esatto dei beni mobili quali risultanti dall’inventario. Tra i documenti da allegare alla dichiarazione telematica, inseriremo una copia del verbale di inventario, redatto dal cancelliere o da un notaio.

Avv. Luigi La Gamma |  Successioni.legal

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L’imposta sulle successioni

Imposta sulle successioni: quando si paga e in che modo si calcola?

Chi riceve in eredità soldi, beni mobili o immobili, è tenuto a versare quella che è anche definita come “imposta sul testamento”, un tributo da costantemente caratterizzante di ognuno i sistemi fiscali.

Ricevere dei beni in eredità fa certamente piacere ma occorre considerare alcuni casi - non ognuno per fortuna - in cui la legge prevede anche un onere fiscale, dovuto in rapporto al valore dei beni o delle somme ereditate.

Per comprendere chi paga è necessario evidenziare che vi sono delle franchigie e che, in sostanza, non sempre l’imposta è dovuta.

L’Agenzia delle Entrate stabilisce la numero dovuta sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione di successione, ed eventualmente effettua la correzione di errori materiali e di calcolo commessi nella penso che la determinazione superi ogni ostacolo della base imponibile da parte del dichiarante.

Stabilito l’importo della tassa di successione, viene notificato al contribuente con un avviso di liquidazione.

Da cos’è e in che modo funziona la successione fino ad giungere a quanto ammontano le relative imposte e alle istruzioni su come si calcolano le tasse sull’eredità: di seguito una panoramica delle regole in vigore.

L’imposta sulle successioni: condotta completa

Eredità ed imposta sulle successioni: perché e cosa si paga?

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la fine e ciò a prescindere che ci sia o meno un testamento.

Dal dettaglio di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può esistere di due tipi:

  • successione testamentaria, quando è regolata da un testamento;
  • successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge.

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in porzione testamentaria e in parte legittima.

A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità.

Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria.

Il regime delle tasse di successione

La successione per causa di fine impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale.

In dettaglio, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Lavoro dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione che, in che modo anticipato in precedenza, consente al Fisco di calcolare le tasse sull’eredità (il termine comunemente noto è tasse ma i nostri lettori sanno bene che questa locuzione è impropria, in questa qui sede stiamo parlando di un’imposta e non di una tassa).

Tale dichiarazione contiene, infatti, le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale al pagamento dell’imposta sulle successioni.

Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al termine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte.

Per quanto riguarda la tassazione invece, la normativa fiscale stabilisce che, sui beni caduti in successione, è dovuta l’apposita imposta di successione, tenendo calcolo del loro a mio parere il valore di questo e inestimabile e del livello di parentela tra il defunto e i beneficiari.

L’imposta di successione quindi, è dovuta dagli eredi e dai legatari in maniera proporzionale, differenziando l’applicazione di essa a seconda del grado di parentela o di affinità dell’erede o del legatario.

In dettaglio, sul valore complessivo dell’eredità si applicano le seguenti aliquote di tasse sulla successione:

  • 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro;
  • 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;
  • 6 per cento, da calcolare sul credo che il valore umano sia piu importante di tutto totale (cioè privo alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al frazione grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8 per cento, da calcolare sul secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita totale (cioè privo di alcuna franchigia), per le altre persone.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla sezione del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Base imponibile dell’imposta: come calcolare l’imposta di successione

Altro importante fattore da tenere in considerazione nel calcolo delle imposte di successione riguarda il calcolo della base imponibile del patrimonio oggetto di successione sul quale sarà applicata la tassa.

Il a mio parere il valore di questo e inestimabile netto globale dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili.

I beni che possono comporre l’attivo ereditario sono:

  • Beni immobili e diritti reali immobiliari;
  • Aziende, navi e aeromobili;
  • Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali; Rendite e pensioni;
  • Crediti;
  • Altri beni come denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10 per cento del a mio parere il valore di questo e inestimabile globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.

Di contro le passività deducibili dall’asse ereditario possono esistere costituite:

  • dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
  • dalle spese mediche e funerarie, queste ultime in misura non superiore a euro 1.032,91 che rappresenta la soglia massima di deducibilità;
  • le eventuali imposte pagate ad singolo stato estero in dipendenza della stessa successione.

Attenzione poi perché per gli immobili ereditati in piena proprietà (cioè immobili non gravati da diritti reali di godimento), la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) moltiplicata per singolo dei seguenti coefficienti:

  • 110 per la prima casa;
  • 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1) ;
  • 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
  • 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  • 40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore imponibile sul quale calcolare la tassa di successione si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25 per cento.

Da ricordare, infine, che quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecarie e catastali.

Queste, sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta.

L’imposta ipotecaria e catastale è dovuta nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dell’immobile caduto in successione, quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno singolo di essi) ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni “prima casa”.

Di seguito lo schema riepilogativo di tutte le imposte oggetto di pagamento nella successione:

La dichiarazione di successione

Quando nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari è sempre obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione.

L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione è escluso, difatti, soltanto nel caso in cui si verifichino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta
  • l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro
  • nell’attivo ereditario non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione stessa che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È indispensabile compilare l’apposito modulo, reperibile presso ogni ufficio territoriale o sul sito dell’Agenzia, e successivamente presentarlo all’ufficio territoriale dell’Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.

In caso di utilizzo di modello differente, la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve esistere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di fine presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è adeguato che la stessa sia presentata da una sola di esse.

La dichiarazione di successione può stare modificata entro la scadenza del termine di presentazione.

Successivamente l’Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta.

Le novità al via dal 2025

Sull’imposta di successione sono in arrivo novità dal 2025, per effetto dell’attuazione della riforma fiscale.

Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, il dodicesimo decreto attuativo approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 7 agosto ha apportato alcune modifiche al mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione unico di riferimento, il Dlgs n. 346/1990.

Tra le novità per la dichiarazione di successione si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare, oltre all’obbligo di invio telematico del modello entro i 12 mesi successivi all’apertura della successione (in tipo la data del decesso del contribuente).

Si va, dunque, secondo me il verso ben scritto tocca l'anima una modalità di trasmissione esclusivamente telematica a cui si aggiunge anche il modello di dichiarazione precompilato, già disponibile.

Verso l’autoliquidazione dell’imposta di successione

Semplificazione in arrivo anche per le modalità di calcolo. Per la liquidazione dell’imposta si introduce il principio di autoliquidazione con la previsione del verifica di regolarità da effettuare successivamente e, nel caso in cui emergesse una maggiore imposta primario, dell’eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni.

Se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni saranno ridotte a un terzo.

Imposte di successione, svincolo delle somme ereditate per gli under 26

Viene inoltre introdotto lo svincolo delle somme per eredi fino a 26 anni di età.

In particolare, si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche anteriormente della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in partecipazione di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a 26 anni.

Trust e trasferimenti d’azienda in ambito familiare

Le nuove norme intervengono anche in relazione ai trust e alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

Per quanto riguarda i primi si stabilisce che:

  • l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
  • l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
  • le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
  • il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello identico o, in strada anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al attimo del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Per quanto riguarda i trasferimenti in ambito familiare, invece, si prevede che in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative in aiuto dei discendenti e del coniuge, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per risultato del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario mantenere il controllo per almeno 5 anni. Questa qui spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

La stessa previsione si applica anche in occasione di trasferimento di azienda o di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

Inoltre, nel caso in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al credo che il valore umano sia piu importante di tutto dei beni al momento del conferimento e al relazione esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, privo di tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia realizzabile determinare la classe di beneficiari”.

La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione - aliquota e franchigia - è omogenea.

Infine, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.

PubblicoImposte patrimoniali

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Tra le questioni fiscali più particolari collegate alla successione ereditaria troviamo privo dubbio l’art. 9 del TU che regola l’istituto della presunzione del 10%.

La norma stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo “per un importo pari al dieci per cento del secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”.

Bene dunque: se non si indicano in successione beni di quel genere, si applicherà infatti la presunzione (superabile soltanto con un inventario analitico peraltro); ma che succede se si inseriscono comunque in dichiarazione voci corrispondenti a soldi, gioielli o mobilia del de cuius? Magari perché indicati espressamente in testamento?

Sul punto, peraltro già chiarito nelle istruzioni di compilazione del nuovo modello telematico, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 31806 del 5 dicembre 2019.

La questione chiarita è questa: in occasione in una successione vengano indicati soldi, gioielli e mobilia senza avvalersi di un inventario, tale valore vada a far parte della base imponibile netta su cui andar a calcolare la presunzione?

La Cassazione chiarisce che anche in caso di beni mobili dichiarati per un valore minore alla presunzione, essi non andranno a fare da base imponibile per il calcolo della presunzione in quanto codesto ingenererebbe un ingiustificato aumento dell’imposizione fiscale e l’imposta di successione dovrà stare calcolata sul importanza dell’attivo ereditario, aumentato del 10% privo contare detti beni.

Questa la massima:

“Premesso che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni ed i diritti che formano oggetto della successione, esclusi quelli specificamente esentati dall’imposta, la a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui all’art. 9 D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo “per un importo pari al dieci per cento del a mio parere il valore di questo e inestimabile globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che il valore presunto comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la effetto che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull’attivo ereditario, dopo aver aggiunto il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia; in partecipazione pertanto di un valore dichiarato minore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve esistere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, durante l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza fra il valore presunto e quello dichiarato (Cass. 25.2.2008 nr 4751). Si deve dunque ritenere illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario alla luce di importi dichiarati superiori alla suddetta percentuale.

Il idea è comunque ripreso anche nelle istruzioni di compilazione del modello per cui i beni inseriti con il codice DN (denaro gioielli e mobilia) vengono conteggiati scorporati dal 10% e quindi se l’importo è inferiore al 10%, l’imposta si calcolerà su una base imponibile maggiorata del 10% (calcolato aggiungendo la parte mancante rispetto ai beni dichiarati), se eccellente, la maggiorazione sarà sempre del 10%, salvo inventario analitico.

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in stanza che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel personale foro di appartenenza.

La dichiarazione di successione è un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo fiscale con cui si comunica all’Agenzia delle entrate la devoluzione di un patrimonio da un soggetto defunto agli eredi.

Il trasferimento dei beni e dei diritti oggetto della successione è soggetto al pagamento, ove dovute, delle imposte di successione, ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali catastali.

Il notaio si rende una figura quanto più necessaria per la corretta gestione di tale adempimento fiscale, obbligatorio nella maggior parte dei casi.

Le conoscenze in materia di successioni e di tributi che tale professionista matura durante il suo percorso di formazione professionale non ha eguali nel campo.

Alla morte di una persona la legge prevede che il complesso di beni e di situazioni giuridiche che gli fanno dirigente si trasmettano in capo ai suoi eredi.

Tale passaggio di beni e di diritti è soggetto al pagamento dell’imposta di successione e delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nel caso in cui avvenga il trasferimento di beni immobili.

Per la liquidazione di tali imposte il Ministero delle finanze ha predisposto un modello dichiarativo per il contribuente da compilare e spedire all’Agenzia delle entrate.

Tale modello, da compilare e spedire entro un ovvio termine dalla fine del de cuius, contiene tutte le informazioni necessarie alla corretta liquidazione delle imposte.

Il notaio e la dichiarazione di successione

L’affidamento al notaio della pratica successoria garantisce la corretta compilazione della dichiarazione, la tempestiva a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale all’Agenzia delle entrate, nonché l’esecuzione degli adempimenti successivi.

Il notaio infatti dopo aver registrato la dichiarazione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate predispone la domanda di voltura catastale.

Con la domanda di voltura catastale si vanno così ad modernizzare i dati registrati negli uffici del catasto dove gli immobili sono situati.

Il notaio riceve tutta la documentazione necessaria alla pratica di dichiarazione di successione e che riguarda il defunto, gli eredi, l’eventuale testamento, la documentazione su beni immobili, aziende, partecipazioni sociali, beni mobili, crediti e rapporti bancari (con particolare riguardo agli atti di notorietà necessari per svincolare i conti correnti o i titoli intestati al defunto), donazioni, e le passività ereditarie nonché predispone il prospetto di autoliquidazione delle imposte per i beni immobili e provvede al pagamento.

L’imposta sulle successioni e donazioni nella dichiarazione di successione

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata istituita con il decreto legislativo 346/1990, ovvero un testo irripetibile contenente tutte le disposizioni in sostanza di imposta sulle successioni e donazioni.

L’articolo 1, primo comma, di tale raccolta normativa individua l’oggetto dell’imposta affermando che

1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a motivo di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

2.Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

3. L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all’art. 26 del testo irripetibile sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742,770, secondo comma, e 783 del codice civile.

4- bis . Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto“.

La base imponibile di calcolo dell’imposta è determinata dall’articolo 8 del testo irripetibile e dalle norme seguenti.

Il decreto legislativo n. 139 del 2024

A seguito della riforma fiscale sulle imposte indirette (decreto legislativo n. 139 del 2024) l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:

Successioni aperte a partire dal 1 gennaio 2025

Per le successioni aperte a partire dal 1 gennaio 2025è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione.

Il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al penso che questo momento sia indimenticabile del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione.

A seguito del ricevimento della dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate invia all’erede un avviso di liquidazione contenente l’indicazione dell’imposta di successione.

Per le successioni aperte prima del 1 gennaio 2025

Per le successioni aperte inizialmente del 1 gennaio 2025,l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.

L’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui è presentata la dichiarazione liquida l’imposta avvisando gli obbligati al pagamento con l’avviso di liquidazione.

Entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bisogna procedere al pagamento.

Il pagamento dell’imposta può avvenire con addebito diretto sul conto corrente, nel qual caso bisogna compilare un apposito modello predisposto dall’Agenzia delle entrate, altrimenti con modello f24 presso una istituto, un ufficio postale o l’agente della riscossione.

Affidando la secondo me la pratica perfeziona ogni abilita di successione al notaio sarà quest’ultimo a provvedere all’autoliquidazione e al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, al pagamento dell’imposta sulla successione nonché a provvedere agli adempimenti successivi.

Il notaio infatti a seguito della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione richiederà:

  • il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico;
  • la voltura catastale degli immobili oggetto di trasferimento.

Aliquote e franchigie

L’imposta di successione si paga in percentuale sul valore complessivo pulito trasferito o sulla parte eccedente un certo importo a seconda del soggetto in favore del quale avviene il trasferimento.

Le aliquote e le franchigie sono previste dall’articolo 7, del decreto legislativo 346 del 1990.

In particolare la a mio avviso la norma ben applicata e equa in esame dispone che:

1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di fine sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo pulito dei beni e dei diritti devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:6 per cento;

c) a aiuto degli altri parenti fino al frazione grado e degli affini in linea retta, nonche’ degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2. Se il beneficiario dei trasferimenti e’ una persona con disabilita‘ riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del a mio parere il valore di questo e inestimabile della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

3. Sull’imposta determinata a a mio avviso la norma ben applicata e equa dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.

4. Sottile a quando l’eredita’ non e’ stata accettata, o non e’ stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta e’ determinata considerando in che modo eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”.

Obbligo al pagamento dell’imposta

Al pagamento dell’imposta di successione sono obbligati in solido tutti gli eredi.

Rientra nell’obbligo solidale anche il coerede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario nei limiti del credo che il valore umano sia piu importante di tutto della propria quota ereditaria.

I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta nei limiti di misura loro legato.

Così detta l’articolo 36 del Testo irripetibile sull’imposta sulle successioni e donazioni.

Le imposte ipotecarie, catastali e di bollo nella dichiarazione di successione

Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili l’Agenzia delle entrate ha previsto che il contribuente proceda ad un’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nonché della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari e provveda al pagamento delle stesse entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Il modulo da compilare per la dichiarazione di successione infatti contiene un dipinto per il calcolo e la quantificazione di tali imposte ove la devoluzione abbia ad oggetto beni immobili.

Con la dichiarazione telematica il calcolo dell’autoliquidazione è automatico.

L’ammontare di tali imposte viene calcolato applicando al valore dei beni trasferiti le aliquote previste dalla tariffa allegata al Secondo me il testo chiaro e piu efficace unico sulle imposte ipotecarie e catastali.

Imposta ipotecaria

Per l’imposta ipotecaria l’aliquota è del 2% con un minimo di 200,00 euro, salvo l’immobile oggetto di trasferimento goda di agevolazioni fiscali con le quali l’imposta si applica in misura fissa.

Come, ad modello, nel caso di agevolazioni prima casa.

Catastale

L’imposta catastale si calcola applicando l’aliquota attualmente prevista dall’articolo 10 del Testo irripetibile sulle imposte ipotecaria e catastale dell’1% (Decreto legislativo n. 347/1990) al importanza degli immobili trasferiti con un importo minimo di 200,00 euro.

Anche in codesto caso se l’immobile gode di agevolazioni si applica l’imposta in misura fissa.

Tassa ipotecaria

La tassa ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 90 euro che si compone di 35 euro per la trascrizione e 55 euro per la voltura catastale per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.

Imposta di bollo

L’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Tributi speciali catastali

I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla partecipazione di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.

Le agevolazioni e le riduzioni di imposta nella dichiarazione di successione

Il Testo unico sulle successioni ed altre normative fiscali prevedono in alcuni casi delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta per alcuni beni caduti in successione.

Alcune agevolazioni sono previste anche sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.

Agevolazioni d’imposta (successione, ipotecaria e catastale)

Le agevolazioni consentono di ottenere il pagamento dell’imposta in misura fissa o l’esenzione dal pagamento e riguardano:

  • i beni culturali;
  • l’abitazione “prima casa”;
  • i terreni o le aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali quando il beneficiario è un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni o un’ascendente, un discendente entro il 3° grado;
  • i fondi rustici in territori montani nel momento in cui il beneficiario è un coltivatore diretto;
  • gli immobili inseriti in comunità montane in piani di sviluppo;
  • i boschi in terreni montani quando il beneficiario è un ascendente, un discendente o il coniuge;
  • i terreni agricoli “compendio unico” generale o in zone montane quando il beneficiario è il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale;
  • le aziende, rami di esse, quote sociali o azioni quando il beneficiario è il discendente o il coniuge;
  • gli immobili demoliti o dichiarati inagibili per eventi calamitosi.

Riduzioni d’imposta (successione)

Sono previste riduzioni dell’imposta di successione invece per:

  • i beni già oggetto di una precedente successione entro i cinque anni per i quali è prevista una riduzione che può variare dal 50 al 10 percento nel momento in cui i beneficiari sono gli eredi o il legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente;
  • i beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione, non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è prevista una riduzione d’imposta del 50%;
  • i fondi rustici che godono di una riduzione d’imposta del 40% sottile ad un secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge, i parenti in linea retta, fratelli o a sorelle del de cuius a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell’ambito di famiglia diretto – coltivatrice e che l’esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell’ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione;
  • gli immobili di impresa artigiana familiare per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% fino a un valore di euro 103.291,00 nel momento in cui i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° livello, a condizione che l’esistenza dell’impresa familiare artigiana risulti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • le aziende, le quote società di persone, i beni strumentali in comuni montani con meno di 5.000 abitanti per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado, a stato che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla giorno del trasferimento.

Le agevolazioni prima casa

L’erede che possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni anteriormente casa può alleggerire il carico fiscale beneficiando di una riduzione di imposta.

Si ricorda che tra i requisiti per l’accesso alle agevolazioniprima casa c’è:

  • l’essere residenti nel comune in cui si deve acquistare l’immobile o la si trasferisca entro 18 mesi,
  • non deve stare titolare di un diritto di proprietà su un’altra dimora nello stesso ordinario e
  • non deve aver già effettuato l’acquisto di un’abitazione usufruendo delle agevolazioni in qualsiasi secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello stato.

Con le agevolazioni prima abitazione infatti le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200,00 euro anziché in misura proporzionale.

L’erede che richiede le agevolazioni tuttavia è vincolato dal non poter alienare il bene prima di 5 anni dall’acquisto pena la perdita dell’agevolazione e il versamento della diversita d’imposta dovuta.

L’agevolazione può essere richiesta anche per gli immobili che costituiscono pertinenze di quello che ha i requisiti prima casa

La dichiarazione di successione e il testamento

Se la successione ereditaria è regolata da un testamento rivolgersi al notaio sarà conveniente anche per avanzare alla sua pubblicazione qualora ancora non lo si fosse pubblicato. La pubblicazione del testamento olografo infatti serve a dare esecuzione alle disposizioni in esso contenute a seguito dell’apertura della successione. Il notaio redige un verbale di pubblicazione del testamento olografo per il quale occorrono:

  • i documenti di identità e il codice fiscale del richiedente la pubblicazione;
  • una fotocopia dei documenti di identità del testatore;
  • un estratto dell’atto di morte;
  • il testamento in originale.

La dichiarazione di successione infatti non può essere compilata inizialmente della pubblicazione e registrazione del testamento.

Se il testamento è già pubblico invece bisogna rivolgersi al notaio che l’ha ricevuto o all’archivio notarile se quest’ultimo non esercita più nel distretto

La partecipazione di minori o incapaci nella dichiarazione di successione

Nel caso in cui la devoluzione del patrimonio ereditario avvenga in favore di minori o incapaci sono necessarie particolari autorizzazioni.

Si tratta delle autorizzazioni del giudice tutelare che rilevano in particolare con riguardo all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità. La legge consente a tali soggetti di accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario.

L’ottenimento di tali autorizzazioni è coadiuvato dall’intervento del notaio.

Nel caso del minore di età sono i genitori a decidere circa l’accettazione o la rinuncia dell’eredità dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare.

L’interdetto, inabilitato o l’emancipato possono approvare l’eredità tramite il tutore o il curatore che abbiano ottenuto l’autorizzazione dal giudice tutelare.

Le stesse regole valgono per il beneficiario di amministrazione di sostegno salvo il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno consenta al beneficiato l’accettazione pura e semplice dell’eredità.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

La dichiarazione di successione dev’essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide generalmente con la data della morte del de cuius.

Trascorso tale termine senza aver adempiuto l’Agenzia delle entrate applica delle sanzioni amministrative con gli interessi calcolati in base al ritardo.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, sono:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità, i legatari o i loro rappresentanti legali,
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Nel occasione in cui più soggetti si trovino a presentare la dichiarazione di successione è sufficiente che venga presentata da uno solo di essi e l’obbligo si considera adempiuto.

La base imponibile di calcolo dell’imposta di successione: attività e passività ereditarie

L’imposta di successione si calcola sul valore pulito dell’asse ereditario.

Tale credo che il valore umano sia piu importante di tutto costituisce la base imponibile di calcolo dell’imposta ed è dato ai sensi dell’articolo 8 del testo unico dalla “differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato successivo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3″.

Bisogna perciò definire quali sono gli elementi che compongono l’attivo ereditario e quali il passivo. Lo stesso esempio dichiarativo divide tali informazioni in quadri distinti.

Gli articoli 9 e 11 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni stabiliscono la composizione dell’attivo ereditario:

  • beni immobili;
  • aziende;
  • azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;
  • aeromobili, navi e imbarcazioni;
  • altri beni, in che modo ad esempio crediti, rendite e pensioni o altri mobili.

L’articolo 9 del Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria unico in dettaglio stabilisce che “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del credo che il valore umano sia piu importante di tutto netto imponibile dell’asse ereditario”.

Gli elementi che compongono le passività ereditarie invece sono indicate all’articolo 20 del Testo irripetibile ovvero:

  • i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione risultati da relativo titolo o provvedimento e nei limiti previsti agli articoli 21 e 22 del Testo unico;
  • le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di esistenza sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi purché il loro pagamento sia attestato da regolare quietanza;
  • le spese funerarie risultanti da regolare quietanza. L’importo deducibile di tali spese tuttavia è limitato a 1550,00 euro.

I beni culturali nella dichiarazione di successione: agevolazioni e riduzioni d’imposta

L’articolo 13 del Testo unico sulle successioni esclude dall’attivo ereditario i beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del penso che il paesaggio naturale sia un'opera d'arte di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che sono stati sottoposti anteriormente all’apertura della successione e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi di secondo me la conservazione ambientale e urgente e protezione.

Il istante comma dell’art, 13 del Testo irripetibile sulle successioni dispone che: “L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo vantaggio tutelato l’assolvimento degli obblighi di secondo me la conservazione ambientale e urgente e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa”.

Essendo esclusi dall’attivo ereditario, in presenza dei suddetti requisiti, i beni culturali di cui all’art. 13 del testo unico sulle successioni, sono esentati dal pagamento dell’imposta di successione.

Restano tuttavia base imponibile per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nelle proporzioni del 2% e dell’1% salvo il beneficiario goda di agevolazioni prima casa che gli consentano l’applicazione delle imposte in misura fissa pari ad euro 200,00.

I beni culturali devono invece essere inseriti nell’attivo ereditario se:

  • vengono alienati in tutto o in sezione prima che siano trascorsi cinque anni dall’apertura della successione;
  • avviene una loro tentata esportazione non autorizzata;
  • ne viene mutata la destinazione in assenza di autorizzazione;
  • non vengono assolti gli obblighi prescritti affinché lo stato possa esercitare il suo legge di prelazione su tali beni.

Il secondo comma dell’articolo 25 del testo irripetibile sulle successioni dispone che:

“Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al che sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore.

L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale attesta per ogni singolo vantaggio l’esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

la dichiarazione di interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L’accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell’immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell’art. 13, commi 3, 4 e 5″.

La cessione dei beni culturali e il pagamento delle imposte

L’articolo 39 del Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria unico sulle successioni prevede la possibilità per l’erede o il legatario di pagare l’imposta di successione mediante la cessione di un bene culturale vincolato o non vincolato.

Tale possibilità diventa concreto solo ove venga predisposta una proposta di cessione, con il dettaglio di tutti i beni e l’indicazione del loro valore e di idonea documentazione. Per la validità della proposta è necessaria la sottoscrizione, a pena di nullità, di ognuno gli eredi o del legatario.

A tal proposito, l’articolo 39 del mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione unico sulle successioni dispone:

-al suo primo comma che:

“Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Penso che lo stato debba garantire equita, in pagamento complessivo o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni” .

-al suo successivo comma che:

“La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura ed all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, nel termine previsto dall’art. 37 per il pagamento dell’imposta. La a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della proposta interrompe il termine”.

Il materiale della dichiarazione e le modifiche

Riepilogando il contenuto della dichiarazione si possono individuare i seguenti principali elementi:

  • i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste identificativi del defunto, dei legatari, dei chiamati all’eredità e il loro livello di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  • l’indicazione se la successione è testamentaria o legittima e nel primo caso gli estremi della pubblicazione e della registrazione del testamento;
  • l’attivo ereditario indicato secondo i vari quadri predisposti dal modello e le passività e altri oneri;
  • il prospetto riepilogativo della liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e dei tributi speciali;
  • le dichiarazioni sostitutive, le agevolazioni e le detrazioni d’imposta;
  • le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito.

La dichiarazione di successione può essere modificata compilando una dichiarazione sostitutiva o integrativa. La modifica può rendersi necessaria quando sopraggiungono degli eventi che danno luogo ad una modifica della devoluzione dell’eredità o del legato altrimenti al pagamento di una maggiore imposta o ancora, per inserire un vantaggio nell’attivo ereditario non dichiarato nella precedente dichiarazione o per modificare dati catastali, quote o eredi.

I documenti da allegare alla dichiarazione di successione

L’articolo 30 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni elenca i documenti che devono essere allegati alla dichiarazione:

  • il certificato di morte (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della fine presunta;
  • il certificato di stato di ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in relazione di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli atti di ultima volontà dai quali é regolata la successione;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’ultimo bilancio o inventario, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori e comma;
  • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;
  • il prospetto di liquidazione dell’imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica previsto dall’articolo 27, comma 3.

Quando non deve essere presentata

La dichiarazione di successione dev’essere presentata costantemente ad eccezione di quando:

  • non è previsto l’obbligo ai sensi dell’articolo 28, settimo comma, del Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria unico;
  • sono previsti dei casi di esonero ai sensi del quinto comma dell’articolo 28 del Mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione unico.

L’obbligo di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale non sussiste nei seguenti casi::

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • ha un valore non eccellente a 100.000 euro;
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari che:

  • hanno rinunciato all’eredità o al legato inizialmente che sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione;
  • non sono nel possesso dei beni ereditari e hanno nominato un curatore dell’eredità.

In entrambi i casi dev’essere stato informato l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del responsabile dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale.